Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5200 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22927-2005 proposto da:

ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell’Avv. C.S.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato SPERATI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BOVE LUCIO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVA VINCENZO con delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 18/03/2004; depositata il 04/06/2004; R.G.N. 612/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato SPERATI RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 marzo – 4 giugno 2004, la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello proposto da C.F., titolare del calzaturificio Flour Shoes di (OMISSIS), condannando la compagnia Assitalia – Le assicurazioni di Italia – al pagamento della somma di Euro 92.780,49 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per la perdita subita in conseguenza del trasporto di un quantitativo di scarpe da (OMISSIS) all’esito del quale erano risultate mancanti 317 scatole, ciascuna contenente 12 paia di scarpe (in totale 3.804 paia).

La domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado. Questi aveva rilevato la mancanza di prova della domanda di risarcimento (avendo allegato la attrice solo una parte della documentazione necessaria, ai fini della decisione, per di più scritta in lingua straniera) e che la attrice non aveva tutelato l’azione di rivalsa della compagnia di assicurazione nei confronti dei terzi responsabili dell’ammanco.

Il primo giudice richiamava una decisione del Tribunale di Pisa, secondo la quale nel trasporto marittimo è a carico dell’assicurato la prova circa la dipendenza del danno da un rischio coperto, ovvero la prova negativa della non dipendenza dello stesso da un rischio escluso.

In contrasto con tale orientamento giurisprudenziale, la C., con il proprio atto di appello, aveva dedotto che, per ottenere il risarcimento del danno, l’assicurato ha l’onere di dimostrare che il sinistro si sia verificato nei limiti spazio-temporali della copertura assicurativa, ma non anche quello di provare che si trattasse di un sinistro coperto, e neppure quello di individuare la causa dei danni denunciati: esulando tutto ciò dagli oneri impostigli, ed essendo, almeno di norma, presunta la responsabilità vettoriale.

Tra l’altro i documenti prodotti erano in lingua italiana; in ogni caso, il giudice avrebbe potuto nominare un interprete per tradurli.

Infine, osservava la C., non era onere della stessa appellante citare in giudizio il vettore, considerato che a ciò aveva già provveduto, in via autonoma, la compagnia di assicurazione.

L’Assitalia, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La Corte territoriale osservava, innanzi tutto, che la C. aveva stipulato con la società Assitalia Le Assicurazioni di Italia una polizza per assicurare il trasporto per via marittima di una partita di scarpe da (OMISSIS).

La merce, collocata in un contenitore, era giunta a destinazione priva del sigillo di origine e con numerose scatole di scarpe mancanti.

Osservavano i giudici di appello che la domanda della appellante doveva essere accolta, essendo stata fornita la prova della stipulazione del contratto di assicurazione e della perdita della merce assicurata.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la C. aveva tutelato la azione di rivalsa della compagnia, avendo formulato tempestivamente le opportune riserve all’esito dello scarico della merce.

Nè poteva assumere una qualche rilevanza, per escludere il diritto della C. all’indennizzo, la circostanza che la stessa avesse richiesto in ritardo l’intervento del Commissario di avaria, ai fini della constatazione dei danni e della contraffazione del sigillo.

Avverso tale decisione la Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia ha proposto ricorso per cassazione sorretto un unico motivo.

Resiste la C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. con specifico riferimento alle clausole della Polizza Italiana di assicurazione marittima sopra merci cd. (OMISSIS), anche in relazione agli artt. 112 e ss. e 115 e ss.

c.p.c., nonchè carenza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, comunque errata ed ingiusta, su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La decisione impugnata doveva considerarsi gravemente erronea e contraddittoria, avendo affermato da un lato che la documentazione fornita da controparte era completa e sufficiente a supportare le richieste avanzate e, dall’altro, che mancava ogni prova circa la data di sbarco della merce, così escludendo che la C. avesse violato la norma riportata nel contratto di assicurazione (che stabiliva l’onere della predetta richiesta entro tre giorni dallo sbarco della merce).

Questa prova avrebbe dovuto essere fornita dalla appellante.

Indubbiamente lo scarico della merce doveva essere avvenuto il giorno stesso dell’arrivo della nave, ovvero, al più tardi, il giorno successivo.

Dunque l’assicurato aveva violato l’art. 16 della polizza di assicurazione.

La richiesta di intervento del Commissario di avaria era stata avanzata solo il (OMISSIS) e non era stato possibile effettuare fin dall’inizio tutti i necessari accertamenti.

In più, l’appellante non aveva neppure provato che il sigillo non fosse più quello originario nè aveva specificato in quale momento si sarebbe verificato l’ammanco (che poteva risalire anche al momento in cui il contenitore era nel magazzino del ricevitore e dunque quando la polizza non era più operante).

L’azione di rivalsa della Compagnia non era stata sufficientemente tutelata.

Una semplice lettera di riserva non poteva certo essere sufficiente a tal fine: sarebbe stato opportuno, se non necessario, da parte del reclamante, citare in giudizio anche il vettore e chiede l’accertamento completo della responsabilità.

Osserva il Collegio:

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno osservato che la compagnia di assicurazione doveva rispondere della merce sottratta considerato che la stessa era coperta dalla polizza che copriva tutti i rischi, fino alla consegna della merce al destinatario nel suo domicilio.

L’assicurata aveva il solo onere di dimostrare che il sinistro si fosse verificato nei limiti spazio-temporali della copertura assicurativa: e tale prova la stessa aveva fornito nel caso di specie.

Non vi erano prove del fatto che l’intervento del Commissario di avaria fosse stato richiesto oltre il terzo giorno dallo sbarco della merce, previsto dalla polizza.

In ogni caso, l’onere della richiesta non era richiesto a pena di preclusione del diritto a ricevere il risarcimento del danno. La C. aveva sufficientemente tutelato la azione di rivalsa nei confronti dei responsabili, avendo formulato le opportune riserve all’atto della discarica.

In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che:

1) dalla documentazione esibita era risultato che il trasporto della merce era stato assicurato per tutti i possibili eventi negativi riguardanti il danneggiamento o la perdita della merce (con la sola eccezione del difetto intrinseco della merce o del fatto dell’assicurato: ipotesi, queste ultime, non realizzatesi nel caso di specie).

2) al controllo, effettuato al porto di destinazione dal Commissario di avaria, era risultato che dal container spedito dalla C., privo del sigillo originario, mancavano 317 scatole (contenenti 12 paia ciascuna) delle 857 complessivamente imbarcate al porto di spedizione.

“Nel certificato di avaria veniva affermato che l’ammanco era dovuto a furto o saccheggio, verosimilmente verificatosi al momento delle operazioni successive al trasporto, senza, però, che venisse specificato se tale evento si era verificato dopo l’arrivo della nave al porto (OMISSIS) di destinazione ((OMISSIS)) o durante il trasporto della merce da tale località a (OMISSIS) o addirittura nel deposito del porto di questa ultima città”.

3) la documentazione allegata consisteva nella polizza assicurativa, nel certificato di avaria ed in poche altre carte. Si trattava di documenti di facile comprensione, in parte tradotti in lingua italiana. In ogni caso, qualora il primo giudice avesse ravvisato la necessità di disporre di una traduzione più completa, lo stesso ben avrebbe potuto provvedere alla nomina di un traduttore.

4) non poteva condividersi l’affermazione del Tribunale, secondo la quale la C. non avrebbe tutelato sufficientemente la azione di rivalsa della compagnia, non avendo formulato le opportune riserve all’atto dello scarico della merce. Era agli atti, infatti, la lettera del (OMISSIS), spedita dai mandatari dei reclamanti delle merci trasportate al trasportatore, con la quale venivano avanzate ampie riserve in ordine alla rilevata ,manomissione del sigillo originariamente apposto sul container (di per se ampiamente idonea, per il suo contenuto e per la sua provenienza, a tutelare le ragioni di rivalsa della compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento.

La attrice, inoltre, aveva prodotto anche copia del “borderaux de livraison”, emesso dal vettore, contenente le annotazioni riguardanti la mancanza parziale di merce e la manomissioni del sigillo:

circostanze, queste, che confermavano la piena salvaguardia delle ragion di credito della compagnia di assicurazione.

5) l’eccezione di mancata citazione in giudizio del vettore marittimo era del tutto sfornita di fondamento, posto che la compagnia di assicurazione aveva provveduto direttamente ed in via autonoma a citarla in giudizio (tra l’altro, sottolineava la Corte territoriale, dal contratto di assicurazione non risultava affatto che l’assicurato fosse tenuto anche a tale adempimento).

6) da ultimo, non poteva essere di ostacolo al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno la circostanza che l’intervento del Commissario di avaria fosse stato richiesto solo in data (OMISSIS) (dunque oltre i tre giorni dallo sbarco previsti dal contratto). Da un lato, non risultava chiaramente la data di sbarco della merce – non quella di arrivo della nave – dall’altro, quand’anche fosse risultata tale violazione, dalla stessa non sarebbe derivata la esclusione del diritto al risarcimento, secondo le previsioni contrattuali.

Nessuna contraddittorieta è possibile ravvisare nella sentenza impugnata, che ha ritenuto del tutto sufficiente – ai fini della decisione della causa – la documentazione esibita dalla parte.

Con motivazione logica ed esauriente, i giudici di appello hanno ritenuto che poichè la compagnia di assicurazione aveva provveduto autonomamente a citare in giudizio il vettore marittimo, l’eccezione relativa alla mancata intrapresa di una azione nei confronti dello stesso da parte della C. era destinata a perdere ogni rilevanza.

La presentazione di una lettera di riserva è poi stata ritenuta dai giudici di appello, con accertamento di merito, del tutto sufficiente a tutelare le ragioni della assicuratrice.

Avverso tale, motivata, decisione, si infrangano tutte le censure di violazione di legge e di vizi della motivazione, formulate dalla ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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