Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5210 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26202/2011 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

FERRANTE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO

MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 593/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/11/2010 R.G.N. 177/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato FERRANTE STEFANO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12.10 – 8.11.2010, la Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato non cumulabili nei confronti di S.M. i versamenti alla gestione commercianti ed alla gestione separata per il periodo successivo al 25 ottobre 2000, ha rigettato le domande di primo grado svolte da quest’ultimo in opposizione alle cartelle esattoriali contenenti la richiesta di pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti in relazione al periodo 1997 – 2003.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – poteva coesistere la duplice iscrizione in gestioni diverse e che occorreva verificare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione nella gestione commercianti, ha osservato che la dichiarazione effettuata dall’appellato il 21.10.1997 – in sede di richiesta di iscrizione alla gestione commercianti – di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della società di cui era socio accomandatario, seppur non dotata di valore confessorio, rivestiva la natura di presunzione semplice, utile ai fini della decisione. Peraltro, ha aggiunto la stessa Corte, ogni ulteriore indagine in proposito era superflua, dal momento che lo S. era socio accomandatario di s.a.s. e, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, doveva ritenersi che esercitava attività commerciale in modo abituale e prevalente, con conseguente obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.M. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè per violazione e/o falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, art. 2697 c.c., artt. 420 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, pur riconoscendo valore di presunzione semplice alla sua domanda di iscrizione alla gestione commercianti, non gli ha però consentito di provare il contrario, vale a dire di non aver svolto con carattere di abitualità e prevalenza attività lavorativa di tipo esecutivo all’interno della società e, quindi, di potersi sottrarre all’obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciale. Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto superflua una tale prova contraria per la sola ragione che l’interessato, in quanto socio accomandatario di società in accomandita semplice, era l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, per cui doveva presumersi che esercitava attività commerciale in modo abituale e permanente.

Il ricorso è fondato.

Invero, è senza dubbio contraddittorio il ragionamento seguito dalla Corte d’appello la quale ha, da un lato, considerato che la domanda di iscrizione alla gestione commercianti del 1997 aveva valore di presunzione semplice, tanto da ritenere che, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, competeva allo S. dimostrare di aver svolto un’attività non avente le caratteristiche richieste per l’iscrizione alla predetta gestione, mentre, dall’altro, ha affermato che ogni ulteriore indagine in proposito era superflua, essendo rilevante la circostanza della qualità di socio accomandatario rivestita dall’appellato, come tale unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, deducendo da tale riflessione che il medesimo esercitava attività commerciale in modo abituale e prevalente.

In realtà non è affatto condivisibile l’affermazione per la quale la sola qualità di socio accomandatario sarebbe stata sufficiente per ritenere integrata la prova dell’abitualità e prevalenza dello svolgimento dell’attività commerciale utile ai fini dell’iscrizione alla gestione di cui trattasi.

Questa Corte ha, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016) che “nelle società in accomandita semplice, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore”.

In effetti, con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, richiamato nel ricorso, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l’obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall’art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti di cui della L. 27 novembre 1960, n. 1397, citato art. 1, comma 1, lett. b) e c) e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”. Quindi, affinchè sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l’accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz’altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell’art. 2318 c.c., “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

In definitiva, non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento per la trattazione del merito alla Corte d’appello di Trieste che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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