Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5201 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30149/2018 proposto da:

M.F.K., elettivamente domiciliato in Napoli, via

Toledo n. 106, presso lo studio dell’avv. M. Esposito, che lo

rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procuratore Repubblica Presso

Tribunale Milano;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da M.F.K. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere entrato in conflitto con lo zio, il quale si era rifiutato di trovargli una moglie assieme alla quale sarebbe stato più semplice accudire il padre malato. Egli ha lasciato il Mali a causa del conflitto esistente, infatti, mentre stava nei campi aveva visto passare i ribelli, i quali lo volevano reclutare. I ribelli lo avevano picchiato ed è rimasto nelle loro mani, fino a quando è scappato. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo (ancorchè distinto in tre censure).

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per non avere disposto la comparizione personale del ricorrente in udienza come richiesto dal difensore e come disposta dalla norma citata in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio del richiedente davanti alla Commissione. Per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta di protezione internazionale sussidiaria, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per il mancato riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, nonchè vizio di omesso esame sul medesimo profilo di censura.

Il primo motivo è inammissibile perchè generico, in quanto, da una parte, risulta rispettato il dettato normativo del D.Lgs. n. 25 cit., art. 35 bis, comma 11, avendo – per stessa ammissione del ricorrente (cfr. p. 3 del ricorso) – il tribunale provveduto a fissare udienza, anche se per il solo esame dei documenti, dall’altra, il richiedente non ha spiegato quali ulteriori elementi di fatto avrebbe introdotto nel giudizio che non erano stati oggetto della precedente audizione in sede amministrativa, tale da comportare l’accoglimento della protezione invocata.

I restanti motivi sono inammissibili, perchè non è dato comprendere quali siano le effettive norme violate e l’oggetto della censura, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. n. 19959/14).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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