Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5198 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30935-2005 proposto da:

ILA INDUSTRIE LAMINAZIONE ALLUMINIO SPA (OMISSIS) nella persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. G.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73,

presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ECOPLAST SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOZZOLI 82,

presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN LUIGI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LA SALA FRANCESCO con delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 02/05/2005; depositata il 23/05/2005; R.G.N. 244/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La I.L.A.- Industrie Laminazione Alluminio s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del 24.3.1997, emesso dal Tribunale di Cagliari per il pagamento della somma di L. 119.000.000 chiesta dalla Ecoplast s.r.l. Tale pretesa si fondava su una transazione con la quale, secondo la stessa Ecoplast, le parti avevano posto fine ad un contenzioso sorto dal contratto di affitto alla Ecoplast del ramo d’azienda facente parte del più ampio stabilimento della I.L.A., riconoscendo alla affittuaria un credito risarcitorio di L. 300.000.000.

L’opponente deduceva invece la mancata conclusione della transazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nonchè, in via riconvenzionale la dichiarazione di inefficacia del suddetto contratto, ai sensi dell’art. 1353 c.c. a causa del mancato avveramento, imputabile alla Ecoplast s.r.l., di una condizione sospensiva, ovvero la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento dell’affittuaria.

La Ecoplast s.r.l., costituitasi, ribadì l’avvenuto perfezionamento della transazione e chiese il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice istruttore sospese la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e provvide alla istruttoria della causa. Quindi, con sentenza 12/27.1.2003, revocò il decreto ingiuntivo ritenendo che tra le parti si fossero svolte solo trattative non sfociate in un accordo transattivo. Rigettò di conseguenza le domande della Ecoplast basate su tale preteso accordo e la domanda della I.L.A. s.p.a. di inefficacia del contratto di affitto di azienda. Ritenne che la Ecoplast s.r.l., non aveva potuto stipulare la polizza assicurativa per fatto imputabile alla stessa I.L.A. s.p.a., e che in tal caso si potesse invece chiedere la risoluzione del contratto in danno della parte cui l’inadempimento era imputabile.

Il Tribunale, nel merito, accolse la domanda subordinata di risoluzione proposta dalla Ecoplast s.r.l., considerando inadempiente la I.L.A. per avere quest’ultima consegnato un ramo d’azienda privo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della attività pattuita; inadeguato per quanto riguarda l’impianto antincendio e quello elettrico; privo di vie di uscita e di sicurezza e di adeguata ventilazione; non in regola con la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e con i principi di sicurezza. In particolare, il Tribunale ritenne infondata la deduzione della I.L.A. s.p.a.

secondo cui le autorizzazioni dovevano essere chieste dalla Ecoplast s.r.l. e la tesi secondo la quale non era suo onere adeguare l’impianto alle disposizioni di legge: ciò perchè, in base alla clausola n. 2 del contratto di affitto, con la quale si era previsto che lo stesso veniva concesso ed accettato nelle condizioni di fatto e diritto nelle quali il ramo aziendale si trovava all’epoca, sarebbe stato onere della medesima Ecoplast s.r.l. provvedervi.

Il primo giudice ritenne che la suddetta era una clausola di stile, non estensibile a vizi e difetti non evidenti o facilmente riconoscibili, quali quelli esaminati.

Infine, il Tribunale condannò la I.L.A. s.p.a. al risarcimento dei danni in favore della Ecoplast, con liquidazione in separato giudizio.

Avverso la sentenza, nella parte in cui pronunciava la risoluzione del contratto e condannava al risarcimento dei danni, proponeva appello la I.L.A. s.p.a..

Resisteva la Ecoplast s.r.l..

La Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dalla I.L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che confermava.

Proponeva ricorso per cassazione la I.L.A..

Resisteva la Ecoplast.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 1453 c.c., nonchè per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”.

La sentenza impugnata, si afferma, è censurabile per violazione delle norme codicistiche in tema di interpretazione della volontà delle parti contraenti, nonchè per la totale carenza di motivazione.

Il Giudice d’appello, secondo la I.L.A., ha inoltre violato l’art. 1453 c.c. individuando nella fattispecie per cui è causa un’ipotesi di inadempimento contrattuale ad essa stessa imputabile.

La I.L.A. invece non si ritiene responsabile di alcun inadempimento contrattuale nei confronti di parte convenuta e sostiene che la violazione delle intese contrattuali è imputabile alla Ecoplast.

Il motivo deve essere rigettato. Al di là della denunciata violazione di norme esso fa infatti esclusivo riferimento a profili di merito, quali l’interpretazione della volontà delle parti contraenti e l’accertamento dell’inadempimento.

Tali profili però, definitivamente accertati dalla Corte d’appello con motivazione congrua e logicamente corretta, non possono essere nuovamente valutati in sede di legittimità e non è invocabile in questa sede una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla stessa Corte territoriale.

Con il secondo motivo la I.L.A. lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c.”.

Sostiene la ricorrente che l’impugnata pronuncia viola l’art. 1578 c.c. perchè il vizio lamentato dalla Ecoplast, e relativo alle condizioni di manutenzione dei locali e degli impianti concessi in affitto, era in realtà conosciuto da quest’ultima, già al momento della stipulazione del contratto d’affitto d’azienda. Inoltre, secondo la I.L.A., non dovrebbe considerarsi clausola di stile quella di cui all’art. 2 del contratto de quo con la quale le parti convennero espressamente che l’affitto stesso veniva concesso ed accettato nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali il ramo d’azienda si trovava all’epoca.

Anche questo motivo è infondato.

In materia di interpretazione del contratto infatti, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l’ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato.

Tanto non si riscontra nel ricorso della I.L.A., in cui la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito (Cass., 23 agosto 2006, n. 18375), mentre corretto risulta il ragionamento della Corte stessa in ordine alla qualificazione dell’art. 2 del contratto inter partes quale clausola di stile.

Con il terzo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2562 c.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”.

L’assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, sostiene parte ricorrente, non è indice di un inadempimento imputabile alla I.L.A., ben potendo il contratto di affitto di azienda avere ad oggetto un complesso di beni non ancora produttivo e costituendo la relativa richiesta un preciso onere per l’affittuario, unico soggetto interessato all’esercizio dell’attività produttiva.

Il motivo deve essere rigettato: l’apprezzamento del giudice di merito sull’imputabilità dell’inadempimento contrattuale costituisce infatti un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente e correttamente motivato (Cass., 10.1.2000, n. 170; Cass., 28.6.2006, n. 14974).

Il quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 c.c.”.

Al contratto de quo, sostiene parte ricorrente, si applica l’art. 1353 c.c. avendo inteso le parti sottoporre lo stesso a condizione sospensiva. E non v’è dubbio, prosegue la I.L.A., che la condizione del rilascio della polizza assicurativa non si è verificata per fatto della Ecoplast srl che, nella sua qualità di affittuaria di ramo d’azienda, non aveva mai ottemperato al proprio obbligo, con la conseguenza che il mancato avveramento dell’evento dedotto in condizione ha comportato la radicale inefficacia del contratto stesso per fatto e colpa esclusivi della convenuta, per non aver quest’ultima provveduto a richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il motivo dev’essere rigettato.

Per costante indirizzo giurisprudenziale l’accertamento in ordine al verificarsi di un evento dedotto in condizione costituisce infatti giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sottratto ad ogni sindacato di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione (Cass., 14 maggio 1996, n. 4483; Cass., 27 maggio 1980, n. 3458). E tale congrua motivazione certo si riscontra nella sentenza impugnata che argomenta la decisione adottata sul punto con idoneo ragionamento, immune da vizi logici o giuridici.

Con il quinto ed ultimo motivo si fa valere infine “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”.

La ricorrente critica la valutazione delle prove, ed in particolare di quelle testimoniali, come effettuata dalla Corte territoriale e sostiene che l’affittuaria dell’azienda, la quale ha accettato il complesso dei beni aziendali nello stato in cui si trovavano, non ha fornito la prova dell’inadempimento della I.L.A. s.p.a. nel corso del giudizio di primo grado, nè nel successivo giudizio d’appello. Si sostiene in particolare che la Corte d’appello non ha correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali dalle quali si desume che la Ecoplast non aveva provveduto ad attivarsi per porre in essere tutte le attività necessarie all’attivazione del processo produttivo ed in specie per la presentazione di uno specifico progetto volto all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Neanche quest’ultimo motivo può essere accolto.

L’art. 116 c.p.c., comma 1 consacra infatti il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. Tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici quale certamente è quella della Corte territoriale di Cagliari (Cass., 13.7.2004, n. 12912).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con imputazione delle spese processuali a parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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