Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5198 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23511/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 146/2011 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 22/23 agosto 2007 il Ministero dell’interno proponeva appello contro la sentenza n. 2100/2006 del Giudice di pace di Reggio Calabria, emessa in data 20 novembre 2006, con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta da F.G., era stata annullata l’ordinanza-ingiunzione prefettizia prot. N. 1399/W del 24 novembre 2005. Il Tribunale di Reggio Calabria, nella resistenza dell’appellato, con sentenza del 2 novembre 2011 dichiarava improcedibile il gravame, giacchè la causa d’appello era stata iscritta a ruolo con copia dell’atto di appello in data 24 agosto 2007, mentre solo in occasione della prima udienza di trattazione del 31 gennaio 2008 era stato poi depositato l’originale dell’atto di impugnazione notificato. Il Tribunale di Reggio Calabria ritenne non idonea alla costituzione dell’appellante l’iscrizione a ruolo con la c.d. velina, mancando la possibilità di riscontrare, al momento dell’iscrizione, l’avvenuta tempestiva notifica a controparte.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’interno, basato su un unico motivo, mentre F.G. non ha svolto difese in questa sede.

Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, in data 30 dicembre 2016, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Con il motivo di ricorso il Ministero dell’interno lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c., in quanto il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe errato nel ritenere improcedibile l’appello solo perchè, al momento della costituzione dell’appellante, era stata depositata una copia dell’atto di citazione priva della relata di notifica alla controparte.

Il ricorso è fondato.

Risolvendo un contrasto di decisioni esistenti sulla questione, Cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016 ha affermato che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e semprechè dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o art. 184 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello.

Va pertanto accolto il ricorso e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Trieste in diversa composizione, che deciderà l’appello uniformandosi all’indicato principio, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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