Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5203 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4058/2013 proposto da:

T.O., (OMISSIS), T.L., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85 ST DI GRAVIO, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO TAMBERI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

L.A., S.F.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di GROSSETO, depositato il

04/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO

CAPASSO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

All’esito del ricorso in opposizione proposto da T.L. e T.O. avverso il decreto di liquidazione del 23 ottobre 2012, con il quale il Giudice unico del Tribunale di Grosseto aveva liquidato in favore dell’ing. L. i compensi per l’attività di consulente tecnico d’ufficio, nella procedura iscritta al n. 160/2010 RGAC, pendente tra gli opponenti e S.F., ed avente ad oggetto la pretesa di quest’ultimo al compenso per l’attività professionale svolta in favore dei primi, il Tribunale rigettava le doglianze degli opponenti. Riteneva l’ordinanza impugnata che il ricorso non era sorretto da alcun elemento di prova.

In particolare non tanto rilevavano i parametri posti a fondamento della richiesta ed applicati con il decreto di liquidazione, sembrando comunque congrua la cifra riconosciuta alla luce dell’attività espletata, ma piuttosto) non emergeva la prova del ritardo nel deposito della CTU, che non risultava dal decreto.

Avverso tale provvedimento) propongono ricorso T.L. e O. sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza per omessa motivazione, evidenziando che sebbene fosse stata dedotta come motivo di opposizione l’erroneità del ricorso ad opera del CTU nella redazione della specifica, che era stata poi recepita dal giudice che aveva provveduto alla liquidazione, ai criteri tariffari di cui al D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 13, occorrendo fare riferimento al criterio residuale delle vacazioni, non potendosi provvedere ad una puntuale riconduzione dell’incarico ad una delle ipotesi tipizzate nel menzionato D.M., il provvedimento impugnato ha in realtà omesso di adottare una decisione motivata.

Ad avviso del Collegio il motivo è fondato.

Ed, invero, come si rileva dall’esposizione del motivo di ricorso, le censure sollevate dall’opponente erano molteplici ed articolate investendo la corretta individuazione del criterio di liquidazione dei compensi, la corretta stima dei beni, sulla cui scorta si era poi provveduto a determinare gli onorari a percentuale, a fonte delle quali l’ordinanza gravata si è limitata ad affermare che il ricorso non era sonetto da alcun elemento di prova e che “ritenuto che all’uopo non rilevano i parametri posti a fondamento della richiesta ed applicati sembrando comunque congruo alla luce dell’attività espletata l’importo liquidato, quanto il dedotto ritardo nel deposito della consulenza non emergente dal decreto di liquidazione…”.

Trattasi a ben vedere di una motivazione del tutto apparente e che nella sua idoneità ad eludere qualsivoglia risposta alle specifiche doglianze mosse dai ricorrenti non soddisfa i requisiti imposti dalla legge ai fini della validità dell’atto giudiziario ancorchè si tenga conto della necessità di ridurre l’onere della motivazione al minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8033/2014).

Per l’effetto il motivo deve essere accolto, occorrendo pervenire alla cassazione del provvedimento impugnato in quanto sostanzialmente privo di motivazione.

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento degli altri motivi proposti.

Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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