Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5201 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOYAMIL S.R.L. elettivamente domiciliata in Roma, Via Ombrone, n. 12

– Pal. C – int. 13, nello studio dell’Avv. MORONI Ignazio, che la

rappresenta e difende unicamente all’Avv. Giuseppe Cavasino, giusta

procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 23/13/05, depositata in data 27 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

novembre 2010 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Ignazio Moroni, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla S.r.l. Soyamil avverso l’avviso di rettifica con cui, in relazione all’anno 1997, veniva contestata, mediante utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, l’indebita detrazione di IVA per L. 951.400.000.

1.1 – Veniva posto in evidenza che la società ricorrente non aveva contestato la mancata realizzazione del capannone industriale e l’assenza sul posto dei macchinari ai quali si riferivano le fatture in contestazione, essendosi limitata ad addurre dei ritardi, da attribuirsi alla condotta della P.A..

A tale riguardo la Commissione tributaria regionale osservava – richiamando anche una relazione peritale relativa a un connesso procedimento penale – che alcuni, macchinar non erano mai pervenuti in Italia, mentre altri risultavano consegnati a terzi; che la ditta incaricata della realizzazione del capannone era priva di attrezzature e di personale; che i ritardi non erano imputabili soltanto a difficoltà di ordine burocratico, ma anche a modifiche del progetto che denunciavano una complessiva sottovalutazione dell’iniziativa; che, infine, talune lettere di contestazione erano risultate false. Si affermava, quindi, a sussistenza di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la falsità delle fatture e la natura indebita della detrazione.

1.2 – Avverso tale decisione la Soyamil propone ricorso, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

2 – In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del controricorso (probabilmente originato da un refuso) del Ministero dell’economia e delle finanze. Trattasi di soggetto (correttamente) non intimato e, in ogni caso, privo di legittimazione, per non aver partecipato al giudizio d’appello, instaurato nei confronti dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Non ricorrono i presupposti, in assenza di un vero e proprio contraddittorio, per una statuizione relativa, in parte qua, alle spese processuali.

2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 28, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per al giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 Richiamandosi anche 1 principi, che pure si assumono violati, in materia di onere della prova, si sostiene che l’accertamento non tiene conto della regolarità delle fatture in contestazione. Si aggiunge, quanto ai macchinar, che parte degli smessi si trovava presso la ditta subappaltatrice dei lavori, sostenendosi, quanto alla carenza di strutture facenti capo alla R.C. Immobiliare (che risulta aver emesso fattura per L. 951.400.000) “che nulla vieta che una società priva di attrezzature possa acquistarle in occasione della stipula di un contratto di appalto con terzi”.

2.2 – Il motivo è infondato.

Deve innanzitutto evidenziarsi l’erroneità della premessa su cui la censura si fonda, per quanto attiene al profilo inerente alla distribuzione dell’onere della prova in relazione alla contestazione di utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti. In proposito deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dai contribuente mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti (Cass. n. 1727/07). Ed infatti, se è vero che l’Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, è altrettanto vero che resta onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (arg. da Cass. n. 21953/07).

2.3 – E’ per altro del rutto evidente che, a fronte delle fondata contestazione dell’inesistenza delle operazioni fatturate e della conseguente traslazione dell’onere della prova a carico del contribuente, costui – come sembra sostenere la ricorrente – non potrà limitarsi ad opporre la regolarità della documentazione formale (la quale costituisce un aspetto del meccanismo elusivo), ma dovrà, a sua volta, allegare elementi di prova in grado di dimostrane la loro effettiva esistenza.

2.4 – Nel caso di specie, le sconcertanti circostanze emergenti dalla stessa sentenza impugnata (inesistenza in loco del capannone: che avrebbe dovuto essere realizzato e dei relativi macchinari;

insussistenza di qualsiasi capacità operativa in capo alla ditta appaltatrice dei lavori; lettere di contestazioni false ed altro), tutte deponenti nel senso dell’inesistenza delle operazioni fatturate, costituivano di certo elementi di significativo rilievo per consentire all’Ufficio di contestare la veridicità della documentazione.

La Commissione tributaria regionale, dando innanzitutto atto della circostanza inerente all’assenza di contestazioni, da parte della Soyamil S.r.l., circa “la mancata realizzazione del capannone o la mancata esistenza dei macchinari” si è fatta anche carico di esaminare le giustificazioni dalla stessa addotta, ponendone in evidenza l’inconsistenza. Tali argomentazioni, se pure contribuiscono a delineare un quadro d’insieme dell’intera vicenda di particolare efficacia, non attengono al tema fondamentale del processo, come sopra specificato, consistente – ed in tal senso deve parzialmente correggersi la motivazione dell’impugnata decisione – nella traslazione dell’onere della prova in capo alla società, a fronte delle suindicate emergenze significative dell’inesistenza delle operazioni fatturate, in merito alla loro effettività. Appare quindi evidente come, in presenza della fatturazione di una prima tranche di un’opera che non risulta in alcun modo eseguita (la sentenza impugnata richiama in primis la decisione di primo grado, con specifico riferimento alla circostanza che “il capannone non è stato in alcun modo realizzato, e che tutte le operazioni per le quali sono state emesse le fatture non risultano mai essere state portate a compimento”) non sia sufficiente dedurre che – la ditta appaltatrice, ancorchè priva di mezzi, avrebbe potuto procurarseli, che i macchinali erano altrove e che i ritardi erano in qualche modo giustificati.

Individuata, pertanto, nell’affermazione dell’accertata e non contestata inesistenza delle operazioni fatturate la principale ratio decidenti della sentenza scrutinata, deve rilevarsi, da un lato, come la Commissione tributaria regionale, fornendo al riguardo adeguata motivazione, abbia correttamente applicato i principi sopra enunciati, e dall’altro come il motivo in esame, sotto tale aspetto, sia del tutto inconferente.

2.5 – Il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 28, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, attiene, in sostanza, alle medesime circostanze sopra evidenziate, laddove il rilievo viene prospettato sotto il profilo dell’impossibilità di inferire dalla mancata conclusione del progetto “l’inesistenza delle singole ed iniziali operazioni di avvio di tale progetto”.

Valgano, al riguardo, le superiori considerazioni in merito alla distribuzione dell’onere della prova in materia di utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, dovendosi aggiungere che il rilievo secondo cui le fatture de quibus riguarderebbero “operazioni di avvio” non è accompagnato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, da alcun riferimento alle prestazioni fatturate.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, liquidate in Euro 9.200,00, ai cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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