Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5204 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31375/2018 proposto da:

S.O., rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Cedo, presso

il suo studio, in Campobasso, via Mazzini, 101;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNATI di CAMPOBASSO, depositata il

19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Campobasso, con il decreto n. 2041/18, pubblicato il 19 settembre 2018, ha rigettato la domanda proposta da S.O., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato la scarsa credibilità del racconto del ricorrente, il quale ha riferito di essere rimasto coinvolto in una sparatoria avvenuta tra alcuni membri della sua comunità ed esponenti di un altro gruppo per ragioni di confine: il racconto appariva vago e contraddittorio, in quanto il richiedente non era stato in grado di circostanziare gli eventi e di specificare elementi essenziali della vicenda; il richiedente si era pure contraddetto anche con riferimento all’intervento della polizia, avendo in un primo tempo riferito che vi era stato un intervento della stessa e successivamente di essersi recato lui stesso presso la stazione di polizia, dove gli era stato consigliato di andare via. Inoltre anche la documentazione prodotta era inidonea a confermare le sue dichiarazioni e l’articolo di giornale riportava un episodio che differiva da quello riferito dal ricorrente.

Il tribunale ha inoltre escluso, la sussistenza, dell’area di provenienza del rifugiato, il Delta State della Nigeria, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), essendo mancata la valutazione, mediante fonti autorevoli ed aggiornate, della situazione del paese di origine del richiedente, avuto riguardo all’esistenza di una situazione di violenza diffusa, di guisa che il rientro del cittadino straniero lo esponga al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica.

Il motivo è fondato.

Con riferimento alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, in forza di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza nella zona di origine del richiedente di una situazione di conflitto armato, omettendo peraltro di indicare specificamente in motivazione le fonti internazionali utilizzate, secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019) cui il collegio intende dare continuità.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, che concerne, sempre con riferimento alla mancata indagine sul paese di origine, la protezione umanitaria, che com’è noto ha carattere residuale.

In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo.

Il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata innanzi al tribunale di Campobasso, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese della presente fase, innanzi al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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