Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5197 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8936/2013 proposto da:

P.P. (OMISSIS), PU.PA. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ADIGE 43, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ARNONE;

– ricorrenti –

contro

B.S., Z.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato SAMUELE ANTONIUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER FERRANDINO;

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA TERESA UBALDINI DUGATO;

– controricorrenti –

nonchè

sul ricorso 8936/2013 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA TERESA UBALDINI DUGATO;

– ricorrente incidentale –

contro

B.S., Z.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato SAMUELE ANTONIUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato WALTER FERRANDINO;

– controricorrenti –

e contro

F.M. (OMISSIS), PU.PA. (OMISSIS), P.P.

(OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1321/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 2B/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. F.M., PU.PA. e P.P. (eredi di P.U.) hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1321/2012 del 20 settembre 2012, resa dalla Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello principale proposto da B.S. e Z.O. nei confronti della sentenza pronunciata il 3 gennaio 2007 dal Tribunale di Bologna. Contro la stessa sentenza n. 1321/2012 della Corte d’Appello di Bologna ha proposto ricorso incidentale C.B. articolato in cinque motivi. B.S. e Z.O. si difendono con controricorso da entrambi gli avversi ricorsi.

I ricorrenti hanno presentato soltanto in data 14 gennaio 2017 memoria, di cui non può tenersi conto, non avendo rispettato il termine di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c..

Il giudizio era iniziato con citazione del 15 dicembre 2001, con cui B.S. e Z.O. avevano convenuto davanti al Tribunale di Bologna P.U., F.M. e C.B., per sentir dichiarare la proprietà condominiale del sottotetto compreso nell’edificio comune, sito in via (OMISSIS) e sovrastante le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei convenuti, con condanna di questi ultimi alla restituzione del vano occupato mediante l’erezione di laterizi. I convenuti P.U. e F.M. avevano altresì proposto domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva dei vani occupati. Il Tribunale aveva respinto le domande degli attori, invece poi accolte dalla Corte d’Appello, che ha dichiarato la natura condominiale del vano sottotetto, rigettato l’appello incidentale relativo alla domanda di usucapione proposta da P.U. e F.M. e condannato P.U., F.M. e C.B. a restituire al condominio gli immobili da loro occupati, previa rimessione in pristino dei luoghi. La Corte di Appello ha comunque apprezzato in fatto che i locali controversi erano stati separati dai convenuti con pareti in muratura dai restanti vani del sottotetto e collegati ai sottostanti appartamenti con scale interne; che prima di tale modifiche tali locali potevano essere raggiunti da tutti i condomini mediante scala retrattile; che alcuni vani sottotetto erano stati usati in passato per servizi condominiali; che, per le loro dimensioni e caratteristiche costruttive, tali vani sottotetto non avessero funzione di isolamento termico degli appartamenti sottostanti.

2. Va premesso che, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti principali, nel riquadro operato in premessa al ricorso, poichè la sentenza conclusiva del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bologna è stata pubblicata il 20 settembre 2012 (e quindi dopo l’11 settembre 2012, ovvero dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83), trova qui applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b, del suddetto D.L..

Il primo motivo del ricorso di F.M., PU.PA. e P.P. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., assumendo che l’azione proposta da B.S. e Z.O., attesa a rivendicare la proprietà condominiale del sottotetto, come la domanda degli stessi F.M., PU.PA. e P.P. di accertamento dell’avvenuta usucapione e di acquisizione in proprietà esclusiva dei vani sottotetto, necessitavano della partecipazione di tutti i condomini.

Il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso di F.M., PU.PA. e P.P. deducono insufficiente, contraddittoria motivazione, quanto alle affermazioni fatte nella sentenza impugnata circa la perdita della funzione di isolamento del solaio del sottotetto, circa le caratteristiche strutturali e funzionali proprie di un sottotetto condominiale, circa la valutazione delle deposizioni testimoniali e circa la presenza di impianti comuni.

Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c..

Il settimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 1158 c.c..

3. Il primo motivo del ricorso incidentale di C.B. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, avendo la sentenza impugnata condannato alta restituzione dei vani occupati, oltre i limiti della domanda proposta dagli attori.

Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti degli altri condomini.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale adducono tutti vizi di insufficiente, contraddittoria motivazione, quanto al rilievo del carattere differenziato del sottotetto sovrastante l’appartamento di proprietà C., all’esistenza della presunzione di condominialità del sottotetto ed alla perdita della funzione di isolamento.

4. E’ pregiudiziale l’esame del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, i quali si rivelano fondati nei limiti di seguito spiegati, rimanendo assorbite le restanti censure.

Questa Corte ha più volte affermato che, avendo il diritto di ciascun condomino per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19460 del 06/10/2005, concernente proprio la domanda di alcuni condomini nei confronti di altri per far accertare la proprietà condominiale del sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all’ultimo piano dello stabile, illegittimamente occupato dai proprietari di questi, che assumevano di averne la proprietà esclusiva; ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14765 del 03/09/2012). Tuttavia, Cass. Sez. U, Sentenza n. 25454 del 13/11/2013, ha anche chiarito che, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, seppur il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, a meno che questi non formuli un’apposita domanda riconvenzionale, in tal modo mettendo in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti. Risulta allora che i convenuti P.U. e F.M. avessero proposto proprio un’espressa domanda riconvenzionale di usucapione, con ciò dimostrando di non ambire soltanto al rigetto della domanda attorea ed a conservare la disponibilità dei vani sottotetto, quanto ad accertare la loro proprietà esclusiva su detti beni, e quindi a conseguire un titolo giudiziale opponibile a tutti i comproprietari, il che imponeva la partecipazione al giudizio degli altri condomini. Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione dei condomini litisconsorti necessari, sebbene risulti eccepito per la prima volta nel giudizio di legittimità, può essere ancora qui utilmente rilevato, in quanto gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergono con evidenza dagli atti e sulla questione non si è formato il giudicato.

4. L’impugnata sentenza va, quindi, integralmente cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento delle restanti censure contenute in entrambi i ricorsi. La causa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 383 c.p.c., u.c., e art. 354c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio via (OMISSIS), deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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