Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5198 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25595/2018 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avv. Lara Petracci, del foro

di Fermo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo,

viale della Carriera, n. 109;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Ancona, con il decreto n. 9436/18, pubblicato il 26 luglio 2018, ha rigettato la domanda proposta da O.E., cittadino proveniente dalla Nigeria, escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente restavano confinate in un ambito strettamente privato e di giustizia comune, si da integrare timori personali, privi di elementi di riscontro, non sussistendo una situazione oggettiva di pericolo riferibile al ricorrente in relazione alla generale situazione dell’Edo State, sua area di provenienza.

Il tribunale ha inoltre escluso, sulla base del rapporto UNHCR e delle informazioni acquisite dall’EASO, la sussistenza nell’Edo State di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, 19, 35 e 36, art. 32 Cost. e art. 35 Carta dei diritti fondamentali della U.E., censurando la statuizione del tribunale che ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, sul presupposto che il sistema sanitario italiano consentirebbe di assicurare al ricorrente il diritto alla salute.

Il ricorrente rileva che gli è stata diagnosticata una forma cronica di epatite da HBV per la quale è sottoposto a cure costanti e prolungate che in caso di rimpatrio non potrebbero essergli assicurate, attesa la carenza, in Nigeria, di strutture sanitarie adeguate.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, in materia di concessione della protezione umanitaria, il giudice deve valutare il grave pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra costoro rientrando, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis, anche le persone affette da gravi malattie (Cass. 18541/19).

Il diritto alla salute del richiedente integra, dunque, un diritto umano fondamentale, onde appare necessario accertare se, considerata la natura e gravità della malattia del richiedente, la necessaria terapia medica o farmacologica possa essergli somministrata anche nel suo paese di origine.

Va invece rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, come modificato dal D.L. n. 13 del 2007, lamentando che nel caso di specie non erano state rispettate le formalità previste dalla norma suindicata, nè era stato dato atto nel verbale delle dichiarazioni rese dei motivi ostativi alla registrazione, per novità della questione, sulla quale il tribunale non Come questa Corte ha già affermato, infatti, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

In ogni caso le lamentate violazioni, afferenti alla regolarità fase amministrativa svolta davanti alla commissione territoriale, in assenza della allegazione di uno specifico pregiudizio, non appaino idonee a pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa del ricorrente.

In conclusione va accolto il primo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il secondo mezzo.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo.

Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA