Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5204 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5204 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19926-2016 proposto da:
PETRACCA VIVIENNE, in qualità di ex socia accomandante
titolare di una quota di partecipazione pari al 98% della società
FUTURA S.A.S. di CARMINE MARCO SALVATORE ALAIA & C.
C.F.01887620647, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI n.268/A, presso lo studio dell’avvocato
FILOMENA MASI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente sul ricorso 19929-2016 proposto da:

Data pubblicazione: 06/03/2018

ALAIA CARMINE MARCO SALVATORE, in proprio e in qualità di
legale rappresentante della SOCIETA’ FUTURA S.A.S. DI
CARMINE MARCO SALVATORE ALAIA & C. c.f.01887620647,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
n.268/A, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MASI, che lo

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso le sentenze nn. 855-857/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositate il
02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Vivienne Petracca, ex socia accomandante della Futura
s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Avellino. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto

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rappresenta e difende;

l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di
accertamento IRPEF, per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha ritenuto fondato
l’appello proposto dall’Ufficio, avendo quest’ultimo provveduto
a rettificare il reddito imponibile dichiarato dalla ricorrente,

patrimoniale e non trovando puntuali contestazioni avversarie
nelle doglianze della parta appellata;
che, analogamente, Carmine Marco Salvatore Alaia, in proprio
e quale legale rappresentante della s.a.s. Futura, ha proposto
ricorso sui medesimi presupposti di fatto e di diritto sopra
narrati nei confronti della coeva sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello
dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Avellino. Quest’ultima, a
sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente
avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2006;
che i due procedimenti, nelle fasi di merito, sono stati trattati
dallo stesso giudice e nella stessa udienza e che le
impugnazioni degli odierni ricorrenti sviluppano le medesime
censure;
Considerato:
che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise
separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla
rettifica del reddito di una società di persone ed alla
conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a
ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i
giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari (società e soci) in violazione del principio del
contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la
complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di
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contestando l’indebita determinazione di una minusvalenza

ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto
dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese
processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1)
identità oggettiva quanto a

causa petendi dei ricorsi; (2)

simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente

rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi
soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione
degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il
diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo
(derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e
13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti
necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al
giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie
processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue,
perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il
rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Sez. 6-5, n.
2014 del 29/01/2014; Sez. 5, n.3830 del 18/02/2010);
che, pertanto, il ricorso n. 19929/2016 R.G. va riunito al
ricorso n. 19926/2016 R.G., venendo così meno il presupposto
– la carenza del simultaneus processus

che aveva indotto il

relatore del giudizio n. 19929/2016 R.G. a proporre la
declaratoria di nullità insanabile di quel processo;
che i ricorsi sono affidati a tre motivi;
che, col primo, i contribuenti denunziano violazione e falsa
applicazione degli artt. 42, comma le 3 D.P.R. n. 600/1973,
dell’art. 21 septies L. 241/90, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.: a seguito della sent.n.37 /2015 della Corte
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unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della

Costituzionale, la CTR avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio
la nullità dell’atto di accertamento per la mancata
sottoscrizione da parte di soggetto abilitato, ossia munito del
requisito dirigenziale;
che, col secondo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa

c.p.c.: la sentenza sarebbe nulla per omessa pronuncia sulla
motivazione della sentenza di primo grado e sulle eccezioni
sollevate dai contribuenti con ricorso alla CTP;
che, da ultimo, i ricorrenti rilevano l’errata o insufficiente
valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.: i
giudici di secondo grado avrebbero erroneamente ritenuto di
non poter effettuare un analitico riscontro del prezzo di
cessione di una quota, essendo stato allegato soltanto un
bilancio in forma comunitaria;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è inammissibile;
che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo
del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto
impugnato diverso da quelli originariamente allegati,
censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità,
atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua
struttura impugnatoria, opera il principio generale di
conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di
gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata di ufficio,
né può essere fatta valere per la prima volta in sede di
legittimità (Sez. 5, n. 22810 del 09/11/2015);
che il secondo motivo è infondato;
che, infatti, nel processo tributario, l’art. 346 cod. proc. civ. riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione
tributaria regionale, dall’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
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applicazione dell’art. 132 c.p.c, in relazione all’art.360 n.4

546, per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte
dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte
in appello si intendono rinunciate – si applica anche quando il
contribuente non si sia costituito in giudizio, restando
contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal

come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione (Sez. 5, n.
20062 del 24/09/2014; Sez. 5, n. 25313 del 15/12/2010);
che gli odierni ricorrenti sono rimasti contumaci nel giudizio di
secondo grado;
che il terzo motivo è inammissibile;
che, infatti, la doglianza non è conforme all’attuale art. 360 n.5
e che, in ogni caso nessuna “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, o “motivazione apparente”,
o “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”
(Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) è rinvenibile nella sentenza
impugnata;
che, di fatto, il contenuto del motivo, si traduce in una critica al
risultato dell’attività ermeneutica della CTR, insindacabile in
sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata,
come nel caso di specie;
che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
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ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018

i

Il Pr mente
Dr. M

Iacobellis

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,

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