Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 521 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12419-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPION1 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1725/37/2014 della COM/IISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 25/02/2014 e depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, commercialista, ha fatto istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2001 al 2005, sul presupposto di averla indebitamente corrisposta. Ha poi impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia.

Egli sostiene, in particolare, l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che vale da presupposto dell’IRAP.

La CTR ha rigettato il suo ricorso, che era stato accolto in primo grado, con l’argomento che le spese per i beni strumentali e le collaborazioni di terzi erano significative, ammontando a circa 50 mila Euro per ogni anno.

Avverso tale decisione il ricorrente propone due motivi di ricorso, ed assume, in particolare, l’assenza di un’autonoma organizzazione, per essere le spese inferiori al 40% dei ricavi di ciascun anno, così da non potersi ritenere significative.

L’Agenzia si è costituita ma senza controdedurre.

Con il primo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza per difetto di motivazione, evidenziando l’assenza di un iter argomentativo, e la relazione che si fa alle difese all’Erario.

In realtà dal testo stesso della motivazione si capiscono le ragioni che hanno indotto al rigetto, e che stanno, chiaramente indicate, nell’ammontare delle spese per beni e collaborazioni, indicate dallo stesso contribuente al quadro Re.

Quanto al presupposto dell’autonoma organizzazione (oggetto del secondo motivo), è regola affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che esso non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U. n. 9451 del 2016).

A specificazione di tale assunto si e osservato che “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ici quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Sez. un n. 9451 del 2016).

Ciò premesso, la CFR ha accertato in fatto che le somme spese per produrre reddito (beni strumentali e collaborazioni esterne), in ragione del loro ammontare, sono tali da offrire un contributo alla produzione del reddito, ma senza valutare se la natura delle spese effettuate (viaggi, a aggiornamenti, affidamento a terzi di attività contabili) possa avere contribuito effettivamente al reddito del ricorrente, e ciò al di là del semplice dato costituito dall’ammontare di tali spese.

Su tale punto la sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice perchè effettui la suddetta valutazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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