Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5205 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5205

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18351/2015 proposto da:

FRATELLI T. DI T.C.M. & C SNC,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TULLIO MARCHETTI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAPANA’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA SAGGIORATO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

GESTIONE CREDITI BP SCPA ORA BANCA POPOLARE SCPA, EQUITALIA NORD SPA,

SER.VE DI F.O., UNICREDIT SPA, CASSA DI RISPARMIO DEL

VENETO SPA, PODERI FRAUNE SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 6/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il

14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO

CAPASSO che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, assorbiti

i restanti;

Lette le memorie della ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Fratelli T. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto dell’8/10/2013 con il quale il G.E. del Tribunale di Verona nella procedura esecutiva immobiliare n. 248/2011, riunita alle diverse procedure esecutive n. 953/2011 e n. 439/2012, intentate da vari creditori nei confronti della Poderi Fraune S.r.l., preso atto della rinuncia agli atti esecutivi depositata in data 27/9/2013 dai creditori procedenti e del coevo provvedimento di estinzione del processo esecutivo, liquidava in favore del notaio C.L. i compensi per l’attività delegata nell’importo di Euro 13.912,79, ponendola a carico del creditore procedente con vincolo di solidarietà esterna dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Il Tribunale di Verona in composizione collegiale, con ordinanza del 14 gennaio 2015 rigettava l’opposizione.

In motivazione osservava che secondo la tesi dell’opponente, il D.M. n. 313 del 1999, art. 2, prevede per la redazione dell’avviso di vendita un onorario fisso ed un onorario variabile al 50% di quello graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, sicchè l’onorario andava ricalcolato nella minor somma di Euro 469,00, mentre per le residue attività delegate andava riconosciuto un onorario in percentuale variabile dall’0,50% all’1,25% sul valore catastale, assumendo altresì che era erroneo il riparto della liquidazione relativamente ai tre creditori che hanno proceduto al pignoramento.

Replicava il Tribunale che la liquidazione risultava conforme alla previsione di cui al menzionato art. 2 e ciò sulla base del valore dell’immobile pignorato di cui alla perizia, pari ad Euro 1.130.000,00 per il lotto 1, ed Euro 750.000,00 per il lotto 2, essendosi altresì applicata la percentuale minima dello 0,50%. Inoltre l’attività prodromica alla vendita era stata già compiuta da parte del notaio delegato, in quanto la rinuncia dei creditori era intervenuta solo pochi giorni prima della già fissata vendita.

Avverso tale provvedimento propone ricorso la Fratelli Travaglia s.n.c. sulla base di quattro motivi.

C.L. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità ed abnormità del provvedimento di liquidazione per carenza del potere giurisdizionale in capo al giudice che lo ha emesso, posto che risulta adottato in data 8 ottobre 2013, allorquando il processo esecutivo si era estinto con provvedimento del GE del 27 settembre 2013.

Non ignora questa Corte l’orientamento che appunto esclude che il giudice possa pronunziare il decreto di liquidazione dei compensi all’ausiliario una volta che sia stato definito il processo nel corso del quale si è provveduto alla nomina dello stesso (cfr. Cass. n. 28299/2009; Cass. n. 11418/2003; Cass. n. 1887/2007), tuttavia nel caso di specie deve escludersi che sia stata fornita la prova dell’effettiva definizione del processo esecutivo già alla data della pronunzia del decreto opposto, in quanto se è vero che il provvedimento di liquidazione è successivo all’ordinanza che ha dichiarato l’estinzione del processo (27/9/2013) risulta comunque adottato in data 8/10/2013, allorquando, anche a voler reputare comunicata alle parti l’ordinanza di estinzione Io stesso giorno della sua emanazione, non era ancora decorso il termine per il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., esteso anche al provvedimento adottato ex art. 629 c.p.c., da Corte Cost. n. 195/1981.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

Ad avviso del Collegio riveste carattere di fondatezza il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ancorchè in base all’erroneo richiamo alla previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 2, anzichè con riferimento al n. 4 del medesimo comma (per la sostanziale irrilevanza dell’imprecisione circa la corretta individuazione numerica del motivo di ricorso dedotto, laddove il motivo stesso rechi in ogni caso la chiara individuazione del vizio del provvedimento impugnato e la sua riconducibilità ad una delle fattispecie suscettibili di essere denunziate in sede di legittimità, cfr. Cass. S.U. n. 17931/2013; conf. Cass. n. 19882/2013; Cass. n. 24553/2013; Cass. n. 4036/2014).

Deduce la ricorrente che la norma citata prevede che l’opposizione sia devoluta alla cognizione del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che risulta erronea la scelta di assegnare la decisione dell’opposizione al Tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che l’ordinanza è stata adottata in evidente violazione della previsione invocata, risultando per l’effetto illegittima.

Il motivo è fondato.

Sebbene i rapporti tra Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all’interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei ad involgere profili di competenza (cfr. sul punto Cass. n. 9879/2012, secondo cui, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale), tuttavia questa Corte ha affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicchè la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. n. 4362/2015).

La conclusione ora esposta deve poi essere mantenuta ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risulta invece assoggettata alla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell’art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico.

In risposta al motivo formulato dalla società ricorrente, il notaio delegato in controricorso deduce che il rilievo della nullità sarebbe precluso in ragione del comportamento tenuto dalla parte nel corso della fase di merito.

Infatti, sebbene la società avesse avuto contezza della assegnazione della causa ad un collegio, non era stata sollevata alcuna eccezione, e ciò nonostante già con la comunicazione del decreto di fissazione di udienza avesse avuto modo di avvedersi che la decisone sarebbe avvenuta ad opera del Collegio.

Deve quindi ritenersi che la parte abbia tacitamente rinunziato a far valere la nullità ora dedotta, ovvero che l’eccezione risulti preclusa in quanto non sollevata nella prima difesa utile.

L’argomento difensivo non merita però seguito.

Infatti si ritiene di dover dare continuità a quanto affermato da Cass. n. 12206/2007, proprio con specifico riferimento ad un procedimento di opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, a mente della quale l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l’hanno preceduta, con la conseguenza che presupponendo, in generale, la sanatoria di una nullità che la stessa si sia già verificata – non appare possibile ipotizzare una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione per effetto dell’acquiescenza prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da parte del tribunale dell’obbligo di verificare, all’atto della decisione, le norme che regolano la propria composizione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto contro la decisione, perciò cassata con rinvio, resa dal tribunale in composizione collegiale – anzichè in quella monocratica, come ora previsto dal D.P.R. n. 170 del 2002, art. 170 – a seguito di opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione di compensi di c.t.u., in quanto affetta da nullità nei sensi innanzi precisati, con conseguente reiezione dell’argomentazione dei controricorrenti, secondo cui si sarebbe dovuto intendere che la ricorrente, originaria opposta, non avendo formulato alcuna riserva sulla costituzione del tribunale, avesse accettato la collegialità del giudice dinanzi al quale era stata evocata, così rinunciando a far valere il vizio della decisione derivante dalla costituzione del Tribunale; conf. Cass. n. 4714/2016).

Gli altri motivi di ricorso concernenti l’erronea applicazione delle previsioni di cui al D.M. n. 313 del 1999, nonchè la non corretta ripartizione del compenso liquidato tra i creditori procedenti, sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del suesposto motivo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri motivi, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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