Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5207 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5207
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21940-2017 proposto da:
ARMONIA SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE, in persona degli Amministratori
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO UGO
TABY 19, presso il Signor P.P., rappresentata e difesa
dall’avvocato WALTER TAMMETTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1359/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott MOCCI.
MAURO.
Fatto
RILEVATO
che Armonia società agricola propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposte di registro del 2007;
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46,in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: essendo l’atto di annullamento intervenuto in sede di autotutela ed a seguito di una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, il contribuente avrebbe dovuto avere diritto al ristoro delle spese;
che, col secondo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR, pur a fronte di una richiesta di compensazione delle spese del grado da parte dell’Agenzia, aveva disposto la condanna della contribuente al pagamento delle spese del grado;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il primo motivo è destituito di fondamento;
che, in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall’articolo citato, comma 3, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (Sez. 6-5, n. 3950 del 14/02/2017);
che, pertanto, la decisione di rigetto resa dalla CTR appare del tutto corretta;
che il secondo motivo è fondato;
che, infatti, risulta dal fascicolo allegato al ricorso che l’Agenzia delle Entrate aveva concluso il suo atto di costituzione in appello con la richiesta espressa di rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite;
che la richiesta di compensazione delle spese processuali, proveniente dalla parte risultata vittoriosa, impone al giudice, ex art. 112 c.p.c., di disporre in sua conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione (Sez. 2, n. 24560 del 31/10/2013);
che, pertanto, la CTR non avrebbe potuto condannare il contribuente alla rifusione delle spese del grado;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa, con la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio di appello;
che non si fa luogo a quelle di cassazione, mancando la costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019