Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5201 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. un., 21/02/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 21/02/2019), n.5201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al N.R.G. 9915-2018

sollevato, con ordinanza pubblicata il 26 marzo 2018, dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania nel giudizio vertente tra:

T.E., e T.A.;

– ricorrenti non costituite in questa sede –

e

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA;

– resistente non costituito in questa sede –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – T.E. e T.A., con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2013, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il Comune di Giugliano in Campania, formulando le seguenti conclusioni:

– previa eventuale disapplicazione del decreto di acquisizione sanante (prot. n. (OMISSIS)) ex art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, inserito del D.L. 6 giugno 2011, n. 98, art. 34, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2011, n. 111, dichiarare illegittima e incongrua la determinazione dell’indennizzo, ivi quantificato in Euro 252.680,54, per l’acquisizione dei suoli di proprietà delle attrici, utilizzati per la realizzazione di un edificio scolastico;

– condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento del giusto indennizzo per l’acquisizione in sanatoria, da calcolare in conformità dell’effettivo ed integrale valore di mercato dei suoli utilizzati per scopi di pubblico interesse;

– condannare altresì l’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, quantificato in misura del 10% del valore stimato ai fini della determinazione dell’indennizzo del danno patrimoniale, ed al pagamento delle indennità e degli indennizzi dovuti per il mancato godimento dei detti suoli, dalla occupazione sino alla data di adozione del decreto di acquisizione, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno.

Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito, resistendo ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

2. – L’adito Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1015/2015, depositata in cancelleria il 12 maggio 2015, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

A tale declinatoria il Tribunale ordinario è pervenuto sul rilievo che, al di là del nomen iuris attribuito dal legislatore con il citato art. 42-bis, l’indennizzo costituisce, nella sua eziologia, un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della P.A., con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa (ex art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.) ed in tema di risarcimento dei danni (ex art. 30, comma 6, cod. proc. amm.).

3. – Con ricorso in riassunzione notificato in data 29 maggio 2015, T.E. e T.A. hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Campania l’annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, l’acquisizione al patrimonio comunale del suolo di loro proprietà, censurando, in particolare, la liquidazione degli indennizzi, riferiti sia alla perdita della proprietà sia all’occupazione illegittima e al danno non patrimoniale, ritenendo inadeguati rispetto al

valore venale dei beni acquisiti quelli determinati

dall’Amministrazione. Le ricorrenti hanno quindi domandato la condanna del Comune di Giugliano in Campania al pagamento del giusto ammontare ritenuto dovuto per la predetta acquisizione in sanatoria.

4. – Con ordinanza in data 26 marzo 2018 il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione spetti al giudice ordinario.

Il Tribunale amministrativo confliggente premette, quanto all’ambito del giudizio in riassunzione, che esso concerne espressamente l’esperimento dell’azione per la determinazione dell’indennizzo del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, “essendo, invece, inammissibile, per indebita mutatio libelli, ogni ulteriore considerazione in ordine al possibile difetto di motivazione del medesimo provvedimento di acquisizione sanante quanto alla prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera” (trattandosi, peraltro, di “valutazione, tardivamente e irregolarmente introdotta, con mera memoria”, nel corso del giudizio amministrativo).

Tanto premesso – e rilevato che la domanda articolata in via principale si fonda sulla richiesta rideterminazione dell’indennizzo stimato per il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’acquisizione sanante – il TAR ritiene che la controversia concernente la congruità dell’indennizzo fissato nel provvedimento del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, sia sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.P.R. citato e dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., dovendo essere ricondotta alle ipotesi, ivi contemplate, di determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

5. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo il pubblico ministero, a seguito dell’adozione della determina di espropriazione sanante, le somme dovute per il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale hanno natura indennitaria, sicchè la controversia avente ad oggetto la determinazione in esame rientra nella giurisdizione della Corte d’appello di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Si tratta di stabilire a quale plesso giurisdizionale spetta conoscere della controversia promossa dai privati proprietari per contestare la congruità della quantificazione – operata dal Comune di Giugliano in Campania con il provvedimento di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis – dell’indennizzo loro spettante a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo di quanto dovuto a titolo di occupazione senza titolo.

2. – La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

3. – La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 29 ottobre 2015, n. 22096; Cass., Sez. U., 12 giugno 2018, n. 15343; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2018, n. 33539) ha infatti statuito che, nella fattispecie delineata del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, l’illecita o illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell’amministrazione per scopi di interesse pubblico costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale disposizione, per l’adozione – nell’ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione – del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto. Ne consegue che, ove detto autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che avere la medesima natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 e dell’art. 133, lett. g), u.p., cod. proc. amm.

Si è anche chiarito (Cass., Sez. U., 25 luglio 2016, n. 15283) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, ma anche quella avente ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, u.p., di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacchè esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al precedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori.

4. – La controversia de qua è devoluta, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 (Cass., Sez. U, n. 15283 del 2016, cit.).

5. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza in unico grado della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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