Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5207 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31399/2018 proposto da:

O.I., rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Cerio, presso

il suo studio, in Campobasso, via Mazzini, 101;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5143 17/12/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Campobasso, con il Decreto n. 2045 del 2018, pubblicato il 19 settembre 2018, ha rigettato la domanda proposta da O.I., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato la scarsa credibilità del racconto del ricorrente, il quale ha riferito della uccisione di tutti i suoi familiari, senza fornire alcuna concreta indicazione sulle circostanze di tempo e luogo relative agli scontri tra musulmani e cristiani in cui si era verificata l’uccisione suddetta: il racconto appariva vago e contraddittorio, in quanto il richiedente non era stato in grado di circostanziare gli eventi e di specificare elementi essenziali della vicenda.

Il tribunale ha inoltre escluso che nell’area di provenienza del richiedente (l’Edo State in Nigeria), fosse ravvisabile una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), essendo mancata la valutazione, mediante fonti autorevoli ed aggiornate della situazione del paese di origine del richiedente, avuto riguardo all’esistenza di una situazione di violenza diffusa, di guisa che il rientro del cittadino straniero lo esponga al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica.

Il motivo è fondato.

Con riferimento alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza, nella zona di origine del richiedente, di una situazione di conflitto armato, omettendo peraltro di indicare specificamente in motivazione le fonti internazionali utilizzate secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019) cui il collegio intende dare continuità. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo, che concerne, sempre con riferimento alla mancata indagine sul paese di origine, la protezione umanitaria, che, com’è noto, ha carattere residuale.

In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo.

Il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame innanzi al tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese della presente fase, innanzi al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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