Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5202 del 26/02/2020
Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30618/2018 proposto da:
E.H., elettivamente domiciliato in Roma Viale R.
Margherita 239, presso lo studio dell’avvocato Valeri Valentina, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cainarca Giacomo;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da E.H. cittadino nigeriano (Edo State), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato coinvolto in una vicenda “cultista”, legata alla morte del padre e a riti magici sulla salma che egli non era disposto a compiere, così che era scappato per non sottostare alle minacce delle persone legate a quel culto.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria.
Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, vanno accolti, atteso il giudizio di attendibilità della narrazione espresso dal tribunale (v. p. 4 del decreto impugnato), sulla base del quale assume credibilità anche il timore paventato dal ricorrente di essere coinvolto in una ritualità magica rispetto alla quale aveva espresso il proprio rifiuto e ciò alla luce anche dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Milano, affinchè, alla luce di quanto sopra
esposto, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020