Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5197 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3545-2006 proposto da:

ECOCLEAR SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74 presso

lo studio VALENTINO IACOBELLI & PARTENERS, rappresentato e

difeso

dall’avvocato GRECO LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINAZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 53/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA LETIZIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 gennaio 2005 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello della Società Ecoclear s.r.l. relativamente ad indebite detrazioni di IVA 1994, contestate dall’Agenzia delle Entrate di Monza – su fatture per regalie e per sponsorizzazioni non inerenti, in quanto mai effettuato e mai pagato, e solo successivamente stornate per accordo fra cedente e cessionario.

L’Ecoclear s.r.l. chiedo la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi.

L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta non inerenza di fatture relative a regalie (giocattoli, articoli natalizi), la cui inerenza sarebbe giustificata invece dall’attività di sponsorizzazione di squadre sportive svolta dalla ricorrente.

Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 da parte della sentenza impugnata che ha ritenuto non provata, in relazione alla deducibilità del costo, la materiale utilizzazione dei beni acquistati, mentre l’inerenza prescinde dalla prova dell’utilizzo.

I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La detrazione IVA su oggetti da regalo e stata negata per mancanza di prova circa l’inerenza delle asserite “strenne” all’attività sociale della ricorrente, che è quella di smaltimento dei rifiuti, anche se la ricorrente sostiene che il suo oggetto sociale contiene la sponsorizzazione di manifestazioni sportive,prestazioni che tuttavia nella specie, risultano non effettuate. Nell’invocare la detrazione, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno provare la destinazione delle regalie, che, in assenza di riscontri, potevano anche esulare da attività di promozione, e riguardare personale interno alla società.

Col terzo motivo si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ripresa per emissione di fatture inesistenti (nn. (OMISSIS)), relative a sponsorizzazioni nei confronti della Pallavolo Sumirago, annullate con note di accredito del 1996, note che contraddittoriamente la sentenza impugnata afferma che comprovino l’inesistenza delle operazioni, che con tali note venivano annullate proprio perchè esistenti.

Col quarto motivo,adducendo analogo vizio motivazionale si contesta che, ai fini della effettività delle operazioni, non siano stati considerati i contratti intercorsi fra la ricorrente e la Pallavolo Sumirago (menzionati nel PVC), l’emissione di fatture sulla base di tali contratti e l’inerenza delle operazioni fatturate, mentre l’inesistenza della operazione e stata dedotta da una mancanza di accordo scritto in ordine alla emissione delle note di accredito, dovute invece alle difficoltà della Ecoclear a pagare il corrispettivo pattuito.

Anche il terzo e il quarto motivo, che denunciando la contraddittorietà della sentenza impugnata perchè ricava la inesistenza delle operazioni, consacrate in un accordo, dalle successive note di credito, che dimostrerebbero invece la effettività delle operazioni stesse – sono infondati.

Le note di credito infatti sono state nella specie emesse tardivamente (a distanza di circa due anni dalla fatturazione delle operazioni contestate) e come tali non rilevano al fine del loro annullamento; il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 richiede infarti che se le parti convengono di risolvere un contratto, emissione delle note di credito deve avvenire nel termine di un anno dalla emissione elle fatture. La loro tardiva emissione, al solo fine di non scontare l’IVA su corrispettivi non incassati, non rileva in relazione alla resistenza delle operazioni di sponsorizzazione, ammessa dalla stessa ricorrente, che ha sempre riconosciuto che le fatture emesse dalla Società sportiva non erano state pagate,per cui l’attività di sponsorizzazione non poteva essere riconosciuta, salvo contraria dimostrazione, esclusa proprio dal tentativo di sanare la situazione attraverso lo tardive note di credito.

Col quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2770 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 in relazione all’onere della prova che in materia di contestata inesistenza di fatture spetterebbe all’Amministrazione Finanziaria.

Anche tale motivo è infondato.

infatti,in materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto dalle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Ma, se l’Amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 15395/08; 1023/08;

21953/2007); nel caso in esame è stata la stessa ricorrente ad ammettere che le operazioni fatturato dalla società sportiva non erano state pagate, per cui competeva alla stessa contribuente smentire la portata delle proprie affermazioni, e provare di avere seguito le sponsorizzazioni.

Consegue l’integrale rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00= di cui Euro 3.000,00= per onorari, oltre spese generali ed accessori come per Legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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