Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5203 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), P.L.,

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MICUCCI VITTORIO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato

PETTINARI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCCHETTI

ALBERTO giusta delega a margine del controricorso;

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS) in persona

dell’Avvocato F.M. nella sua qualita’ di procuratore

speciale di Assitalia Le assicurazioni d’Italia, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO

PULIERI in Civitavecchia 26/3/2007, rep. n. 9141;

– controricorrenti –

e contro

LA PIEMONTESE ASSIC., D.A., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 716/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 3/11/2004, depositata il 03/12/2004, R.G.N. 667/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 27 dicembre 1991 P.R., in proprio e quale esercente la potesta’ sul figlio minore L., ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ancona, B.M., proprietario e conducente della Fiat Uno (OMISSIS) e la s.p.a.

Assitalia assicuratrice di tale veicolo nonche’ P.P., D.A. e la s.p.a. La Piemontese, rispettivamente proprietario, conducente e assicuratrice della responsabilita’ civile della Fiat Fiorino (OMISSIS) chiedendone la condanna, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS).

Ha esposto l’attore che nel giorno sopra ricordato, nel centro abitato di (OMISSIS), i due veicoli, di proprieta’ e condotti dai convenuti, si erano scontrati e che a causa dell’elevata velocita’ il B.M. aveva perso il controllo della Fiat Uno che aveva terminato la propria corsa sul marciapiede investendo P. L., all’epoca di (OMISSIS), che in esito al sinistro aveva subito lesioni e la di lui madre, C.M. che dopo quattro giorni – a seguito delle ferite riportate – era deceduta.

Costituitisi – a eccezione di B.M. – i convenuti si sono reciprocamente addebitati la responsabilita’ del sinistro.

Svoltasi la istruttoria del caso – nel corso della quale il giudice istruttore ha disposto, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 24 una provvisionale di L. 228.094.440 in favore di P.L. e di L. 188.594.080 in favore di P.R. ponendola, inizialmente, a carico, in solido tra loro, di B.M. e della Assitalia Assicurazioni nella misura del 95% e del P. del D. e de LA PIEMONTESE per il residuo 5% e, successivamente nella misura del 40% a carico di B.M. e della Assitalia Assicurazioni e per il restante 60% a carico del P. del D. e de LA PIEMONTESE – l’adito tribunale con sentenza 9 dicembre 2001 – 2 maggio 2002 ha dichiarato la concorrente responsabilita’ del B. nella misura del 60% e del D. nella misura del 40% con condanna di tutti i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di P.R. della residua somma di L. 12.380.000 e di P.L. della somma di L. 249.921.000, detratte le somma provvisoriamente assegnate con la prima ordinanza e, revocata questa ultima, ha condannato la Piemontese s.p.a., in solido con il P. e il D. al pagamento in favore della Assitalia s.p.a. della somma di L. 215.844.6 90, dalla stessa indebitamente anticipata.

Gravata tale pronunzia in via principale da P.R. in proprio e quale genitore esercente la potesta’ sul figlio minore L. e, in via incidentale dalla s.p.a. Assitalia e da B. M., la Corte di appello di Ancona con sentenza 3 novembre – 3 dicembre 2004, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, ha determinato le residue somme oggetto di condanna in L. 42.380.000 in favore di P.R. e in L. 179.921.000 in favore di P.L. con gli interessi legali dal 9 dicembre 2001.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata l’11 ottobre 2005 e date successive hanno proposto ricorso P.R. e P.L., affidato a 4 motivi, con atto 21 novembre 2005 e date successive.

Resistono, con distinti controricorsi sia B.M., che ha presentato, altresi’, memoria, sia la Assitalia Le Assicurazioni d’Italia.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede ne’ La Piemontese Assicurazioni s.p.a. ne’ D.A. ne’ P.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I giudici di appello hanno confermato la sentenza impugnata nella parte in cui questa pur avendo riconosciuto un danno biologico proprio della C. ha negato un danno morale patito della C. e da costei trasmesso ai propri congiunti.

Hanno osservato i giudici di secondo grado, infatti, che il danno morale, consistendo nel dolore o patema d’animo, e’ un danno afferente alla, sfera psicologia dell’individuo e come tale implica una, percezione, percezione che nella specie la C. non ha avuto e non poteva avere, onde l’insussistenza del danno, in quanto la sua sopravvivenza si e’ protratta per quattro giorni in condizioni di coma.

Quanto al danno biologico permanente patito dal minore lo stesso e’ stato quantificato – dai giudici di secondo grado che hanno evidenziato come la consulenza tecnica abbia del tutto erroneamente convertito la sofferenza psicologica ed il dolore del minore stesso in una condizione patologica, ovvero in una lesione permanente della integrita’ psico fisica del soggetto, laddove non solo individua pur se con molteplici descrizioni quello che sostanzialmente e’ uno stato d’animo negativo ma neppure perviene alla formulazione diagnostica o definizione scientifica di una precisazione affezione della psiche e che in definitiva la consulenza tecnica considera e quantifica un danno morale il quale proprio perche’ e’ dolore e sofferenza sostanzia una cattiva qualita’ della vita ovvero delle relazione di cui questa e’ intessuta, non e’ una condizione asettica ma non e’ neppure secondo il diritto malattia o danno biologico, anche perche’ di tali eventi non presenta l’imprescindibile requisito della inemendabilita’ – nella misura del 15% evidenziando che cio’ esclude in radice la sussistenza di un danno patrimoniale da invalidita’ lavorativa quale prospettato e che va valutato secondo lo stesso valore di punto espressamente assunto dal primo giudice e, quindi in lire 15 milioni, mentre ha liquidato il danno morale corrispondente – richiesto sia nella citazione che nelle conclusioni definitive, ma non considerato nella sentenza impugnata – in L. 25 milioni.

2. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata – sopra riassunta – con quattro motivi con i quali denunziano:

“violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2043 e 2059 c.c. nonche’ vizio palese di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)” per il denegato riconoscimento della successione dei congiunti nel diritto della defunta C. al risarcimento del danno morale sofferto tra il momento delle subite lesioni e il successivo decesso primo motivo;

– “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli art. 2043 e 2059 c.c. nonche’ vizio palese di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, atteso che la illogicita’ della motivazione della sentenza e’ la causa del suo errore di diritto per violazione dell’art. 2059 c.c. erroneamente negando la liquidazione del danno biologico secondo la valutazione del c.t.u. per limitarlo alle sole lesioni fisiche nella misura del 15%” secondo motivo;

– “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2059 c.c. nonche’ vizio palese di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, per non avere motivato la quantificazione del danno morale, non essendo stati indicati i criteri utilizzati terzo motivo;

– “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2043 c.c. nonche’ vizio palese di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, per non essere stato attribuito alcun importo a titolo di danno patrimoniale, nonostante la quantificazione del consulente tecnico di ufficio di una incapacita’ permanente del 45% quarto motivo.

3. I riferiti motivi, per piu’ profili inammissibili, non possono trovare accoglimento.

Alla luce dei rilievi che seguono.

3.1. A prescindere da ogni altra considerazione (per aversi non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, a norma dell’art. 112 c.p.c. e’ indispensabile che il giudice del merito non abbia pronunciato su una domanda, o su un motivo di appello dell’appellante, o su una eccezione formulata dalla parte e non e’ – palesemente – sufficiente come pare ritenga la difesa dei ricorrenti che la domanda risarcitoria sia accolta per un somma inferiore rispetto a quella reclamata dalla parte che ha visto accogliere la domanda) la deduzione, svolta in tutti i motivi, quanto alla denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c., e’ inammissibile.

In termini opposti, rispetto a quanto ritiene la difesa dei ricorrenti, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente – in conformita’, del resto, a una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, e’ inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

3.2. I motivi, comunque, preme evidenziare per completezza di esposizione, devono essere dichiarati inammissibili anche qualora si ritenga peraltro in contrasto con la stessa formulazione letterale della censura che con gli stessi i ricorrenti hanno – in realta’ – inteso denunziare, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione – da parte della sentenza impugnata – degli artt. 2043 e 2059 c.c.” (con il primo e secondo motivo) e dell’art. 2059 c.c. (con il terzo e il quarto) e, contemporaneamente – senza alcuna ulteriore specificazione, nell’ambito della esposizione delle censure, che permetta di distinguere una censura dall’altra, “vizio palese di motivazione”, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In tema di ricorso per Cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge – infatti – si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessita’ che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo alla incongruita’ della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.

Deriva da quanto precede, pertanto, che tra le due relative censure deducibili in sede di legittimita’ non vi possono essere giustapposizioni.

Da cio’ consegue che il ricorrente non puo’ denunciare – come nella specie – contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perche’ la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realta’, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimita’ (In termini, ad esempio, Cass. 7 maggio 2007, n. 10295).

3.3. Pur prescindendo dal profilo di inammissibilita’ di tutti e quattro i motivi sopra evidenziato, i motivi del ricorso sono comunque – come anticipato – inammissibili anche sotto ulteriori aspetti, che ne precludono l’esame nel merito.

3.3.1. In particolare, ancora una volta in conformita’ a una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescindono i ricorrenti e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata.

Il ricordato principio comporta – in particolare – tra l’altro che e’ inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita’ in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina – il motivo e’ inammissibile, poiche’ non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;

Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;

Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione;

Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie i ricorrenti pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le disposizioni di legge indicate nella intestazione dei motivi (artt. 2043 e 2059 c.c.), in realta’, si limitano a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi’, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze (assumendo, in pratica, da un lato, che la C. – contrariamente a quanto accertato dai giudici del merito – aveva percepito la sensazione dolorosa conseguente alle gravissime lesioni riportate a seguito del violentissimo investimento, dall’altro, la non congruita’ delle somme attribuite a P.L. a titolo di danni patiti in esito al tragico sinistro per cui e’ controversia).

3.3.2. I motivi – si osserva – sono inammissibili anche sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

A norma, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile nella specie ratione temporis, essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006, si’ che non trovano applicazione le sopravvenute disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 40 del 2006 le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per Cassazione, tra l’altro, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

I detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe’ diversi punti decisivi – pertanto, non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “illogica”, nonche’ “contraddittoria”, e, ancora, “insufficiente” e’ evidente che e’ onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost.

e del principio inderogabile della terzieta’ del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente (in termini, da ultimo, tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, specie in motivazione).

Atteso che nella specie, dopo la generica affermazione esposta nella rubrica del motivo – vizio palese di motivazione nella parte dedicata alla illustrazione del motivo non e’ in alcun modo precisato se la sentenza sia censurata per omessa, o, piuttosto, ancora, per insufficiente o, infine, per contraddittoria. motivazione e’ palese, anche sotto tale ulteriore profilo la inammissibilita’ delle censure.

3.3.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva, da un lato, contrariamente a quanto reputa la difesa dei ricorrenti, che il giudizio di cassazione non e’ giudizio di merito di terzo grado nel quale possono essere messe in discussione come avviene nel giudizio di primo grado e di appello, tutte le acquisizioni probatorie nonche’ le difese hinc inde per un nuovo diverso apprezzamento di quelle risultanze dall’altro, che il motivo di ricorso per Cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non puo’,invece, essere inteso – come ora pretende parte ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – in altri termini – sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una o- biettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Questi vizi non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti | del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064).

4. Risultati inammissibili tutti i motivi, il proposto ricorso deve, in conclusione, rigettarsi.

Attesa la peculiarita’ della vicenda e ritenuto che i ricorrenti, anche se non nella misura reclamata in causa, hanno pur sempre visto accogliere le loro pretese risarcitorie, si’ che non possono definirsi soccombenti quanto all’esito finale del giudizio, sussistono giusti motivi onde disporre tra le parti la compensazione delle spese di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso;

compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA