Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5211 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22101-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6091/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di M.C. avverso una comunicazione di iscrizione ipotecaria per debiti IVA, relativo all’anno 1995;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, fin dal primo grado, Equitalia avrebbe fornito la prova documentale dell’avvenuta notifica delle cartelle a mani proprie del ricorrente;

che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR non avrebbe preso posizione in ordine all’eccezione di intervenuto giudicato sulla cartella n. (OMISSIS), a seguito di sentenza irrevocabile per mancata impugnazione, sicchè il termine di prescrizione non avrebbe potuto essere di cinque anni;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe mancato di considerare, anche relativamente alle ulteriori cartelle, la soggezione dell’Agente per la riscossione al termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo è inammissibile;

che, infatti, la ricorrente censura l’affermazione della CTR, secondo cui – con riguardo alle cartelle di pagamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) – nè il Concessionario della riscossione nè l’Agenzia delle Entrate avevano fornito la prova della notifica al ricorrente, replicando di aver fornito la prova documentale dell’avvenuta notifica a mani proprie del ricorrente (come appare in effetti vero, sulla scorta dell’esame del fascicolo di merito);

che purtuttavia, l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Sez. 6-5, n. 23173 del 14/11/2016; Sez. 3, n. 4893 del 14/03/2016);

che il secondo motivo è inammissibile, per carenza di autosufficienza;

che, infatti, la sentenza impugnata non riporta il benchè minimo accenno alla cartella n. (OMISSIS), nè la ricorrente indica il riferimento alla questione nel gravame o nelle sue controdeduzioni, in modo da dimostrare di aver sollevato l’eccezione, sulla quale la CTR avrebbe omesso di prendere posizione;

che il terzo motivo è infondato;

che solo in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono più applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria (ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c.), giacchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza la quale, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone così l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio (Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016; Sez. 6-3, n. 11800 del 15/05/2018; Sez. 5, n. 16730 del 09/08/2016); che, nella specie, nessuna sentenza irrevocabile risulta pronunziata;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 4.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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