Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5206 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15019-2006 proposto da:

RADIO CALL SERVICE SRL, (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Unico Sig. P.G. considerato domiciliato

“ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIFICI RENATO, giusta delega in

atti;

– ricorrente-

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“OSPEDALE CIVICO E BENEFRATELLI, G. DI CRISTINA & M.

ASCOLI”,

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro

tempore dott. L.d.B.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo studio

dell’avvocato FRAZZITTA ORIETTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIMILLUCCA SALVATORE giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUSL/(OMISSIS) PALERMO ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

Sezione Civile, emessa il 7/01/2005, depositata il 25/03/2005; R.G.N.

49/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 27 febbraio 1997 e date successive la Radio Call Service ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Palermo l’AUSL (OMISSIS) nonchè l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico G. Di Cristina e M. Ascoli, nella qualità di successori della USL (OMISSIS) chiedendo fosse pronunciata la risoluzione o l’annullamento dei contratti conclusi da essa attrice con la USL (OMISSIS), di cui faceva parte l’Ospedale Civico e in forza dei quali tra il (OMISSIS) essa Radio Call Service aveva noleggiato alla detta USL (OMISSIS) numerosi apparecchi cerca persone, effettuando il servizio di pronta reperibilità 24 ore su 24 di medici, funzionari e tecnici di detto nosocomio, con condanna delle convenute, per la quota di spettanza, delle somme di L. 145.677.856 e di L. 19.863.057, oltre interessi legali, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, indebito oggettivo e arricchimento senza causa.

Costituitesi in giudizio le convenute hanno resistito alle avverse pretese eccependo il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto e contestando la regolarità della procedura di noleggio dei cerca persone.

Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale adito, con sentenza 9 febbraio 1999 ha ritenuto che la titolarità passiva del rapporto spettava unicamente alla Azienda Ospedaliera Civico Benefratelli M. Ascoli e G. Di Cristina è ha accolto la domanda di arricchimento ingiustificato, avendo l’amministrazione usufruito del servizio, con diminuzione patrimoniale dell’attrice, e condannato la AUSL al pagamento della somma di L. 148.986.822, oltre rivalutazione da giugno 1992 alla data della sentenza e interessi al 5% sulla somma annualmente rivalutata dal giugno 1992 al 31 dicembre 1998 e al tasso legale da tale data al soddisfo.

Gravata tale pronunzia in via principale dalla Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benefrateili G. Di Cristina e M. Ascoli e in via incidentale dalla Radio Call Service s.r.l., nel contraddittorio della Azienda USL (OMISSIS) la Corte di appello di Palermo con sentenza 7 gennaio – 25 marzo 2005 in riforma della decisione del primo giudice ha rigettato ogni domanda proposta dalla Radio Call Service s.r.l. nei confronti dalla Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benefratelli G. Di Cristina e M. Ascoli e della Azienda USL n. (OMISSIS) con la citazione 27 febbraio 5 marzo 1997, compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 10 maggio 2006, la Radio Call Service s.r.l., affidato a due motivi.

Resiste,, con controricorso, notificato il 6 giugno 2006 e illustrato da memoria, la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benefrateili G. Di Cristina e M. Ascoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con riguardo alle prestazioni rese sino alla data di inizio del funzionamento delle AUSL nella Regione Sicilia la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha escluso la legittimazione della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benefratelli G. Di Cristina e M. Ascoli rispetto alla domanda della Radio Call Service.

2. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua lamentando violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: art. 2041 c.c., D.Lgs. n. 502 del 1992, L.R. Sicilia 3 novembre 1993, n. 30, artt. 1, 6 e 55, D.A. Regione Sicilia 28 aprile 1995; D.A. Regione Sicilia dal n. 16281 al n. 16305 del 12 luglio 1995, D.A. Regione Sicilia 12 luglio 1996 pubblicato su GURS 10 agosto 1996, L.R. Sicilia 11 aprile 1995, n. 34, L. n. 724 del 1994, art. 1, art. 6, comma 11, penultima e ultima parte, L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3. Il proposto motivo non può trovare accoglimento.

I giudici di appello sono pervenuti alla contestata dalla ricorrente conclusione in applicazione di quanto assolutamente pacifico presso costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

In particolare detta Corte in molteplici occasioni ha enunciato il principio secondo cui in seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto della L. n. 724 del 1994, artt. 6, comma 1 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14 che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione.

Deriva da guanto precede che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni.

Quanto – in particolare – alla Regione Sicilia tale principio va tenuto fermo per le pretese creditorie maturate anteriormente al 10 luglio 1995, data di inizio del funzionamento delle Aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana, come si desume anche dal D.L. n. 630 del 1996, art. 1 convertito in L. n. 1 del 1997, senza che in senso contrario siano desumibili argomenti dalla legislazione regionale della Regione Sicilia, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 35, (Cass. 29 luglio 2002, n. 11197, tra le altre richiamate nella sentenza impugnata).

Pacifico guanto sopra, non controverso che i principi sopra enunciati sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr., ad esempio, Cass. 21 agosto 2003, n. 12302, nonchè, sempre con riferimento alla Regione Sicilia, Cass. 18 agosto 2004, n. 16069 e da ultimo, Cass. 4 agosto 2 009, n. 17913, specie in motivazione) ritiene la Corte che le considerazioni svolte nel motivo non giustificano una diversa conclusione della lite e che, per l’effetto, il motivo deve rigettarsi.

4. Con riguardo alle prestazioni erogate nel periodo 10 luglio – 31 dicembre 1995 la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di indebito arricchimento proposta dalla Radio Call Service s.r.l.

sul rilievo che ai fini dell’accoglimento dell’azione di arricchimento nei confronti della PA non è sufficiente il fatto della effettiva e materiale esecuzione di un’opera o prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, bensì è necessario che esso abbia riconosciuto la utilità dell’opera o prestazione, o in maniera esplicita un atto formale da parte degli organi deliberativi ovvero anche in maniera implicita.

Il riconoscimento implicito, peraltro, ha osservato la sentenza impugnata, deve consistere in comportamenti attestanti la consapevole utilizzazione della prestazione e da cui possa desumersi in maniera inequivoca e certa un effettivo giudizio positivo circa l’utilità e il vantaggio della stessa.

Tali comportamenti peraltro, devono essere imputabili, non a qualsiasi soggetto che faccia parte della struttura dell’ente bensì solo a organi rappresentativi della sua amministrazione, ovvero a chi è rimessa la formazione della volontà dell’ente.

Poichè nella specie esiste esclusivamente la attestazione da parte dei dirigenti dei servizi di radiologia, neurochirurgia, urologia, endoscopia digestiva e emergenza cardiologica, secondo la quale prestazioni erano state fruite sino all'(OMISSIS), la stessa non assume alcuna rilevanza ai fini di provare il riconoscimento implicito della utilità della prestazione stessa, non provenendo da un organo preposto alla amministrazione o alla formazione della volontà della azienda, bensì da alcuni primari, ossia dipendenti della azienda ospedaliera.

5. Con il secondo motivo la ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando violazione di legge (art. 2041 c.c.) ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Quanto alla prima parte della censura la interpretazione data dalla sentenza impugnata dell’art. 2041 c.c., con riguardo alla eventualità l’azione di indebito arricchimento sia esperita nei confronti di una Pubblica Amministrazione è conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice.

Questa ultima, in particolare, è – al momento – consolidata nell’affermare che la azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, che deve essere provato dall’attore, ma è necessario che l’ente abbia riconosciuto l’utilità dell’opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito.

Il riconoscimento implicito, a differenza di quello esplicito, che deve essere adottato dagli organi deliberativi dell’ente, può promanare anche dagli organi rappresentativi dell’ente pubblico (nel caso del Comune, dal sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune L. 8 giugno 1990, n. 142, ex art. 36).

Esso tuttavia presuppone pur sempre o atti formali degli organi deliberativi ovvero comportamenti, quali la consapevole utilizzazione della prestazione o dell’opera, posti in essere, senza il rispetto delle prescritte formalità, dagli organi rappresentativi, dai quali si possa desumere inequivocamente e con certezza un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità dell’opera o della prestazione eseguita dal privato. Ai fini del riconoscimento implicito sono invece ininfluenti la semplice conoscenza dell’esecuzione dell’opera o della prestazione, acquisita dalla pubblica amministrazione in un momento successivo, ovvero la consapevole tolleranza dell’altrui apporto vantaggioso, trattandosi di elementi non casualmente collegati ad un comportamento del sindaco idoneo a mettere a disposizione dell’ente la prestazione o l’opera e a manifestare con fatti concludenti e univoci il riconoscimento della loro utilità (Cass. 27 giugno 2002, n. 9348. Sempre nello stesso senso, quanto alla necessità che vi sia una forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dagli organi istituzionalmente rappresentativi della Pubblica Amministrazione, Cass. 26 luglio 1999, n. 8070, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2312; Cass. 18 giugno 2008, n. 16595; Cass. 14 ottobre 2008, n. 25156).

Essendosi puntualmente i giudici del merito attenuti ai detti principi di diritto e non avendo prospettato la ricorrente profili di censura che giustificano un superamento della detta giurisprudenza, è palese, come anticipato, la infondatezza del motivo, nella parte de qua.

6.2. Il motivo non può trovare accoglimento neppure quanto al secondo profilo, e, in particolare, in ordine ai vizi di motivazione denunziati, per avere la corte rigettato la domanda trascurando di considerare che in concreto gli apparecchi di essa ricorrente erano stati utilizzati e omettendo di dare ingresso alle prove dedotte,.

Da un lato, infatti, è del tutto apodittico e totalmente indimostrato l’assunto secondo cui era impossibile, non improbabile ma proprio impossibile, che il presidente del Comitato di Gestione della, ex Usl (OMISSIS) e il direttore Generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo della Azienda. Ospedale Civico non sapessero del servizio prestato dalla Radio Call e non avessero implicitamente riconosciuto l’utilità della prestazione, dall’altro, la non pertinenza delle prove dedotte.

6.2.1. Quanto al primo aspetto, come puntualmente evidenziato in sentenza, le attestazioni dei dirigenti dei vari servizi sono irrilevanti al fine del decidere, non essendo costoro preposti alla amministrazione o alla formazione della volontà della azienda sanitaria.

Nè rileva che – per ipotesi, o anche con certezza – gli organi preposti alla Amministrazione dell’ente fossero a conoscenza dei servizi erogati dalla Radio Call, certo essendo che non può – palesemente – confondersi la conoscenza di un certo evento, o di una particolare situazione di fatto, con il riconoscimento della utilità di detta situazione.

Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, da un lato, che non esiste alcuna correlazione tra quanto era onere della odierna ricorrente dimostrare in giudizio, al fine di vedere accolta la spiegata domanda, e la circostanza che l’ente ospedaliero avesse corrisposto le indennità di reperibilità previste dalla contrattazione collettiva (specie tenuto presente che la reperibilità può essere assicurata anche mediante la indicazione di un recapito telefonico o altrimenti), dall’altro, che si è pur sempre in presenza di un accertamento in fatto, adeguatamente e congruamente motivato dalla sentenza impugnata e non censura-bile in sede di legittimità.

6.2.2. Del tutto irrilevanti, infine, come evidenziato sopra sono le prove testimoniali dedotte, dirette a dimostrare che medici, funzionari e tecnici della ex USL (OMISSIS) di Palermo, Ospedale Civile abbiano utilizzato i servizi della Radio Call, certo essendo che la domanda attrice non è stata rigettata perchè la odierna ricorrente non ha dimostrato la esecuzione delle prestazioni, di cui ha chiesto il corrispettivo, ma sulla base di tutt’altre considerazioni e, in particolare, per il mancato riconoscimento – esplicito o implicito – dell’utilità delle prestazioni da parte degli organi preposti alla amministrazione dell’ente pubblico beneficiario delle prestazione medesime.

7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA