Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5209 del 06/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2018, (ud. 25/01/2018, dep.06/03/2018),  n. 5209

Fatto

La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.M., annullava la ripresa a tassazione nei confronti del suddetto, mantenendo ferma quella notificata all’Associazione sportiva (OMISSIS) Settore giovanile, per IRES e altri tributi relativi all’anno 2006. Secondo il giudice di appello la sopravvenuta assoluzione, ancorchè con sentenza non passata in giudicato, dello S. dai reati ascritti nel procedimento penale n.7069, costituiva indizio circa il mancato accertamento della responsabilità accessoria e solidale disciplinata dall’art. 38 c.c.. Tale elemento consentiva alla CTR di “…dare probabilità alla dedotta estraneità dei fatti che hanno portato all’emissione dell’accertamento”.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alla sentenza penale, omettendo di indicarne gli estremi e senza aggiungere nulla a tale apodittico rinvio e senza riportare i passaggi salienti di tale pronunzia.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 654 c.p.p., artt. 2727,2729 e 2697 c.c.. La CTR non avrebbe operato una valutazione autonoma del materiale probatorio che aveva condotto all’assoluzione in sede penale, omettendo di accertarne la rilevanza nel giudizio tributario.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La CTR, per giustificare l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente che contestava la sua personale responsabilità rispetto a quanto accertato nei confronti dell’associazione in relazione a quanto previsto dall’art. 38 c.c., ha valorizzato l’unico elemento rappresentato dalla sentenza di assoluzione resa nei confronti dello stesso soggetto non passata in giudicato, senza in alcun modo richiamare i contenuti della sentenza medesima.

In tal modo il giudice di appello ha reso una sentenza radicalmente nulla poichè ha fondato la sua decisione su una pronunzia non passata in giudicato, tralasciando altresì di richiamare il contenuto della decisione e la sua rilevanza ai fini dell’accertamento tributario – cfr. Cass. S. U. n. 14814/2008 ove si è chiaramente affermato non solo che il rinvio “per relationem” rispetto ad altra sentenza, è corretto purchè non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo che siano riprodotti i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto, ma anche che il “…rinvio ad una sentenza non ancora passata in giudicato, formalmente appare come una sentenza parziale (nel senso che “decide” soltanto una parte della controversia), ma sostanzialmente è una “non decisione” (perchè il decisum non ha una sua autonoma base motivazionale)”.

Sulla base di tali considerazioni, che consentono di superare i rilievi difensivi del controricorrente ed assorbono l’esame del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

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