Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5202 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5202 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14571-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BONFANTI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO SPATARO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 5238/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 02/12/2015;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato

sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia indicata in epigrafe, con la quale – in controversia
concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a
tassazione di IRPEF per l’anno 2005 – è stata confermata la
decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del
contribuente, ritenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere
accertativo, non trovando applicazione il raddoppio dei termini
in quanto la denuncia non era stata prodotta nemmeno in
grado di appello, risultando peraltro prescritto il reato
ipotizzato dall’Ufficio. Inoltre la denunzia non era nemmeno
ipotizzabile per i reati rilevati nel corso della verifica fiscale.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.43, comma 3, D.P.R. 600/1973,
introdotto dall’art.37 c.24 del d.ln.223/2006, nella versione
vigente ratione temporis, dell’art.4 I.n.74/2000 e dell’art.331
c.p.p. in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere applicabile il
raddoppio dei termini, a nulla rilevando il mancato deposito
della denunzia e la prescrizione del reato ipotizzato.
Va premesso che il motivo di ricorso è stato ritualmente
esposto, non risultando necessario il deposito dell’avviso di
accertamento né degli atti del procedimento tributario di
merito -cfr.Cass.S.U.n.22726/2011-.
Ric. 2016 n. 14571 sez. MT – ud. 24-01-2018
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ad un motivo, nei confronti di Bonfanti Renato, avverso la

La censura è fondata.
Invero, sussiste la denunciata violazione dell’art.43 DPR
600/1973 e della disciplina sul raddoppio dei termini di
decadenza per l’accertamento a carico della sentenza qui
impugnata, in presenza di una notitia criminis di natura fiscale.
L’art. 37 d.l. 223/2006, al comma 24, ha modificato l’art. 43

d.p.r. 600/1973, in base alla previsione che “in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti [cioè gli ordinari termini di
decadenza per l’accertamento] sono raddoppiati relativamente
al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
Richiamato quanto precisato dalla Corte costituzionale, con la
sentenza n. 247/2011, nel dichiarare non fondate le questioni
di legittimità del combinato disposto dell’art. 57, terzo comma,
del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 37, comma 26, del d.l. n.
223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006), è stato
ritenuto da questa Corte che, ai fini del solo raddoppio dei
termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta
configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva né l’esercizio
dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405
c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la
successiva emanazione di una sentenza di condanna o di
assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime
di «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e
processo tributario (Cass. 9974/2015; Cass. 20043/2015;
Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016). Con
specifico riferimento all’incidenza della prescrizione ai fini del
raddoppio si è poi specificato ulteriormente che ‘…In tema di
accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini
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previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione
applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza
dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere
dall’esito del relativo procedimento e nonostante
l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è

regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento
tributario’-cfr.Cass. n.9322/2017 -.
Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il
tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al
d.lgs. 128/2015 ed alla I. 208/2015, che

“In tema di termini

per l’accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n.
600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633
del 1972 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal
comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2
settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime
transitorio previsto dal comma 132 dell’art. 1 della legge n.
208 del 2015 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo
regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i
commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si
applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai
provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie
ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate
fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla
data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a
comparire di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997,
notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24
della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i
relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano
Ric. 2016 n. 14571 sez. MT – ud. 24-01-2018
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solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il

notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime
transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il
regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento
previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015,
disponendo che i commi 130 e 131 dell’art. i della legge n. 208

d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e
introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica
normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi
non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal
d.lgs. n. 128 del 2015”- Cass. n. 26037/2016-.
Orbene, nella specie, il giudice d’appello, ritenendo che il
raddoppio dei termini non trovasse applicazione in relazione
all’assenza della denuncia, all’intervenuta prescrizione del reato
ipotizzato ed all’impossibilità di denunzia per i reati oggetto di
verifica fiscale, non si è conformato ai superiori principi,
omettendo di considerare le condizioni legittimanti l’eventuale
raddoppio dei termini di decadenza per l’azione accertatrice
(che se sussistenti avrebbero comportato la tempestività
dell’atto impositivo).
Risultano pertanto privi di fondamento i rilievi difensivi esposti
nel controricorso quanto alla specificità della denuncia ed alla
necessità che l’accertamento dovesse indicare il raddoppio del
termine, risultando, sotto tale ultimo profilo, a carico del
giudice tributario l’obbligo di controllare la sussistenza dei
presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, se richiesto,
una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza -Corte
cost.247/2011-.
Sulla base delle superiori considerazioni, in accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad

Ric. 2016 n. 14571 sez. MT – ud. 24-01-2018
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del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi

altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR della Lombardia anche er la

Così deciso il 24.1.2018 in Roma.
Il

ente

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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