Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5201 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23869-2005 proposto da:

O.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARROZZA PIETRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA (OMISSIS) in persona del suo

Presidente Dott. SALVATORE LEONARDI, considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROMANO ANGELO, PREVITI GIOVANNI

con studio in 98124 MESSINA, VIALE EUROPA 83M, giusta delega in atti;

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (già CONSORZIO PER

L’AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO) (OMISSIS) in persona del suo

Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott. Ing.

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato PULSONI FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PUSTORINO DOMENICO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ANAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 12/5/2005, depositata il 06/06/2005, R.G.N. 1015/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;

udito l’Avvocato GIOVANNI PREVITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 24 agosto 1993 O.L. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Messina, la provincia regionale di Messina chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 7.654.917 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tale somma era reclamata dall’attore a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla propria auto Lancia Thema (OMISSIS) allorchè la vettura, percorrendo la strada che fiancheggia il complesso (OMISSIS) e conduce alla SS (OMISSIS), era rimasta bloccata in mezzo a un avvallamento della strada, ricoperta d’acqua.

Costituitasi in giudizio la Provincia ha eccepito i la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il tratto di strada in questione si era allagato sia per le abbondanti e imprevedibili precipitazioni atmosferiche sia perchè il cavalcavia dell’autostrada – di proprietà del Consorzio Messina – Palermo, come anche la statale (OMISSIS) di proprietà dell’ANAS erano prive di opere di raccolta delle acque.

Autorizzata la chiamata in causa sia del Consorzio Autostrade, sia dell’Anas solo il primo si è costituito in giudizio, negando che non fossero state costruite opere idonee a consentire il deflusso delle acque piovane e ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di garanzia nei suoi confronti.

Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale con sentenza 27 aprile 2001 ha rigettato la domanda attrice.

Gravata tale pronunzia dall’ O. in via principale e della provincia regionale di Messina in via incidentale, nel contraddittorio del Consorzio per le Autostrade Siciliane che costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame e dell’ANAS, rimasta contumace, la Corte di appello di Messina con sentenza 12 maggio – 6 giugno 2005, in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’ O., con condanna dello stesso al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 28 giugno 2005 ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria, O.L..

Resistono, con distinti controricorsi sia la Provincia Regionale di Messina, sia il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la ANAS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la comparsa conclusione di appello la Provincia Regionale di Messina ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’ O., atteso che lo stesso non è stato mai proprietario della vettura targata (OMISSIS) (come da certificato del pubblico registro automobilistico).

Eccepita dall’ O. la inammissibilità della produzione documentale depositata unitamente alla comparsa conclusionale d’appello e la irrilevanza degli argomenti avversari, in quanto non avevano formato oggetto dell’appello, la Corte di appello ha ritenuto che l’appellante incidentale avesse sollevato un questione di legittimazione attiva e, pertanto, sussistendo per il giudice il facoltà di verificarne la sussistenza in ogni stato e grado del giudizio, la produzione documentale in questione non poteva definirsi tardiva.

Contemporaneamente, quei giudici hanno evidenziato che le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno valore di presunzione semplice, in ordine alla appartenenza del veicolo, presunzione che può essere vinta con ogni mezzo e nella specie non vinta, atteso che non risultava depositato il fascicolo dell’ O. con la documentazione ivi contenuta, si che doveva essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell’attore O..

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 99 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), atteso che controparte, assumendo che esso concludente non era proprietario dell’autovettura descritta nella citazione introduttiva non aveva proposto una questione di legittimazione ma aveva eccepito che esso concludente non titolare del rapporto dedotto in giudizio e tale eccezione, di merito, non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione delle parti.

3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – da cui totalmente prescinde la sentenza ora oggetto di ricorso – la legitimatio ad causava, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Tra le tantissime, ad esempio, Cass. 3 maggio 2008, n. 14468; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791).

Certo quanto sopra si osserva che nella specie l’attore aveva allegato che una vettura, di sua proprietà, aveva subito danni, percorrendo una strada di proprietà dell’ente convenuto.

Non potendosi dubitare che in caso si denunzi la esistenza di danni e se ne chieda il risarcimento – con azione ex art. 2043 o ex 2051 c.c. – la relativa legittimazione attiva appartiene a colui che assume di essere proprietario della cosa danneggiata, è di palmare evidenza che la questione specifica (non essere l’attore proprietario dell’auto danneggiata) – prospettata dall’ente appellato per la prima volta esclusivamente dopo la precisazione delle conclusioni in grado di appello – integra non una questione relativa alla carenza, in capo all’attore, della legittimazione a proporre il presente giudizio ma alla titolarità, in capo all’attore, del diritto di proprietà sulla cosa danneggiata.

Certo quanto sopra e certo, come notato sopra, che a differenza del difetto di legittimazione passiva – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi – l’effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d’ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (Cass. 3 giugno 2009, n. 13832) è evidente che la sentenza impugnata deve essere cassata.

La Corte di appello di Messina, infatti, doveva – prima di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della questione specifica – verificare, nell’ordine:

– da un lato, se era, o meno, rituale la produzione, in occasione del deposito della comparsa conclusione di appello, di nuovi documenti non prodotti precedentemente;

– dall’altro, se la questione era stata, o meno, sollevata nel rispetto dell’art. 345 c.p.c. nel formulazione vigente ratione temporis (e alla luce del quale, come noto, nuove eccezioni potevano essere introdotte in grado di appello – da parte dell’appellato – esclusivamente fino al momento della precisazione delle conclusioni, Cass. 11 settembre 2008, n. 23389; Cass. 13 novembre 2002, n. 15936).

4. All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento dei restanti con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio delle parti innanzi alla stessa Corte di appello di Messina in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo;

dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa la Corte di appello di Messina in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

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