Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5205 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5205 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 26162-2016 proposto da:
COMUNE DI GAETA C.F.00142300599, in persona del Sindaco
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CICERONE n.66, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DANIELA PICCOLO;
– ricorrente contro
DI CECCA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI n.4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO
SIMEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO ZAZA
D’AULISIO;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 1667/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO; SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che il Comune di Gaeta propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio che aveva accolto l’appello di Salvatore Di Cecca
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Latina. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno
2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il Comune
di Gaeta assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
comma 10 lett. b) e comma 5 D.Lgs. n. 504/1992, in relazione
all’art 360 n. 3 c.p.c.;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente escluso
un’edificabilità di natura tributaria in capo al terreno del
contribuente;
che l’intimato si è costituito;
che il ricorso è infondato;
che, nella fattispecie, occorreva verificare se, alla stregua del
piano regolatore generale del Comune di Gaeta, come
modificate ed integrate da quelle del piano paesistico
territoriale del Lazio adottato nel 1998, l’area per cui è causa
Ric. 2016 n. 26162 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

MOCCI.

mantenesse una sia pur limitata (“vincolata, appunto)
potenzialità edificatoria, oppure non potesse ritenersi in nessun
modo, nemmeno parzialmente o potenzialmente, edificabile
(Sez. 6-5, n. 15729 del 09/07/2014);
che la potenzialità edificatoria dell’area in questione, alla luce

territoriale, è stata totalmente esclusa dalla CTR, con un
accertamento di merito non contestato dal ricorrente;
che l’incertezza interpretativa in merito alla peculiarità della
materia consiglia l’integrale compensazione delle spese del
giudizio;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di
lite.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018

Il Pre
Dr. Marc

Ric. 2016 n. 26162 sez. MT – ud. 25-01-2018
-3-

nte
obellis

sia del PRG, che dei vincoli conseguenti al piano paesistico

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