Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28348/2018 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Stoppani

34, presso lo studio dell’avvocato Silvagni Luca, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Colavincenzo Danilo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Ancona, con il decreto n. 9898/18, pubblicato il 28 agosto 2018, ha rigettato la domanda proposta da I.N., cittadino proveniente dalla Nigeria, escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che i fatti narrati, in assenza di atti persecutori diretti e personali non integravano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alla protezione sussidiaria, ha ritenuto che in Nigeria, ad eccezione delle zone settentrionali, risultavano presenti adeguati strumenti di protezione per i casi di giustizia comune come quelli rappresentati dal richiedente. Il tribunale ha inoltre escluso, sulla base del rapporto UNHCR e delle informazioni acquisite dall’EASO, la sussistenza nell’Edo State di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 6, censurando la statuizione del tribunale che ha escluso la protezione sussidiaria in ordine alla capacità del sistema giudiziario della Nigeria di fornire tutela effettiva al richiedente.

Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una mera censura di merito all’accertamento effettuato dal tribunale sulla base di fonti internazionali aggiornate ed autorevoli; il motivo difetta inoltre di specificità, in quanto non dà atto di una specifica iniziativa del richiedente, diretta ad ottenere tutela presso le istituzioni del suo paese di orgine, rimasta inevasa.

Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, con riferimento alla valutazione di scarsa credibilità del racconto del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma non già come contraddittorioetà della motivazione, secondo quanto dedotto dal ricorrente, ma in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censure attinenti al merito, non sindacabili nel presente giudizio di legittimità (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non era stato in grado di circostanziare la vicenda su fatti essenziali e determinanti ed inoltre che le dichiarazioni risultavano inficiate da incoerenza intrinseca e con frequenti contraddizioni: tale valutazione non risulta efficacemente e specificamente contestata nel motivo di ricorso, sulla base elementi allegati dal richiedente.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, art. 35, comma 3 e art. 36 e con essi si censura la statuizione del tribunale che, pur non contestando i problemi di salute rappresentati dal richiedente, ne ha rigettato la domanda di protezione umanitaria; e ciò, in violazione del diritto del richiedente ad ottenere cure e terapie, pur non rientranti negli atti indifferibili ed urgenti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, assicurate dal sistema sanitario italiano a differenza del suo paese di origine; il ricorrente rileva, in particolare, che in Italia gli è stata diagnosticata una polmonite per la quale in caso di rimpatrio non potrebbero essergli assicurate cure adeguate, attesa la carenza, in Nigeria, di idonee strutture sanitarie.

Il motivo è infondato, atteso che il tribunale, premesso che il permesso di soggiorno non può essere disancorato dalla tipologia e durata delle cure da somministrare, con apprezzamento adeguato ha accertato che la problematica di salute evidenziata dal ricorrente (polmonite) per la natura degli interventi richiesti non giustificava, per ciò solo, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non potendo ritenersi che la necessaria terapia medica o farmacologica non potesse essergli somministrata anche nel suo paese di origine.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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