Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5211 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 04/03/2010), n.5211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.T., legale rappresentante pro tempore

dell’Associazione ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ”

(OMISSIS)” e, per quanto di ragione, in proprio,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO JENNER 102, presso lo studio

dell’avvocato TABANO MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato POLITO ELIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. -S.C.CI. – S.P.A.,

E.TR. S.P.A.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA,

MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 152/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/01/2006 R.G.N. 1274/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: l’accoglimento del primo

motivo, asssorbito il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27 dicembre 2001 la signora D.T. ha proposto, in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante di legale rappresentante dell’Associazione Istituto per la formazione professionale “(OMISSIS)”, opposizione nei confronti dell’Inps, della Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) e dell’ETR spa, concessionario del servizio di riscossione, avverso una cartella esattoriale con la quale le era stato chiesto il pagamento di L. 783.912.853 a titolo di contributi previdenziali relativamente agli anni dal 1992 al 1998, oltre a somme aggiuntive ed interessi, proponendo una serie di eccezioni preliminari (per difetto di legittimazione attiva dell’Inps, per nullita’, della cartella di pagamento e dei ruoli, per prescrizione quinquennale del diritto azionato) ed eccependo, nel merito, che l’Associazione aveva cessato di operare fin dal 1986, provvedendo, dopo quella data, a dismettere, anche cedendole a terzi, le attrezzature, e cessando quindi ogni attivita’ cosi’ come pure tutti i rapporti lavorativi con i dipendenti.

L’Istituto assicuratore si costituiva tardivamente, mentre le altre parti intimate non si costituivano affatto. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, annullava la cartella esattoriale opposta e condannava le opposte in solido al pagamento delle spese processuali.

Questa prima pronunzia vaniva impugnata dall’Inps, anche nella qualita’ di mandatario della SCCI. Con sentenza n. 152/06, in data 5 maggio 2004 – 24 gennaio 2006, la Corte d’Appello di Salerno dichiarava l’inammissibilita’, per tardivita’, dell’impugnazione dell’inps in proprio; accoglieva, invece, parzialmente quella proposta dall’Istituto assicuratore nella qualita’ di mandatario della SCCI, condannando l’appellata al pagamento, in favore della stessa SCCI, delle somme relative ai contributi previdenziali non prescritti, relativamente alle omissioni contributive riguardanti i mesi di settembre ed ottobre 1997 ed aprile e giugno 1998, nonche’ delle relative somme aggiuntive. In sentenza, per quanto qui interessa, la sentenza d’appello riteneva:

a) che la sentenza di primo grado fosse stata notificata validamente, presso il domicilio eletto, all’inps, con conseguente applicazione del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., e che, per l’effetto, l’impugnazione da parte dell’Istituto assicuratore dovesse ritenersi tardiva;

b) che, invece, non fosse valida la notificazione della sentenza di primo grado alla SCCI, effettuata alla parte personalmente presso la sede della societa’, e non ai procuratori costituiti nel domicilio eletto (quelli stessi dell’inps, al quale la SCCI aveva dato mandato di “rappresentare e difendere ed eleggere domicilio”);

c) che sussistesse litisconsorzio necessario tra l’inps e la societa’ cessionaria;

d) che dovesse essere applicata la prescrizione quinquennale perche’ non era stata provala l’interruzione della prescrizione stessa;

e) che, nel merito, i fatti che costituivano il presupposto della cartella potevano ritenersi; provati (ad eccezione di quelli relativi ai contributi DMSV), perche’ l’appellata non aveva fornito alcuna prova della cessazione dell’attivita’ nel 1986, e che non continuasse ad esistere l’Istituto “(OMISSIS) Associazione”;

f) che la prescrizione fosse maturata, in particolare, per i contributi agli anni dal 1992 al 1996, ma non per quelli afferenti ai periodi successivi.

Avverso la sentenza d’appello, che non risulta notificata, la signora D. ha proposto, sia in proprio che nella qualita’ di legale rappresentante dell’Associazione Istituto per la formazione professionale “(OMISSIS)”, ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione. notificato, in termine, il 24 febbraio 2004 all’inps ed alla societa’ ETR spa, e alla SCCI, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 23 febbraio 2004.

In questa fase nessuno degli intimati ha presentato difese scritte.

L’Istituito assicuratore ha depositato pero’ delega professionale ad un difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia l’inammissibilita’ dell’atto di appello, che sarebbe stato depositato oltre la scadenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..

Sostiene che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata il 30 aprile 2003 all’inps e agli altri convenuti, all’inps presso l’ufficio legale dell’istituto il 30 aprile 2003, alla SCCI il 2 maggio 2003, alla ETR presso la sede legale di Cosenza e presso il concessionario per la provincia di Salerno, rispettivamente, il 29 aprile 2003 ed il 2 maggio 2003.

Invece, l’atto di appello era stato depositato in cancelleria soltanto il 7 luglio, quando il termine breve di trenta giorni era ormai scaduto;

A parere della ricorrente cio’ comportava anche l’applicazione in materia di spese dell’art. 96 c.p.c., sulla responsabilita’ aggravata.

2. Nel secondo motivo si deduce l’infondatezza nel merito del gravame, con riferimento all’esito dell’istruttoria.

Mancherebbero le prove dei fatti posti alla base dell’omissione contributiva.

L’appellata non era piu’ operante perche’ l’associazione aveva ceduto ad altri tutte le attrezzature e tutti i dipendenti.

Anche le varie utenze erano state volturate ad un altro soggetto.

Inoltre, il periodo cui si riferivano i contributi era ormai prescritto, ne’ l’inps aveva indicato, ne’, tanto meno, prodotto atti interruttivi della prescrizione.

3. Il primo motivo di impugnazione e’ fondato, e deve essere accolto.

Va premesso che, essendo stata prospettata una violazione attinente alla nullita’ del procedimento, la Corte poteva, e doveva, procedere all’esame diretto degli atti processuali.

Come risulta dalla relazioni di notifica, la sentenza di primo grado e’ stata notificato all’inps il 30 aprile 2003, nel domicilio eletto presso l’avvocatura Distrettuale Inps di Salerno, alla societa’ di cartolizzazione S.C.CI. a mezzo del servizio postale, con plico inviato il 29 aprile 2003 e pervenuto a destinazione il successivo 2 maggio, ed infine alla societa’ concessionaria ETR, in due distinte sedi ((OMISSIS)), tra il 29 aprile ed il 2 maggio 2003;

La sentenza impugnata sostiene che la notificazione alla SCCI non sarebbe valida ai fini della decorrenza de termine breve perche’ effettuata alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito.

Non viene specificato, pero’, quale fosse il procuratore costituito.

Al contrario l’intestazione della sentenza di primo grado indica entrambe le societa’ SCCI ed ETR come opposti contumaci, e nella sua motivazione la Corte d’Appello precisa soltanto che nel giudizio di primo grado l’inps si era costituito tardivamente, senza fare menzione della SCCI. Se in primo grado la societa’ di cartolarizzazione era stata contumace e non aveva eletto domicilio presso altri, la notificazione del 2 maggio 2003 non poteva che essere valida anche agli effetti della decorrenza del termine breve, con l’effetto che la prima sentenza era passata in giudicato nei confronti di tutte le parti, SCCI compresa, con conseguente tardivita’, anche per la societa’ di cartolarizzazione, del ricorso in appello.

4. Come risulta dall’intestazione della pronunzia di appello, in quel grado l’inps si e’ costituito non soltanto in proprio, ma anche quale mandatario della SCCI, come da apposita procura generale.

La soluzione adottata dalla (porte d’Appello di Salerno non per questo potrebbe essere condivisa neppure ammettendo, in via di ipotesi, che l’intestazione della prima sentenza sia imprecisa, che anche in primo grado l’inps si sia costituito anche nella qualita’ di mandatario della SCCI, e che quest’ultimo, in realta’, fosse presente a quella fase del giudizio a mezzo dei procuratori del servizio legale dell’Istituto assicuratore.

In questo caso, infatti, sarebbe valida a tutti gli effetti, anche nei confronti della SCCI, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata il 30 aprile 2003, nel domicilio eletto presso i difensori, all’inps che era a sua volta mandatario della SCCI anche nella gestione dei rapporti processuali.

5. Pertanto il primo motivo di impugnazione deve essere accolto e l’appello a suo tempo proposto contro la pronunzia di primo grado dall’inps, anche nella qualita’ di mandatario della SCCI, deve essere dichiarato inammissibile.

Proprio per questo rimane fermo il contenuto sostanziale di quella prima sentenza, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla signora D. sia in proprio che nella qualita’ di legale rappresentante dell’associazione.

Il secondo motivo di impugnazione, sul merito, rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

6. Non occorrendo ulteriori accertamenti nel merito, la Corte puo’, e deve, decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, rinnovando il contenuto sostanziale della sentenza di primo grado, e percio’ appunto accogliendo l’opposizione proposta dalla signora D.T. avverso la cartella esattoriale.

7. Tenuto conto della oggettiva complessita’ delle questioni trattate, come dimostrato, del resto, dal differente esito della controversia nei successivi gradi di giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione alla cartella esattoriale e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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