Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5200 del 06/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2018, (ud. 24/01/2018, dep.06/03/2018),  n. 5200

Fatto

F.V. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR di Trieste che ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso a suo carico per la ripresa a tassazione di IVA e altri tributi per l’anno 2008, in relazione alla revoca del beneficio prima casa per l’acquisto di un immobile. Secondo la CTR l’ufficio aveva documentato, mediante il prodotto ordine di servizio, la delega in favore del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impugnato.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con i tre motivi proposti il ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7 ed il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata. La CTR, secondo il ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi che obbligano l’ufficio a dimostrare l’esistenza di una delega non impersonale da parte del titolare dell’ufficio al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento, inoltre disattendendo i principi espressi da questa Corte in ordine all’onere della prova incombente sull’ufficio circa l’esistenza della delega.

Le censure, che meritano un esame congiunto in relazione alla loro stretta connessione, sono infondate.

Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la CTR si è pienamente uniformata ai principi espressi da questa Corte, alla cui stregua “…in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore” – v., ex plurimis, Cass. n. 12960/2017,Cass. n.22803/2015 -.

Se dunque, è vero, come prospettato dal ricorrente, che la delega non può essere priva del nominativo del dirigente delegato la CTR, nel confermare la decisione di primo grado ove si era ritenuto che l’Ufficio aveva assolto, con il deposito dell’ordine di servizio, l’onere della prova circa la delega del titolare – ha espressamente ritenuto che l’ordine di servizio prodotto assolvesse l’onere di dimostrare l’esistenza di una valida delega, indicando personalmente il funzionario sottoscrittore ed i limiti oggettivi della delega – firma di atti di valore non superiore ad Euro 25.000,00 -.

In tal modo la CTR si è dunque conformata alla giurisprudenza di questa Corte che, anche quando ha esaminato la questione dei contenuti dell’ordine di servizio contenente delega – Cass. n. 18758/2014 -, ha evidenziato l’inidoneità dello stesso a giustificare la delega unicamente nei casi in cui lo stesso fosse incompleto quanto ai suoi dati essenziali relativi al contenuto della delega ed alla persona del delegato. Circostanze non ricorrenti nel caso di specie proprio in relazione all’accertamento di fatto compiuto specificamente dal giudice di appello.

Quanto al tema della durata della delega, la questione non risulta espressamente posta in sede di appello nè la ricorrente l’ha riportata in ricorso come esposta nei suoi atti difensivi depositati nel giudizio di merito, sicchè la stessa non può essere esaminata in questa sede.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

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