Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5202 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24009/2005 proposto da:

L.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SCANDRIGLIA 100, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO

MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTARELLI

Guglielmo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE UMBRIA (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Regionale MARIA RITA LORENZETTI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANUALI Paola giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2005 del TRIBUNALE di ORVIETO, emessa il

30/12/2004, depositata il 02/02/2005, R.G.N. 725/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato FRANCESCO ISGRO’ per delega dell’Avvocato SANTARELLI

GUGLIELMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.B. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Orvieto, la Regione Umbria per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti patiti dalla autovettura di sua proprietà Alfa 147 il (OMISSIS) allorchè – mentre essa concludente percorreva, alla guida del detto veicolo, la strada provinciale (OMISSIS) – un cinghiale aveva del tutto inaspettatamente attraversato la carreggiata e urtato violentemente il veicolo stesso.

Costituitasi in giudizio la Regione ha resistito alla avversa domanda deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito giudice ha accolto la domanda e condannato la Regione convenuta al pagamento – in favore dell’attrice – della somma di Euro 4.200,00, oltre interessi dal fatto al saldo.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Regione, nel contraddittorio della L. che, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, il tribunale di Orvieto con sentenza 30 dicembre 2004 – 2 febbraio 2005 in totale riforma della decisione del primo giudice ha rigettato la domanda attrice, compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio .

Per la cassazione di tale ultima, notificata il 4 luglio 2005, ha proposto ricorso, con atto 12 ottobre 2005 affidato a due motivi.

Resiste, con controricorso la Regione Umbria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha affermato che nè la Legge Quadro n. 157 del 1992 (come del resto in precedenza la L. n. 968 del 1977, che per prima aveva assegnato la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato) nè la L.R. n. 14 del 1994 (che ha dato attuazione a quella statale) consentono di affermare che la funzione normativa in materia e la funzione amministrativa di gestione della fauna selvatica comprenda quella di una tutela generalizzata dai danni contro la fauna selvatica, sia nel senso di un obbligo di vigilanza e prevenzione della stessa (prevedendo la normativa un obbligo di vigilanza per la prevenzione di danni alla fauna), sia, tanto più nel senso di una responsabilità puramente indennitaria.

Una tutela generalizzata contro i danni cagionati dalla fauna selvatica – ha ancora osserva la sentenza ora oggetto di ricorso – non può ricavarsi dalla L.R. n. 14 del 1994, il cui art. 37, in attuazione dell’art. 26 della Legge Quadro costituisce, presso le province, un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria.

La Regione, ha ancora evidenziato la sentenza impugnata, non solo non può rispondere dei danni (causati dalla fauna selvatica) reclamati dalla attrice in questa sede ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma neppure per violazione dei doveri di custodia ex art. 2052 c.c., atteso che la stessa giurisprudenza maggioritaria di questa Corte regolatrice esclude la possibilità di risarcire i danni cagionati dalla fauna selvatica in base alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., atteso che pur appartenendo la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato nessuna Amministrazione ha un potere materiale sulla stessa.

Deve escludersi, da ultimo, ha evidenziato la sentenza impugnata, che la Regione possa rispondere del danno lamentato dalla attrice appellata ai sensi dell’art. 2043 c.c., vuoi per non avere collocato adeguata illuminazione su quel tratto di strada sul quale era presumibile la presenza di animali selvatici vuoi per non avere predisposto nè adeguate barriere o picchetti di contenimento nè idonea segnaletica stradale, vuoi – infine – per non avere provveduto all’abbattimento della selvaggina.

2. La ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art 2043 c.c., in relazione alla L. n. 157 del 1992 – illogicità e/o insufficienza della motivazione, atteso che la Legge del 1992 ha inteso togliere la fauna selvatica dalla categoria delle res nullius per includerla tra i beni di cui all’art. 826 c.c., comma 2 (beni patrimoniali indisponibili dello Stato) e una delle conseguenze di tale intervento è che sullo Stato incombono oggi una serie di obblighi derivanti dalla acquisita posizione di proprietario della fauna selvatica, tra cui quello di risarcire eventuali danni arrecati a terzi da questa, sì che seppure può discutersi sul soggetto pubblico (stato, regione, provincia) tenuto al risarcimento non è ragionevolmente opinabile che tra questi un responsabile in astratto debba pur esserci.

In concreto, poi, invoca la ricorrente: – da un lato, la risarcibilità del danno andrà ovviamente accertata nelle forme e nei limiti dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.;

– dall’altro, per effetto della legge n. 157 del 1992 le regioni hanno assunto anche l’obbligo positivo di vigilanza degli animali selvatici, atto a evitare che con il loro comportamento possano arrecare danno a terzi;

– da ultimo che erroneamente i giudici a quibus hanno escluso, da un lato, che la regione, in quanto non proprietaria della strada, non aveva alcun obbligo di apporre la segnaletica idonea a evitare la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione e, in particolare, quello del probabile attraversamento di animale, atteso che è unicamente la Regione e non altri l’ente dotato dei poteri necessari per poter valutare la opportunità di predisporre determinate misure di prevenzione a tutela dei terzi e quindi, obbligata a attivarsi per adempiere i propri doveri di controllo e vigilanza, dall’altro che la segnalazione di pericolo non sarebbe stato comunque sufficiente (in base alla dinamica del sinistro come descritto dall’attrice e emergente dall’esito dell’istruttoria) ad escludere o anche solo a ridurre le conseguenze del sinistro.

3. Il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce di quello che appare – al momento superata l’incertezza rinvenibile nella meno recente giurisprudenza – un insegnamento assolutamente pacifico di questa Corte regolatrice – in alcun modo idoneamente contrastato dalle argomentazioni delle parte ricorrente, sopra trascritte – deve ribadirsi, infatti, che in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (Cfr. Cass. 21 novembre 2008, n. 27673, nonchè Cass. 28 marzo 2006, n. 7080, che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero emerse prove della addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Arias, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi; Cass. 24 giugno 2003, n. 10008).

Pacifico quanto sopra, certo che nella specie il giudice di appello, con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha escluso che la attrice L. abbia dato – in concreto – la prova che la Regione ha posto in essere una condotta – ancorchè colposa – causativa del danno patito dalla stessa attrice (certo essendo, da un lato, che non era stata fornita alcuna prova dell’eccessivo incremento e ripopolamento di animali selvatici imputabile alla Regione, dall’altro, che la Regione, non essendo l’ente preposto alla gestione della strada sulla quale si è verificato l’incidente non aveva alcun obbligo di apporre segnaletica idonea a indicare una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione e, in particolare, quello D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 95, del probabile attraversamento della sede stradale da parte di animali selvatici, da ultimo che erano assolutamente generiche tutte le altre carenze denunziate e che giusta la stessa prospettazione dell’attrice l’incidente si sarebbe verificato anche in presenza di adeguata segnalazione, certo essendo che il cinghiale aveva attraverso la strada secondo gli stessi assunti dell’attrice repentinamente e inaspettatamente), è palese che correttamente il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla L..

4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la sentenza impugnata lamentando mancanza e/o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia e/o omessa valutazione di una circostanza probatoria determinante, atteso che il giudice a quo non ha considerato una prova, presente in atti, assolutamente decisiva al fine della soluzione della controversia e, in particolare la totale assenza di illuminazione della li strada.

5. Il motivo è manifestamente infondato.

A prescindere dal considerare che nessuna norma positiva (nè di normale prudenza) prevede – a quel che risulti – l’obbligo della illuminazione notturna di strade lontane da centri abitati (quale quella sulla quale si è verificato il sinistro per cui è causa), osserva la corte – come puntualmente, del resto, già evidenziato dalla sentenza impugnata – che la strada percorsa dalla L. al momento dell’impatto con il cinghiale non è di proprietà della Regione nè la Regione è l’ente preposto alla sua gestione.

Detta Regione, di conseguenza non aveva – neppure in tesi – la facoltà di dotare quella strada provinciale di pubblica illuminazione.

6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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