Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5391/2011 proposto da:
2R PUBBLICITA’ DI D.L.R. & C SNC, (OMISSIS),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo
studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO MONAI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO UDINE (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonchè
sul ricorso 5391/2011 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO UDINE (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
2R PUBBLICITA’ DI D.L.R. & C SNC (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata l’1/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La 2R PUBBLICITA’ DI D.L.R. & C SNC ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza resa il 1 febbraio 2011 dal Tribunale di Trieste che, adito quale giudice d’appello avverso la sentenza in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, iniziato il 31 novembre 2010, per violazione del codice della strada pronunciata dal Giudice di Pace di Tolmezzo, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione davanti al competente Tribunale di Tolmezzo. Il Tribunale di Trieste aveva fatto applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U., Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010, per il quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato.
Gli intimati Ministero dell’Interno e Prefetto di Udine si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale (definito: anche condizionato) strutturato in due motivi.
Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, in data 30 dicembre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, rimanendo assorbito il secondo motivo.
2. Il primo motivo di ricorso della 2R PUBBLICITA’ SNC denuncia l’erronea e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22-bis e 23, artt. 50 e 341 c.p.c., ad opera del Tribunale di Trieste. Si assume che l’appello proposto davanti a giudice funzionalmente incompetente dovesse determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente illegittimità della disposta riassunzione davanti all’altro giudice indicato come competente.
Il secondo motivo di ricorso della 2R PUBBLICITA’ SNC censura l’assoluta mancanza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul punto della compensazione delle spese di lite.
3. Va dapprima affermata l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia fissato un termine per la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, ed abbia perciò pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora, come nel caso in esame, il ricorso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 2721 del 24/04/1980; si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 10/04/1982).
Il primo motivo del ricorso principale è comunque infondato, dovendosi fare applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U., Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, per cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio (come nella specie) o per grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”, proprio come disposto dal Tribunale di Trieste nell’impugnato provvedimento.
E’ poi inammissibile il secondo motivo di ricorso della 2R PUBBLICITA’ SNC. La ricorrente 2R PUBBLICITA’ SNC sostiene che “nella pronuncia impugnata si legge: compensa tra le parti le spese del giudizio” e che tale decisione di compensazione non sia stata motivata dal Tribunale. Il Tribunale di Trieste, nel dichiararsi incompetente, non ha, tuttavia, affatto statuito sulle spese del processo che si chiudeva davanti a sè. La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di una censura priva di specifica attinenza al “decisum” del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità del motivo,in forza dell’art. 366 c.p.c., comma 1,n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Udine denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25 c.p.c. e R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, insistendo per l’applicabilità al giudice d’appello nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa della regola del foro erariale.
Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2. Si assume che il Tribunale di Trieste non avrebbe comunque dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello ma rimettere in termini l’appellante per proporre il gravame, considerato il revirement giurisprudenziale operato da Cass. Sez. U., Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010.
5. I due motivi del ricorso incidentale sono del tutto infondati.
Il primo perchè l’impugnato provvedimento del Tribunale di Trieste ha deciso la questione della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, nel senso dell’inapplicabilità della regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, in modo conforme a Cass. Sez. U., Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010 (si veda anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 185 del 12/01/2015), e i ricorrenti incidentali non offrono elementi per mutare tale orientamento.
Il secondo motivo del ricorso incidentale nemmeno si confronta con la decisione in concreto resa dal Tribunale di Trieste. Il Tribunale di Trieste non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero e non c’era quindi ragione di rimettere quest’ultimo in termini per proporre l’impugnazione. Se pure si voglia affermare, come fanno i ricorrenti incidentali, che Cass. Sez. U., Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010 abbia dato luogo ad un imprevedibile mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo rispetto ad un precedente consolidato orientamento, la soluzione seguita dal Tribunale di Trieste (che non ha definito in rito il giudizio d’appello, con declaratoria di inammissibilità del gravame, ma ha disposto la rimessione del processo ai sensi dell’art. 50 c.p.c., facendo salvi gli effetti conservativi dell’impugnazione) non ha comportato per gli appellanti alcuna decadenza o preclusione al diritto di azione o di difesa, sicchè essi non hanno interesse ad invocare una rimessione in termini.
5. Vengono quindi rigettati sia il ricorso principale della 2R PUBBLICITA’ DI D.L.R. & C SNC che il ricorso incidentale. Attesa la reciproca soccombenza, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso principale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017