Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5197 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5197 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5122/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
SGI Società Gestione Immobiliare s.r.l.;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 4818/40/16 depositata il 21 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 6 dicembre 2017.
ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento notificato a SGI s.r.l. per ripresa a
tassazione di costi sull’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle
entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale
contro l’annullamento di primo grado.
– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Data pubblicazione: 06/03/2018

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 109 d.P.R.
917/1986, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello dichiarato
inerenti i costi di gestione di un immobile in San Felice Circeo
sulla base della circostanza che «la vendita dello stesso ha inciso
sul risultato economico della società»: il motivo è fondato, poiché
la deducibilità del costo esige la prova dell’inerenza come

Cass. 11241/2017 Rv. 644257), sicché, per una società di
locazione immobiliare di beni propri (quale SGI), la
contabilizzazione del prezzo di vendita di un cespite è
giuridicamente irrilevante per qualificare come inerenti i
pregressi costi di gestione del bene.
Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza in
assoluta carenza motivazionale circa l’inerenza dei costi per
interessi, rifiuti e telefoni: il motivo è infondato, poiché il giudice
d’appello ha espresso una ratio decidendi, pur succinta, basata
sulla relazione tra detti costi e la gestione immobiliare, sicché
non si riscontra quell’impercettibilità della

ratio decidendi che

riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la
sentenza (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526).
Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, respinto il
secondo, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,
con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

funzionalità al reddito d’impresa (Cass. 6650/2006 Rv. 588419,

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