Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 05/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5199 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 19170-2011 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
EUROPRIMIZIE SRL (00887760882) in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA A. CAPPONI
16, presso lo studio dell’avvocato CERMIGNANI CARLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARONE GUGLIELMO, giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA – quale società incorporante e subentrante di
Castello Gestione Crediti Srl nella sua qualità di procuratore di Intesa
Sanpaolo SpA (a seguito di fusione per incorporazione del Sanpaolo
IMI spA in Banca Intesa SpA) -in persona del procuratore,
((
bis
elettivamente domiciliata in ROMA,IVIA LEONIDA BISSOLATI 76

Data pubblicazione: 05/03/2014

presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CASSI’ PAOLO, giusta mandato
in calce al controricorso;

controricorrente

TRIBUNALE di RAGUSA del 23.5.2011, depositato 11 26/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Catalano (per delega
avv. Paolo Gassi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 19170 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

avverso il decreto nel procedimento R.G. 2423/2010 del

La Corte rilevato che sul ricorso n. 19170/11 proposto dal Fallimento
Europrimizie srl nei confronti della società Italfondiario spa il

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che il Fallimento Europrimizie srl ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di due motivi avverso il decreto depositato il 26.5.11 con
cui il tribunale di Ragusa, nell’accogliere l’opposizione allo stato
passivo ex art 98 i]’ proposta dalla Italfondiario spa, ammetteva al
passivo del fallimento ricorrente la somma di euro 213.805,85 in via
chirografaria;
che l’Italfondiario ha resistito con controricorso

Osserva
Con i due motivi di ricorso la curatela ricorrente deduce che ,trattandosi
nel caso di specie di insinuazione al passivo di crediti che erano stati
ceduti pro solvendo ,per effetto di operazioni di sconto, dalla società
poi fallita alla banca resistente e che quest’ultima assumeva non essere
stati incassati, era onere della insinuante fornire la prova

i1/7

consigliere relatore ha deposito ex art 380 bis cpc la relazione che segue.

dell’inadempimento e dell’insolvenza dei debitori ceduti e che tale prova
era stata dal tribunale erroneamente ritenuta fornita sulla base della
sola produzione delle fatture consegnate alla banca al momento della

I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono fondati.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di cessione del
credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario,
che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del
credito e dell’insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata
infruttuosa escussione di quest’ultimo e che la mancata realizzazione del
credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa
da sua negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il
medesimo, essendo il cessionario tenuto ad un comportamento volto
alla tutela del credito ceduto, anche eventualmente mediante richiesta di
provvedimenti cautelari e conservativi. In conseguenza della cessione,
quindi, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane
inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa
escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo
risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario
(Cass. n. 6558 del 2005, Cass. n. 3469 del 2007, Cass. n. 15677 del
2009; Cass 15223/10).

cessione dei crediti per consentirne la riscossione.

Alla luce di detti principi la sola produzione di fatture relative ai crediti
ceduti non è di per sé sufficiente dovendosi altresì fornire la prova delle
esperite infruttuose escussioni del debitore ceduto.
In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può

375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 28.12.12
Il Cons relatore ”

Vista la memoria della società resistente

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che ,quanto al secondo motivo, il decreto appare del tutto
genericamente motivato in ragione di una non meglio
specificata negligenza e di un non chiarito comportamento
ostruzionistico;
che pertanto va dichiarato inammissibile il primo motivo del
ricorso ed accolto il secondo ;

essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art

che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al
motivo accolto con rinvio ,anche per le spese, al tribunale di 2.. )
Roma in diversa composizione che ,in sede di riesame, dovrà

O

L

i •

spettante al ricorrente sulla base dei criteri di legge e, in
particolare all’interno dei limiti massimo e minimo previsti,
prescindendo da ogni responsabilità ex art 38 1.f dello stesso
ove la stessa non risulti accertata con sentenza definitiva.
PQM
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia al tribunale di Rom in diversa composizione
che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.

rivalutare l’ammontare del compenso complessivamente

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