Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5208 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5208 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15829-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FIORE GIANFRANCO;

– intimato avverso la sentenza n. 367/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il
26/05/2015;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato

sentenza della CTR Basilicata indicata in epigrafe con la quale è
stato annullato l’accertamento emesso nei confronti del
contribuente per la ripresa a tassazione di redditi di
partecipazione a società a ristretta base sociale per l’anno
2004.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
L’Agenzia delle Entrate prospetta, con il primo motivo, la nullità
della sentenza, in relazione alla circostanza che il giudice di
appello non si fosse accorto della riforma della sentenza di
primo grado che aveva annullato l’accertamento nei confronti
della società ad opera della CTR Puglia.
La censura è infondata, non prospettandosi un vizio di nullità
della sentenza ma, semmai, la mancata percezione, da parte
del giudice di merito, del materiale probatorio esistente agli atti
che non può essere contestata se non attraverso il rimedio
revocatorio, risultando la sentenza comunque fornita di un
apparato motivazionale congruo, tutto costruito attorno
all’illegittimità dell’accertamento a carico della società ed alla
conseguente assenza di elementi presuntivi a carico del socio.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione
dell’art. 295 c.p.c., dolendosi del fatto che il giudice di merito
avrebbe omesso di sospendere il giudizio malgrado la natura
pregiudiziale del procedimento relativo alla società,
Ric. 2016 n. 15829 sez. MT – ud. 25-01-2018
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a quattro motivi, contro Fiore Gianfranco, impugnando la

considerando le statuizioni di annullamento dell’accertamento
nei confronti del sodalizio resa dal giudice di primo grado
definitive, senza invece avvedersi che la pronunzia della CTP
era stata annullata dalla CTR Puglia con sentenza oggetto di
ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente.
Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte, decidendo fattispecie omologhe alla presente
nelle quali il giudice di merito aveva annullato l’avviso di
accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali
a ristretta base partecipativa in relazione a precedente
annullamento dell’avviso emesso a carico della società
prodromico con sentenza non passata in giudicato, ha ritenuto,
con orientamento consolidato, che l’accertamento tributario nei
confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie
riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile
antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei
soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le
rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo,
com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello
relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve
essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile
nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’art. I
del d.lgs. n. 546 del 1992″ -cfr.,ex plurinnis, Cass.n.2214/2011,
Cass.n.16913/2016-.
In conclusione, la CTR ha errato nell’annullare l’accertamento
emesso a carico del socio a ristretta base partecipativa di
società di capitali sul presupposto che l’accertamento a carico
della società fosse stato dichiarato illegittimo dalla CTP di Bari,
senza considerare che la decisione in ordine a tale ultimo
accertamento non era passata in giudicato, avendo la società
Ric. 2016 n. 15829 sez. MT – ud. 25-01-2018
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proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR
che aveva riformato la pronunzia di primo grado favorevole alla
società.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo
motivo, disatteso il primo e assorbiti gli altri motivi, la

della CTR Basilicata, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo e
assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
ad altra sezione della CTR Basilicata, anche per la liquid zione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 25.1.2018 in Roma.
Il P

e

sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione

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