Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 520 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017), n. 520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12258/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 653/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di
PERUGIA, emessa il 22/10/2014 e depositata il 07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza del 25.8.2016, l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso, a seguito della sopravvenuta giurisprudenza a sezioni unite in tema di Irap, imposta su cui verteva l’impugnazione della stessa Agenzia.
La rinuncia al ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono compensarsi, anche a cagione del fatto che la composizione del contrasto è successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017