Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5198 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. un., 21/02/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14507/2017 proposto da:

EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIO BUCELLO, EUGENIO BRUTI

LIBERATI e SIMONA VIOLA;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SONICO, PROVINCIA DI BRESCIA, MINISTERO DEI BENI E DELLE

ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, TERNA S.P.A., COMUNITA’ MONTANA

DI VALLE CAMONICA – PARCO DELL’ADAMELLO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 344/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 20/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Mario Bucello e Cristiano Bosin per delega

dell’avvocato Marco Cederle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 201 e art. 360 c.p.c., la Società Edison S.p.a. ha impugnato, chiedendone la cassazione, la sentenza n. 344/2016 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio innanzi ad esso svolto ai sensi dell’art. 143 del medesimo citato R.D..

La predetta società svolgeva l’impugnazione de qua quale titolare di concessione di grande derivazione dell’impianto di (OMISSIS), acquisita sin dal 1954.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la decisione oggi gravata, dichiarava inammissibile il ricorso interposto dalla medesima odierna società ricorrente avverso e per l’annullamento del Provvedimento n. 1585 del 5 maggio 2015 del Comune di Sonico e degli atti ad esso presupposti (Delib. Consiglio Comunale 15 aprile 2015, n. 12 del medesimo Comune; verbale della conferenza dei servizi del 23 maggio 2015; apposizione del vincolo preordinato all’esproprio).

Va precisato, per completezza, che il provvedimento, impugnato in via principale aveva ad oggetto l’occupazione di urgenza per realizzare le opere di messa in sicurezza dell’area interessata dai rischi idrogeologici della (OMISSIS) e che, con la citata Delib. n. 12 del 2015, veniva dichiarata la pubblica utilità delle suddette opere e disposta l’occupazione di urgenza preordinata all’esproprio.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso data dall’impugnata sentenza n. 344/2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche discendeva quale effetto del già intervenuto giudicato formatosi sulla sentenza di esso Tribunale Superiore stesso n. 2/2014, che le queste SS.UU. avevano confermato con la sentenza n. 4192/2016 escludendo del tutto che nella fattispecie, anche a seguito della Sentenza della Corte Cost. n. 1/2008, “potesse operare la proroga della concessione di grande derivazione idroelettrica”.

La sentenza oggi gravata esplicitava, più specificamente, che le censure mosse dalla Società Edison avverso provvedimenti innanzi citati si fondavano sul presupposto che la medesima Società era ancora titolare dell’impianto di (OMISSIS) interessato dall’opera pubblica la cui realizzazione risultava avviata con gli atti della procedura espropriativa impugnati.

La suddetta sentenza n. 344/2016 del Tribunale Superiore affermava, che quell’assunto, su cui si fondava il ricorso, era – quindi – precluso dal detto intervenuto giudicato, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.

Il gravame oggi in esame è fondato su un unico articolato motivo ed è resistito, con controricorso, dalla Regione Lombardia.

Nessuna altra parte intimata ha svolto attività difensiva.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo del ricorso si lamenta error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) costituito dalla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, comma 8-bis e del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 26 e 48. Nella sostanza parte ricorrente lamenta che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche abbia ritenuto che la società odierna ricorrente gestisce, allo stato, in mera “via di fatto” l’impianto idroelettrico.

Viene, altresì, prospettato che la medesima parte non avrebbe perso la succitata titolarità di grande derivazione dell’impianto a far data dal 31 dicembre 2010 in forza e per effetto della L.R. n. 26 del 2003, art. 53-bis.

Viene, inoltre, prospettato che alla stessa società andava riconosciuto il diritto ad ottenere la ricollocazione dell’opera di prese a spese della regione, ovvero la compensazione della minore quantità di acqua derivata a seguito della dismissione dell’opera di presa con una proporzionale riduzione del DMV o comunque un equo indennizzo.

1.1.- Il motivo è del tutto infondato.

Innanzitutto deve rilevarsi che, non senza contraddizione, parte ricorrente, dopo aver “doverosamente premesso…. il giudicato formatosi sulla questione” lamenta la “premessa argomentativa (assunta in forza di rinvio alla motivazioni illustrate nella sentenza n. 345 del 2016)” (rectius: n. 344 del 2016).

Appare, quindi, oltre che contraddittoria, inammissibile la censura così svolta non su un capo dispositivo della sentenza n. 344/2016, ma su una argomentazione della stessa che rinvia ad un giudicato formatosi e comunque come tale riconosciuto dalla medesima parte ricorrente.

Il ogni caso la doglianza di cui al ricorso è infondata.

La pretesa di contestare, oggi, l’affermazione per cui la società ricorrente esercita una mera gestione in via di fatto dell’impianto idroelettrico per cui è controversia non è sostenibile.

E tanto non solo in dipendenza dell’eventuale interesse a tale contestazione (interesse prospettato dalla ricorrente in relazione a preteso impedimento di “avanzare proposte” ed ottenere compensazioni e riconoscimento di oneri).

Infatti, per effetto dell’intervenuto giudicato richiamato dalla sentenza oggi gravata, la già citata esclusione della possibilità di proroga della derivazione idroelettrica preclude ogni possibile pretesa dell’odierna società ricorrente.

D’altra parte l’intervenuto giudicato avutosi per effetto della sentenza di queste S.U. n. 4192/2016 (confermativa della precedente citata sentenza n. 2/2014) ha acclarato che la prosecuzione dell’attività di gestione in via di fatto dell’impianto idroelettrico da parte della società ricorrente, già titolare di concessione scaduta il 31 dicembre 2010, costituisce esercizio dell’attività fino al subentro del nuovo aggiudicatario con la precisazione che su tale disciplina non influiva e non influisce della L.R. n. 23 del 2006, art. 53-bis. In particolare il comma 4 di tale articolo non era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 339/2011.

Peraltro lo stesso comma riproduceva, in sostanza, quanto disposto del D.L. n. 78 del 2010, art. 15, comma 6-ter, lett. e), convertito in L. n. 122 del 2010, ritenuto non contrastante con i principi costituzionali, come già affermato da altra decisione del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 205/2011, che – viceversa – riteneva la illegittimità costituzionale del comma 6-ter, lett. b) e d)) e come sottolineato dalla citata sentenza n. 2/2014 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Da tutto ciò, anche in dipendenza della successiva e cennata pronuncia della C. Cost. n. 1/2008 (che riteneva proprio l’illegittimità di proroga del termine di scadenza di concessione) ed in dipendenza di quanto riaffermato da queste S.U. con la succitata sentenza 3 marzo 2016 n. 4192, derivava e deriva l’inoperatività, in ipotesi, di proroga della concessione di grande derivazione idroelettrica.

Pertanto, correttamente, l’impugnata sentenza non poteva che ribadire il carattere di gestione in via temporanea e di mero fatto, dalla scadenza del 31.12.2010, dell’impianto di (OMISSIS) da parte della società ricorrente, non titolare di alcun interesse qualificato leso dai provvedimenti impugnati. Da tutto ciò, ancora, consegue l’infondatezza dell’odierno ricorso, che va rigettato.

2.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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