Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5197 del 04/03/2010
Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29607-2005 proposto da:
CAPITALIA SERVICE JV SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI
GIORDANO TOMMASO, rappresentata e difesa dall’avvocato LAGANI
GIUSEPPE VITTORIO con delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11899/2004 del TRIBUNALE di NAPOLI, Quinta
Sezione Civile, emessa il 16/11/2004;
depositata il 19/11/2004; R.G.N. 6531/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato LAGANI GIUSEPPE VITTORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del
ricorso,assorbiti gli altri motivi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice Banca di Roma s.p.a. avverso il provvedimento del 29 gennaio 1994, con il quale il G.E. aveva ammesso i debitori C. e F. al beneficio della conversione, aveva quantificato la somma dovuta ed aveva stabilito i tempi di pagamento.
In particolare, il giudice ha ritenuto che il provvedimento era stato reso sull’accordo delle parti (in materia riservata alla loro disponibilità) concernente sia l’ammissione dei debitori al beneficio della conversione, sia l’entità della somma da versare in sostituzione dei beni pignorati.
Propone ricorso per cassazione Capitalia Service s.r.l. a mezzo di tre motivi. Non si difendono gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell’ammettere la richiesta conversione, nonostante il debitore avesse versato una somma inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per il quale era stato eseguito il pignoramento (art. 495 c.p.c., comma 2).
Il secondo motivo censura la sentenza per aver rigettato l’ordinanza sul presupposto che la menzionata ordinanza del 29.1.2004 fosse stata emessa sull’accordo delle parti (e, dunque, fosse revocabile solo sull’accordo delle parti stesse), benchè, invece, tale accordo non sussistesse.
Il terzo motivo censura l’errore (che si assume essere stato segnalato tempestivamente e provato in atti) che avrebbe commesso il giudice nel non rilevare l’errore nella dichiarazione di precisazione del credito da parte della banca creditrice (art. 1433 c.c.).
I tre motivi sono inammissibili.
Il rimedio in concreto sperimentato, contro la sentenza in tema di opposizione agli atti esecutivi, consiste nel ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; rimedio ammesso solo contro la violazione di legge, comprendendosi in questa (secondo l’interpretazione di questa Corte: cfr. Cass. 3 novembre 2008, n. 26426) anche il difetto di motivazione che si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ragione del decidere (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in se.
I tre motivi in trattazione non contengono siffatte (ammissibili) censure, bensì contestano errori di fatto (travisamenti quali:
l’ammissione alla conversione nonostante il versamento di una somma inferiore a quella prescritta, l’errore della stessa banca nella precisazione del credito, la supposizione dell’esistenza di un accorso che si assume essere invece inesistente) che avrebbero dovuti esser fatti valere attraverso il rimedio revocatorio e non di quello straordinario di cassazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. La Corte è esonerata dal provvedere sulle spese in considerazione della mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010