Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5211 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5211 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16677-2016 proposto da:
MASTER S.R.L. C.F./P.I.02050370366, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOSUE’ BORSI n.4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA
SCAFARELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrícorrente contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 2942/8/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
21/12/2015;

partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e motivi della decisione
La società Master s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate,
impugnando la sentenza della CTR Emilia Romagna indicata in
epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella di
pagamento emessa a carico della contribuente per la ripresa a
tassazione di un credito di imposta indebitamente compensato
per l’anno 2006.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione
dell’art.36 d.lgs.n.546/1992 e la nullità della sentenza
impugnata, è manifestamente infondato, contenendo la
sentenza impugnata gli elementi idonei a sorreggere la
pronunzia di rigetto dell’impugnazione proposta dalla
contribuente sotto il profilo, ritenuto infondato dalla CTR, del
mancato invio della comunicazione preventiva.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la
violazione dell’art. 36 bis c.3 dPR n. 600/73 e 6 c.5 I. n.
212/2000, è inammissibile, essendosi la CTR adeguata ai
principi più volte espressi da questa Corte sul tema della non
necessità della comunicazione preventiva in ipotesi di errori
Ric. 2016 n. 16677 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

evidenziati dall’Ufficio risultanti dalla dichiarazione compilata
dal contribuente, in assenza di incertezza su aspetti rilevanti
della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente
nei casi di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero
controllo documentale di dati direttamente riportati in

Cass.n.9463/2017-.
Il giudice di merito ha quindi rilevato che la ripresa a
tassazione afferiva alla mancata indicazione, nell’apposito
quadro, del credito posto in compensazione dalla società
contribuente e che non ricorreva, pertanto, alcun elemento di
incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione tali da
giustificare l’inoltro preventivo della comunicazione.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, dando atto, ai sensi
dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis
dell’art.13 comma 1 quater dPR n.115/2002
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle
entrate in euro 8000,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater dPR n.115/2002
Così deciso il 25.1.2018 in Roma.
Ric. 2016 n. 16677 sez. MT – ud. 25-01-2018
-3-

dichiarazione dal contribuente -cfr.ex plurimis,

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