Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. un., 21/02/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4091/2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE, in

persona del Procuratore Regionale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

20214/2017 della CORTE dei CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

PIEMONTE.

Uldita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2019 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA

SANLORENZO, il quale chiede rigettarsi il ricorso per regolamento di

giurisdizione ex art. 41 c.p.c. e dichiarare la giurisdizione del

giudice contabile.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R. propone istanza di regolamento della giurisdizione, in pendenza del giudizio di responsabilità contabile promosso dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte nei confronti suoi (e di altri) in qualità di amministratore delegato e consigliere di amministrazione della G.T.T. S.p.A., interamente partecipata dal Comune di Torino, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni cagionati all’Amministrazione Comunale in conseguenza dell’inosservanza delle norme imperative in tema di limiti ai compensi degli amministratori delle Società a partecipazione pubblica.

Il ricorrente chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore di quella del giudice ordinario, affermando insussistenti i presupposti per la configurabilità di G.T.T. quale società in house del Comune di Torino. Il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per il rigetto e l’affermazione della giurisdizione del giudice contabile. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite (cfr. da ultimo, Cass. SU n. 22409 del 2018), richiamata peraltro dallo stesso ricorrente, ha affermato che la partecipazione anche totalitaria di un ente pubblico ad una società di capitali non radica di per sè la giurisdizione della Corte dei Conti, la quale sussiste, tra le altre ipotesi, in relazione ai danni cagionati degli organi sociali al patrimonio delle società c.d. in house providing. In base a tale formula organizzativa, infatti, la distinzione tra socio pubblico e società è meramente formale, in quanto nonostante la distinta soggettività giuridica, l’attività risulta svolta dall’ente pubblico, con conseguente assimilazione della società alle articolazioni organiche dell’ente ed il danno arrecato, seppure formalmente separato dallo schermo societario, si traduce, appunto, in un danno al patrimonio dell’ente pubblico.

2. Per società in house deve, poi, intendersi quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. E’ poi necessario che detti requisiti risultino da precise disposizioni statutarie, e sussistano tutti contemporaneamente, al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (cfr. Cass., S.U. n. 26283 del 2013; n. 5491 del 2014; n. 5848 del 2015; n. 26643 del 2016; n. 1091 del 2017, n. 22409 del 2018 cit.).

3. Provvedendo, al lume di tali principi, alla valutazione dei presupposti per la configurabilità di G.T.T. come società in house, appare necessario premettere che il fatto generatore della responsabilità contabile è stato individuato dalla Procura Regionale nell’incarico di consulenza affidato al B. il 27.7.2010 dal Consiglio di Amministrazione della Società su impulso del socio Comune: con tale incarico, si assume, sono stati riconosciuti compensi ulteriori rispetto al limite massimo consentito dalla legge finanziaria del 2007 in favore degli amministratori di Società pubbliche. Ne consegue che l’apprezzamento circa la sussistenza dei requisiti atti a riconoscere o a negare la natura di società in house di G.T.T. va condotto in riferimento all’assetto della Società alla data del 27.7.2010, in cui si colloca, appunto, il contestato illecito, essendo, invece, irrilevanti le modifiche statutarie intervenute in epoca ad essa successiva (e precisamente, nelle date: 7.9.2010; 6.4.2011; 27.3.2012), ed in riferimento alle quali il ricorrente, erroneamente sovrapponendo alla condotta contestata le ipotizzate conseguenze dannose – in tesi verificate negli anni 2011-2012 – fonda i suoi argomenti (attività in favore di terzi ed insussistenza del controllo analogo) per negare la sussistenza dei requisiti qualificanti tale tipo di società.

4. Premesso, poi, che non è contestato che la Società G.T.T. sia interamente partecipata dal Comune di Torino, va rilevato che, dal diretto esame dello Statuto approvato il 5 settembre 2007 vigente nel luglio del 2010, emerge che il capitale sociale doveva essere pubblico, che il Comune aveva il potere di nomina dei Consiglieri di Amministrazione, tra i quali scegliere il Presidente, e della maggioranza dei Sindaci, per il cui tramite l’Ente socio gestiva la Società, la quale, a sua volta era affidataria diretta e senza gara del servizio di trasporto pubblico locale (la gara è stata indetta con delibera del Consiglio Comunale del 4.10.2010, cfr. pag. 20 ricorso) con devoluzione della quasi totalità del fatturato alle attività del Comune. D’altronde, la natura di Società in house providing è stata già riconosciuta da questa Corte, che, con le sentenze n. 17845, 4938 e 4939 del 2016, ha, per tale motivo, escluso la soggezione di G.T.T. alle sanzioni amministrative, di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, in riferimento al periodo (2002-2005) antecedente alle modifiche statutarie invocate dal ricorrente.

5. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dovendo affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti, che resta confermata pure alla luce dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016 (art. 12, comma 1).

6. Non si provvede sulle spese, considerata la natura di parte soltanto in senso formale del Procuratore regionale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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