Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5206 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA

ANGELA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASPERI

FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 190/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 01/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA LETIZIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto.

Fatto

A seguito di processo verbale di constatazione della G.D.F. della Compagnia di Brescia, che rilevava l’avvenuta contabilizzazione da parte di B.A. quale titolare della B.a.Met. di fatture per operazioni inesistenti, nonchè la omessa fatturazione di altre operazioni di acquisto di merci, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (OMISSIS) notificava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) relativo all’IVA per l’anno 1993, e con il quale liquidava una maggiore imposta da recuperare, con l’irrogazione della conseguente sanzione.

Il contribuente impugnava l’atto con ricorso alla C.T.P. di Brescia, successivamente sostenuto anche con il deposito di una memoria aggiunta, ma il giudice adito rigettava l’impugnazione. Il B. proponeva allora gravame dinanzi alla C.T.R. della Lombardia – sez. distaccata di Brescia, che a sua volta con sentenza n. 190/65/04, depositata il giorno 1.12.2004 e non notificata, rigettava l’appello con una motivazione che dava atto sia della inammissibilità del gravame per mancanza di “motivi specifici”, sia comunque della sua infondatezza.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso notificato il 13.1.2006 il contribuente articolando otto motivi, mentre nessuna attività difensiva ha svolto nel presente giudizio l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi articolati il B. deduce i seguenti vizi dell’impugnata sentenza:

1) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, per aver il giudice di merito dichiarato “irricevibile” la memoria difensiva depositata presso la C.T.P. il 21.10.1998.

2) Violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici;

3) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2727 c.c..

4) Difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56);

5) Falsa interpretazione dei fatti commerciali con riferimento alle pretese operazioni inesistenti;

6) Violazione e/o erronea interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6;

7) Violazione e/o erronea interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19;

8) Irregolare irrogazione delle sanzioni.

Dovendosi opportunamente procedere all’esame in ordine logico delle censure in tal modo formulate, senz’altro preliminare risulta la valutazione del secondo motivo articolato, relativo alla pronuncia di inammissibilità dell’appello.

A tal proposito giova rilevare che nel caso di specie i giudici del gravame hanno ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione sulla premessa che l’atto di appello, anzichè riferirsi concretamente alla sentenza gravata e contenere “i motivi specifici dell’impugnazione”, avrebbe in realtà pedissequamente riproposto i motivi già esposti nel ricorso di primo grado.

A giudizio del ricorrente una simile pronuncia sarebbe da considerarsi emessa in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, giacchè: “A prescindere, per il momento, dal fatto che l’appello del contribuente iniziava esplicitamente con la critica, sia nel merito che con riferimento all’errata applicazione di norme procedurali, della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, appare evidente l’errore di diritto della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che evidentemente considera l’appello unicamente quale “giudizio di impugnativa”, vertente cioè solo sulla legittimità della sentenza impugnata”. E il motivo di ricorso articolato prosegue quindi al riguardo unicamente con una disquisizione sulla natura dell’appello quale impugnazione cd.

rinnovatoria, e pertanto forma di gravame a critica libera, volta a consentire al giudice il pieno e incondizionato riesame della lite.

Il P.G. in udienza ha però eccepito l’inammissibilità del motivo per la sua genericità.

Tanto premesso, il motivo in esame risulta effettivamente inammissibile per la sua evidente genericità, e quindi per difetto di autosufficienza. Ed infatti, se è indiscutibilmente vero che allorchè in sede di giudizio di legittimità venga dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione diviene giudice del fatto “processuale”, essendo abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del processo rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della censura, è altresì incontestabile che l’esercizio di tale potere da parte del giudice di legittimità presuppone comunque che risulti preliminarmente vagliata l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare, a pena appunto d’inammissibilità del ricorso, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente il fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione onde assicurare l’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso medesimo.

A questo proposito questa Suprema Corte ha avuto modo più volte di precisare che: “Nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (v. Cass. Sent. 23.1.2006, n. 1221). Ed ancora che:

“Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi” (v. Cass. Sent.

19.3.2007, n. 6361). Ed infine, con riferimento a fattispecie del tutto analoga a quella in esame, che: ” In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che l’atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso” (v. Cass. Sent. 12.5.2010, n. 11477; cfr. Cass. Sent. 20.9.2006, n. 20405).

Da tale consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ancora Cass. 24.7.2007, n. 16315; 13.12.2006, n. 26693; 6.11.2006, n. 23673;

24.5.2006, n. 12362; 28.7.2005, n. 15781), questa Suprema Corte non ha ragione alcuna per discostarsi nel caso in esame, così che, non avendo il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, garantito l’esigenza di autosufficienza del ricorso, trascrivendo in esso quanto meno i passaggi più significativi della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, e consentendo in tal modo di valutare l’attinenza dei motivi di gravame alle argomentazioni del primo giudice, inevitabilmente ne discende l’inammissibilità del motivo, e conseguentemente anche la formazione di un giudicato sulla pronuncia di inammissibilità dell’appello che impone di ritenere assorbiti nella decisione tutti gli altri motivi di ricorso articolati.

Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e assorbiti gli altri motivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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