Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5210 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5210 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16039-2016 proposto da:
FALANGA ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE
DI CADORE n.30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
GLIALTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO
FALCONE;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 11707/48/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/12/2015;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti di causa e ragioni della decisione
L’Agenzia delle

Entrate,

ricorrendo all’accertamento

imposta 2008 il reddito imponibile di Falanga Rosa, nei
confronti della quale procedeva all’emissione di avviso di
accertamento per recupero Irpef. I giudici di prime cure
respingevano la domanda, proposta dalla contribuente, di
annullamento del suddetto avviso. La CTR Campania, ritenendo
infondate le doglianze censurate dalla contribuente, rigettava
l’appello.
Avverso tale sentenza, indicata in epigrafe, la parte
contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando
controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La ricorrente lamenta, col primo motivo, la violazione
dell’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3 e 5, in relazione all’art. 32 c.1, n.
2 e 7 e agli artt. 36 e 61 D.Lgs. 546/92. I giudici di seconde
cure avrebbero rigettato l’appello sulla base di una motivazione
solo apparente e parziale, ritenendo la prova fornita dalla parte
non sufficiente a superare l’assunto dell’Agenzia.
La censura è infondata.
Questa Corte ha chiarito che sussiste il vizio di motivazione
apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di
stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla
fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del
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sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/73, rideterminava per l’anno di

tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad
evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del
giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità,
ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed

del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass.
Sez. Un. n. 8053/2014).
Dunque, affinché una sentenza risponda ai requisiti fissati
dall’art. 36 d. Igs. n. 546/1992, è necessario che il “decisum”
sia supportato da una motivazione al cui interno vi sia una
compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno
sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la
verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di
appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza
impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo
2016, n. 4791).
Orbene, esaminando la motivazione oggetto di censura,
emerge che la C.T.R. non si è limitata ad affermazione
apodittiche o assolutamente generiche, ma ha indicato la ratio
decidendi della pronunzia di rigetto del gravame. Ne consegue
che la motivazione esiste come parte del documento e non è
per nulla apparente, poiché i giudici di seconde cure hanno
esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione in
modo chiaro ed univoco, argomentando sull’inidoneità della
documentazione fornita dalla contribuente, oggetto di attenta
valutazione.
Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del
giudicato esterno ex art. 2909 c.c. La CTR avrebbe omesso di
considerare vincolante il passaggio in giudicato della sentenza
che, accogliendo l’appello proposto dalla contribuente, ha
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(f)

vi

obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza

annullato l’avviso di accertamento emesso a suo carico per
l’anno 2007.
Il motivo è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte “qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo

sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in
ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto
accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del
primo”. Tale principio “non trova deroga in caso di situazioni
giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l’oggetto del
giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel
corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il
riferimento al principio dell’autonomia dei periodi d’imposta
può consentire un’ulteriore disamina tra le medesime parti
della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in
una decisione della commissione tributaria passata in
giudicato” (Cass. 16 Giugno 2006, n. 13916).
Nella medesima pronunzia si è però precisato che la
sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il
contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un
determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello
stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli
elementi che abbiano un valore «condizionante» inderogabile
rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata sicché,
laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico
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rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con

periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti
automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano
coinvolti tratti storici comuni (cfr.,

ex plurimis,

Cass. nn.

22941/2013, 1837/2014).
Orbene, nel caso di specie occorre verificare l’esistenza

sull’accoglimento del ricorso proposto avverso altro avviso di
accertamento sulla controversia relativa all’impugnazione
dell’avviso qui in contestazione, emesso per altra annualità
d’imposta sulla base del medesimo elemento indiziario (ossia
della stessa spesa per incremento patrimoniale).
Orbene, il

fatto rilevante – la spesa per incremento

patrimoniale- avente, per legge, efficacia pluriennale e
produttivo di effetti per un arco di tempo che comprende più
periodi d’imposta, se per un verso si caratterizza per indirizzare
detti effetti non al futuro, ma in direzione retrospettiva e in
misura parcellizzata o frazionata anno per anno, per altro verso
concorre potenzialmente con altri elementi di segno opposto
che possono paralizzarne o neutralizzarne in tutto o in parte gli
effetti con riferimento a tutti gli anni compresi nell’efficacia
pluriennale del primo ovvero solo ad alcuni (Cass. 15 Luglio
2016, n. 14509).
Pertanto, il giudicato eventualmente prodottosi con
riguardo ad una di queste non fa stato anche per le altre;
sicché, il giudice è tenuto a verificare, nel rispetto dei principi
elaborati da questa Corte, tutti gli elementi che sono
suscettibili di variare anno per anno, non avendo analoghi
caratteri di permanenza e durata nel tempo, fra i quali,
appunto, la disponibilità finanziaria idonea a giustificare la
capacità contributiva per l’anno preso in considerazione
dall’Ufficio.
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dell’efficacia espansiva del giudicato esterno formatosi

Orbene, il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione
dei principi affermati da questa Corte, ritenendo che la
sentenza passata in giudicato, concernendo l’accertamento
Irpef relativo all’anno 2007 basato sui medesimi presupposti
fattuali sui quali si fonda l’accertamento per il 2008, non può

giudice chiamato ad una valutazione specifica, anno per anno,
degli elementi probatori addotti dalla contribuente a
giustificazione della propria capacità contributiva.
Occorre ora passare all’esame congiunto del terzo e del
quarto motivo di ricorso. Con il primo dei detti motivi si
censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c. 6,
D.P.R. 600/1973, per non aver la CTR ritenuto idonea la
documentazione fornita dalla contribuente, al fine di superare
la presunzione di maggior reddito. Con il successivo, parte
ricorrente prospetta invece la validità ed esaustività della prova
fornita in merito alla legittima provenienza delle somme
utilizzate per gli investimenti oggetto di contestazione.
I motivi, in ragione della loro stretta connessione, vanno
esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
Questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria
(Cass. 8995/2014; Cass. 25104/2014), affermando che l’art.
38 D.P.R. 600/73, applicabile

ratione temporis,

onera il

contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato
o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte
da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dunque, si chiede qualcosa in più della mera disponibilità di
ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità
economica in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta
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produrre alcun effetto su tale ultima annualità, essendo il

”la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per
coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia
onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del
fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr. Cass. nn.
12207/2017, 1332/16, 22944/15, 14885/2015, 6396/2015,

Questa Corte (Cass. n. 12214/2017) ha poi chiarito che
tale onere probatorio non è particolarmente oneroso per il
contribuente, in quanto la prova ben può essere fornita con la
produzione di documentazione bancaria che, in considerazione
della natura di estratto di scrittura contabile, fornisce tutte le
indicazioni sull’entità e la durata del possesso dei redditi in
esame, rientrando a pieno titolo nella “documentazione idonea”
richiesta dall’art. 38, antecedente alle modifiche apportate con
la L. 122/2010, la cui esibizione è in grado di scalfire le
risultanze a cui è pervenuto l’Ufficio.
Orbene, i giudici di appello hanno correttamente applicato i
principi richiamati, ritenendo la documentazione offerta dalla
contribuente, relativa unicamente all’annualità 2007, non
idonea a giustificare la capacità contributiva posseduta nel
2008, con riguardo al duplice profilo della entità e della durata
del possesso di ulteriori redditi.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R.
n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Ric. 2016 n. 16039 sez. MT – ud. 25-01-2018
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25104/2014).

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione in
favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali
liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre eventuali spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del

versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso il 25.1.2018 nella camera di consiglic della
sesta sezione civile in Roma.
Il P

‘dente

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

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