Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5199 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28590/2016 R.G. proposto da
Lo Coco Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianni Di Santo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Marianna Dionigi n. 57, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 1674/25/16 depositata il 2 maggio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– In ordine a cartella di pagamento notificatagli per IVA, IRAP,
IRPEF e addizionali sull’anno d’imposta 2004, Roberto Lo Coco
ricorre per cassazione avverso il rigetto dell’appello da lui
proposto contro il rigetto dell’impugnazione di primo grado.

1.

Data pubblicazione: 06/03/2018

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c.,
per aver il giudice d’appello dichiarato legittima la notifica
dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di
pagamento.
Il ricorso è infondato: il giudice d’appello ha correttamente
applicato il principio di diritto secondo il quale il mancato

casa di abitazione o il luogo di attività del destinatario legittima
la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca
in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139
c.p.c., essendo necessarie ulteriori ricerche solo quando il
notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia
trasferito altrove, solo in tal caso venendo meno il collegamento
fra luogo e soggetto sul quale il legislatore fonda la presunzione
di conoscenza dell’atto notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
(Cass. 2919/2007 Rv. 596837, Cass. 15443/2008 Rv. 603521);
Roberto Lo Coco si duole che non siano stati effettuati ulteriori
tentativi di notifica diretta dopo il primo accesso, e tuttavia
neppure deduce di essersi trasferito altrove, sicché gli ulteriori
tentativi che egli reclama non erano affatto necessari.
Il ricorso va respinto, con aggravio di spese processuali e
raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

rinvenimento di un soggetto idoneo a ricevere l’atto presso la

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