Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5209 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno

Buozzi, n. 49, presso l’Avvocato Alessandro Riccioni, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Vecchio Gianfrancesco in virtù di procura

speciale conferita con scrittura privata autenticata per atto Notaio

Rodolfo Krieg rep. n. 63176 in data 23 novembre 2010:

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., e Ministero

dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende secondo la legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 86/23/2004 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, depositata il

26.3.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 26.11.2010;

dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Francesco Ciddio, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

OSSERVA

1.- Dati del processo.

1.1.- La signora P.M. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l’appello da lei proposto contro la sentenza n. 72/2/2002 della commissione tributaria provinciale di Livorno, conferma il giudizio d’infondatezza del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione di sanzioni per la somma di L. 124.151.690, notificato il giorno 11.6.2001, conseguente al tardivo pagamento (eseguito in data 22.12.2000) dell’imposta di successione liquidata con avviso notificato il 21.7.2000.

1.2.- L’agenzia delle entrate ed il ministero dell’economia e delle finanze resistono mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Il ricorso per cassazione proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso del medesimo sono inammissibili, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che esso ministero – cui è succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (22.7.2003) – s intende tacitamente estromesso dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di Piombino (Cass. n. 9004/2007).

2.1.- Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

3.- Motivi del ricorso;

3.1.- La ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e ne chiede la cassazione con decisione nel merito, per non avere pronunziato (violazione art. 112 c.p.c.) sui motivi d’appello, con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per violazione di legge e vizi di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine al rigetto delle sue domande, sulle quali insiste; e precisamente:

3.1.1.- primo motivo: riduzione della sanzione per ravvedimento operoso (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. b);

3.1.2.- secondo motivo: riduzione della sanzione per palese incongruità (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7,);

3.1.3.- terzo motivo: non punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all’erario (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis).

4.- Decisione.

4.1.- Il secondo motivo del ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate è fondato e deve essere accolto, nei limiti di ragione esposti di seguito; il primo ed il terzo motivo sono infondati. Per conseguenza, previa cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo di censura accolto, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana, che rinnoverà il giudizio attenendosi al principio fissato al par. 5.3, e vorrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

5.- Motivi della decisione 5.1.- La censura, comune a tutti i motivi di ricorso, di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “omessa pronuncia su una questione dedotta”, è infondata.

5.1.1.- Infatti la commissione regionale, esaminando e rigettando l’appello, ha pronunciato sulla domanda (Cass. nn. 10636/2007, 4972/2003, 4317/2000); anche se non ha spiegato le ragioni per cui “ritiene infondato l’appello che va pertanto respinto”, ma si è diffusa in osservazioni estemporanee ed in suggerimenti – “è mancato ogni minima diligenza nella gestione della materia del contendere”;

“sarebbe stato utile e sufficiente leggere le ‘avvertenzè poste a chiarimento della sanzione irrogata”, ecc. – non pertinenti alla soluzione delle questioni proposte dall’appellante e mancanti altresì di qualunque nesso logico idoneo a far intuire le ragioni della decisione: difetti che sostanziano non la censura di omessa pronunzia, ma piuttosto un grave vizio di motivazione; peraltro non incidente sulla decisione, nella misura in cui questa, a prescindere dalla motivazione espressa (od anche del tutto omessa), è conforme al diritto (art. 384 c.p.c., comma 2).

5.1.2.- Ciò perchè il vizio di motivazione, denunciarle come motivo di ricorso per cassazione, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, spettando a questa corte il potere di correggere o integrare la motivazione difettosa di una decisione, in ipotesi, giuridicamente esatta (S.U. n. 28054/2008). La censura di omessa o erronea motivazione, contenuta in tutti i motivi di ricorso, è dunque inammissibile, non solo perchè contraddice quella di omessa pronunzia (Cass. n. 15882/2007), ma soprattutto perchè ininfluente.

5.2.- Tanto premesso, la pronunzia di rigetto dell’appello dev’essere esaminata unicamente sotto i profili di violazione di legge esposti nei singoli motivi di ricorso.

5.2.1.- La sentenza impugnata è conforme al diritto relativamente al rigetto delle domande che formano oggetto del primo (par. 3.1.1) e del terzo (par. 3.1.3) motivo di ricorso; i quali motivi pertanto non possono essere accolti.

5.2.2.- Infatti, l’applicabilità al caso del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. b), (cd. ravvedimento operoso) è esclusa dal fatto che, pur essendo stato spontaneo il pagamento (tardivo) dell’imposta di successione liquidata con avviso notificato il 21.7.2000, esso non fu accompagnato (circostanza non contestata) dal pagamento contestuale della sanzione ridotta e degli interessi moratori al tasso legale, come prescrive il secondo comma della norma citata.

5.2.3.- Parimenti non applicabile al caso è la norma contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, (comma aggiunto, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 7, comma 1, lett. a), secondo la quale non sono punibili “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (corsivo aggiunto): nell’ipotesi in esame, infatti, la violazione sanzionata consiste, per l’appunto, nell’omesso tempestivo versamento del tributo, ed è quindi esclusa come tale dal beneficio.

5.3.- Il secondo motivo di ricorso (par. 3.1.2) è invece da accogliere, limitatamente alla violazione della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, che – salve le valutazioni di fatto, di competenza del giudice di merito (Cass. n. 25376/2008) in sede di rinvio – consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.

5.3.1.- In proposito, la circostanza che la sanzione di cui si tratta è fissata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in misura proporzionale (30% dell’importo non versato) non è di ostacolo all’applicabilità della suddetta norma di favore, che non eccettua esplicitamente le sanzioni stabilite dalla legge in misura proporzionale o fissa; dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo edittale si identificano in detta misura fissa o proporzionale (Cass. nn. 9972/2005, 2407/1989; contra, Cass. n. 9035/1997); sicchè non è dato escludere pregiudizialmente la possibile concorrenza di eccezionali circostanze – valutabili dal giudice tributario di merito -, tali da rendere manifestamente esosa (sproporzionata rispetto all’entità del tributo o della violazione) anche la sanzione determinata dalla legge in misura fissa o proporzionale che, proprio per la sua natura afflittiva, si distingue dagli interessi moratori (Cass. n. 23555/2006).

5.3.2.- La censura è invece infondata con riguardo al primo comma del citato art. 7, recante i criteri di determinazione concreta della sanzione, applicabili esclusivamente a quelle definite fra un minimo ed un massimo edittali.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze e compensa integralmente fra le parti le relative spese. Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate; rigetta il primo ed il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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