Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5204 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI

PIETRO MARINELLA, D’ALESSANDRO NICOLO’ giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO ANGELO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3578/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 12/7/2005, depositata il 27/09/2005,

R.G.N. 5137/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Catania ha ingiunto a C.P. il pagamento, in favore di C.C., della somma di Euro 750,00 reclamata dal creditore a titolo di compenso professionale per l’attivita’ di avvocato dallo stesso svolta in favore del C. P..

C.P. ha proposto opposizione, innanzi al giudice di pace di Catania, avverso tale decreto evidenziando di avere, verbalmente, unitamente a altri 20 colleghi, rilasciato mandato al C. per la loro difesa in giudizio innanzi al giudice del lavoro di Catania, in una vertenza di lavoro a seguito di una nota dell’Assessorato Regionale al Lavoro, versando al C. Euro 250,00 ma che tale mandato si era estinto a seguito della assunzione, di esso C.P., dal comune di Catania e che – di conseguenza – nessun ulteriore compenso poteva essere reclamato dall’opposto.

Costituitosi in giudizio il C. ha resistito alla avverso opposizione, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito giudice, con sentenza 12 luglio- 27 settembre 2005 ha rigettato la opposizione, compensate tra le parti le spese di lite.

Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 28 ottobre 2005, ha proposto ricorso, con atto 6 dicembre 2005, C.P., affidato a tre motivi.

Resiste, con controricorso, C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che il ricorso del C.P. e’ stato notificato due volte e, in particolare, una prima il 29 novembre 2005, e una seconda, inutilmente, il 22 dicembre 2005, deduce – in limine – parte controricorrente la improcedibilita’ dell’avverso ricorso per essere stato depositato, nella cancelleria di questa Corte, oltre i 20 giorni prescritti dall’art. 369 c.p.c. (rispetto alla prima notificazione).

2. L’assunto e’ manifestamente infondato.

Il termine entro il quale, a norma dell’art. 369 c.p.c., deve essere depositato il ricorso per cassazione (“giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto”) decorre – giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – non dalla data di spedizione del piego (in caso di notifica a mezzo posta) o da quella di consegna del piego stesso all’Ufficiale giudiziario, ma dal giorno in cui la notificazione si e’ perfezionata, mediante consegna di copia dell’atto alla parte intimata (Cass. 26 giugno 2007, n. 14742;

Cass., sez. un., 13 gennaio 2005, n. 458).

Pacifico quanto sopra non controverso – da un lato – che nella specie il ricorso e’ stato notificato la prima volta a mani dell’avvocato C.C., difensore di se stesso nel giudizio innanzi al giudice di pace di Catania conclusosi con la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione il 6 dicembre 2005 come risulta non solo dalla copia depositata dal ricorrente, ma dalla stessa copia di tale atto allegata al proprio controricorso dal controricorrente – dall’altro – che il deposito del ricorso e’ avvenuto il 24 dicembre 2005, e’ evidente che la invocata improcedibilita’ non sussiste senza che assuma al riguardo, alcun rilievo la successiva, inutile, notifica dello stesso ricorso perfezionata il 22 dicembre 2005.

2. Decidendo secondo equita’, il giudice di pace di Catania ha rigettato la opposizione proposta dal C.P. avverso il decreto ingiuntivo oggetto di controversia atteso, da un lato, che il C.P. aveva – prima del giudizio innanzi al giudice del lavoro di Catania – pattuito il compenso spettante al procuratore nominato avv. C.C., dall’altro, che questo ultimo aveva dato la prova, puntuale, della complessa attivita’ svolta in relazione all’incarico ricevuto, da ultimo che il C.P. pur contestando apoditticamente la pretesa creditoria prospettata dall’avversario non aveva dimostrato i propri assunti difensivi.

3. Con il primo motivo il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 320 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 Nullita’ della sentenza», per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione – di cui all’art. 320 c.p.c. – ancorche’ esso concludente non fosse comparso, all’udienza fissata allo scopo non per propria scelta ma per omessa comunicazione dell’avviso da parte della cancelleria.

4. Il motivo e’ manifestamente infondato. Almeno sotto due – concorrenti – profili.

4.1. Come riconosce la stessa difesa di parte ricorrente, nel giudizio innanzi al giudice di pace, l’omissione dell’obbligatorio tentativo di conciliazione delle parti alla prima udienza (art. 320 c.p.c.) non e’ espressamente sanzionata con la previsione di nullita’ e puo’ produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa (cfr., ad esempio, Cass. 8 ottobre 2004, n. 20074; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1938).

E’ palese – pertanto – che perche’ – come invoca l’odierno ricorrente – si abbia nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 320 c.p.c. per non essersi svolto innanzi al giudice di pace il tentativo di conciliazione previsto da tale disposizione e’ indispensabile che la parte che denunzia una tale nullita’ deduca, e dimostri, quale sia stato – in concreto – il pregiudizio patito ai suo diritti di difesa.

Ne’ tale pregiudizio nella specie puo’ essere ravvisato nella stigmatizzazione, da parte del giudice di pace del comportamento processuale dell’opponente che ha mostrato un totale disinteresse nei confronti del giudizio da egli stessi azionato, atteso che benche’ espressamente convocato per l’udienza del 7 giugno 2005 non e’ comparso omettendo quindi di fornire elementi probanti deputati a confermare i fatti posti a fondamento delle proprie domande, atteso che l’espressione lungi dal costituire la ratio decidendi del rigetto della proposta opposizione, costituisce una considerazione esclusivamente ad abundantiam e, per l’effetto, incensurabile in sede di impugnazione (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 9 aprile 2009, n. 8676; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4053).

4. 2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva – comunque – che il giudice di pace aveva fissato, per l’espletamento del tentativo di conciliazione, la udienza del 20 maggio 2005.

A tale udienza, presenti oltre che l’opposto anche contrariamente quanto si legge nel ricorso il procuratore ad litem dell’opponente C.P., questo ultimo ha chiesto un differimento dell’udienza “dato il breve termine intercorso tra la notifica della comunicazione alle parti e la data di udienza”.

Il giudice di pace ha, motivatamente, disatteso una tale richiesta affermando che “parte opponente ha ricevuto la notifica del provvedimento di fissazione della udienza del 10 maggio 2005 in data 5 maggio 2005, come da attestazione di notifica esibita dalla parte, pertanto, rigetta la richiesta di rinvio formulata dal procuratore di parte opponente e dichiara negativo l’esito del tentativo di conciliazione, attesa la assenza dell’opponente.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la sentenza impugnata lamentando “violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Discordanza tra il verbale di udienza e la sentenza in relazione ai mezzi istruttori, in particolare sulla prova testimoniale richiesta, atteso che nei verbali di udienza – contrariamente a quanto si afferma in sentenza, non e’ dato riscontrare alcuna ordinanza non ammissiva delle prove testimoniali dedotte da esso concludente.

6. La censura e’ inammissibile.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

6.1. In primis si osserva – in una con una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – che il ricorso per Cassazione – in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi’ a permettere la va-lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere – particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte – a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 9 gennaio 2006, n. 79, tra le tantissime).

Il ricorrente per Cassazione – pertanto – il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, o – anche – la mancata ammissione di un mezzo di prova, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative.

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente, denunciando la omessa ammissione di prove testimoniali doveva – innanzi tutto – trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.

6.2. Anche a prescindere da quanto precede – comunque – il motivo e’ inammissibile anche per carenza di interesse.

Nella sentenza impugnata sono ampiamente riportati gli argomenti, in diritto (pp. 5 – 6) che rendevano inammissibili i capitoli di prova invocati dall’opponente e incapaci i testi indicati: e’ palese – di conseguenza – che e’ irrilevante la verifica se tali argomenti fossero stati, o meno, ampiamente, sviluppati nelle ordinanze emesse nel corso della istruzione, certo essendo che era – palesemente – onere della parte ora ricorrente censurare in questa sede, adeguatamente, i motivi della mancata ammissione dei capitoli di prova gia’ dedotti in primo grado.

7. Con il terzo e, ultimo, motivo il ricorrente denunzia, da ultimo “motivazione contraddittoria e insufficiente, in relazione all’applicabilita’ nel caso di specie dell’art. 2237 c.c. D.M. 8 aprile 2004, n. 5, art. 3, D.M. 585 del 1994, art. 4. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

8. Il motivo e’ inammissibile.

Risolvendo un contrasto manifestatosi nell’ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che a seguito della formulazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 nella decisione di controversie di valore non superiore a Euro millecento/00, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equita’ cd.

formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell’art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonche’ di quelle in cui la regola del giudizio e’ contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell’ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonche’ quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie.

Pertanto il ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equita’ – abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perche’ rispondente ad equita’ o si sia limitato ad applicare una norma di legge – ed e’ ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1, 2 e 4), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito e’ consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria e tale interpretazione non contrasta con l’art. 24 Cost. – mentre la pronunzia secondo equita’ non esclude poi la configurabilita’ di censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allorche’ l’enunciazione del criterio di equita’ adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorieta’ della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716).

Pacifico quanto precede, atteso che nella specie, il ricorrente denunzia, con il terzo motivo, la violazione – da parte del giudice del merito vizi di motivazione, che ritiene contraddittoria e insufficiente e’ palese la inammissibilita’ della censura.

9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso – condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 400,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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