Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5198 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5198 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 1758-2017 proposto da:
VOSA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato
ORESTE CANTILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINCENZO NOCILLA;

– ricorrente contro
COMUNE DI SALERNO;

– intimato sul ricorso 1760-2017 proposto da:
VOSA BIANCA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato
ORESTE CANTIII,O, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO NOCILLA;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

contro
COMUNE DI SALERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 5271/4/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 07/06/2016;

partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RR.GG. 1758/17 e 1760/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi in Cassazione, qui riuniti, in quanto proposti avverso la medesima
sentenza e affidati a due identici motivi, nei cui confronti l’ente impositore non ha
spiegato difese scritte, i ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR della
Campania, sezione di Salerno, relativa a due avvisi di rettifica in tema d’ICI per il
2008 e per il 2009, su un terreno, in ordine al quale si contesta da parte dei
contribuenti la natura concretamente edificabile, negli anni in contestazione, per
vincolo idrogeologico.
I ricorrenti denunciano, con un primo motivo (come si è detto identico nei due
ricorsi), la violazione a falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, dell’art.
1 e 36 del d.lgs. n. 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c ,
deducendo la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,
in quanto, i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla specifica
circostanza dedotta, del vincolo d’inedificabilità, per rischio idrogeologico che
avrebbe pregiudicato l’edificabilità effettiva al momento dell’imposizione.
Con un secondo motivo (anch’esso identico nei due distinti ricorsi, qui riuniti) viene
dedotta la violazione dell’art. 1 e 36 del d.lgs. n. 546/92 in combinato disposto con
l’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c , deducendo la nullità della sentenza per omesso esame
di fatti decisivi per il giudizio, in quanto, i giudici d’appello avrebbero omesso di
pronunciarsi sulla specifica circostanza che le superfici del terreno, riportate in metri
quadrati negli avvisi d’accertamento, non risultavano corrispondenti alle superfici
effettive dell’area posseduta dal contribuente, come risultante dalla perizia di parte
allegata e dalla documentazione ipocatastale prodotta agli atti di causa.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Ric. 2017 n. 01758 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
In riferimento agli identici motivi dei due distinti ricorsi, in via preliminare, ne va
riqualificata la rubrica ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per erronea
intitolazione (Cass. ord. n. 4036/14), previo verifica in concreto degli stessi (Cass.
sez. un. n. 9100/15) che si articolano in una contestuale censura di vizio di
violazione di legge e di vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che
possono essere riqualificati come denuncia del vizio di difetto assoluto di

I motivi identici dei due distinti ricorsi, possono essere oggetto di un esame
congiunto.
La complessiva censura è fondata, in quanto i giudici d’appello, in riferimento alla
verifica della legittimità sostanziale della pretesa tributaria, motivano in maniera
apodittica e apparente, “appiattendosi” sulle ragioni della sentenza di primo grado,
senza vagliare tali ragioni alla luce dei motivi di gravame (Cass. ord. n. 22022/17)
con particolare riguardo, al dedotto vincolo d’inedificabilità che sarebbe stato
apposto dall’Autorità di Bacino Destro Sele (v. p. 15 del ricorso) nel periodo in
contestazione, con eliminazione delle potenzialità edificatorie dell’area (nel periodo
novembre 2006-luglio 2010), e con riguardo all’effettiva estensione del terreno che
sarebbe stata di gran lunga inferiore, rispetto a quella risultante dall’atto impositivo
impugnato (v. p. 18 del ricorso), con consistente riduzione della pretesa tributaria, e
ciò sulla base degli elaborati tecnici di parte, come riportati in ricorso ai fini
dell’autosufficienza (pagine 14 e ss.).
L’impugnata sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione
regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, per un
riesame nel merito della controversia, e per la pronuncia sulle spese della presente
fase di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi in epigrafe, ex art. 335 c.p.c.
Accoglie i ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 6.12.2017

Dott.

motivazione.

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