Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5211 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17856-2011 proposto da:

C.E., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), REGIONE

ABRUZZO;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1035/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/11/2010 R.G.N. 212/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato STROZZIERI ANTONIO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, ha rigettato la domanda di C.E. volta ad ottenere la pensione ex L. n. 118 del 1971in quanto, pur essendo il ricorrente inabile al 100%, il suo reddito cumulato con quello del coniuge superava i limiti legislativamente previsti.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il C. con tre motivi. L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 274, 115 e 116 c.p.c.; degli artt. 2697, 2702, 2727, 2730, 2733 e 2735 c.c. nonchè vizio di motivazione. Rileva che l’Inps non aveva mai contestato l’esistenza del requisito reddituale e che dunque tale comportamento era incompatibile con la negazione del fatto e quindi era inutile provarlo.

Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, L. n. 153 del 1968, art. 26, L. n. 33 del 1980; vizio di motivazione; violazione dell’art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo.

Censura l’affermata impossibilità di applicazione della regola di esclusione dal computo dei redditi percepiti dal nucleo familiare richiamando precedenti di questa Corte.

Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie per non aver valutato che nella fase amministrativa l’Inps aveva tenuto conto del solo reddito del C..

Le censure sono infondate.

Costituisce giurisprudenza consolidata che il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, e che è onere della parte che agisce per ottenerne il riconoscimento allegare e dimostrare. Detto requisto condiziona il riconoscimento del beneficio e deve coesistere con l’erogazione del trattamento con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione (Cass. ord. 11 aprile 2014, n. 8633; Cass., 28 luglio 2010, n. 17624).

Questa Corte, con alcune recenti pronunce (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 697/2014; 22150/2014; 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui al D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, ha enunciato, inoltre,il principio, ormai consolidatosi, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.

La Corte territoriale si è attenuta ai suddetti principi onde la sentenza deve essere confermata ed il ricorso rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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