Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5196 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5196 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA

\

sul ricorso 4240-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRRITORIO(C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
SIPIONE ABELE;

– intimato avverso la sentenza n. 2941/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA), depositata il 10/08/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 04240 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

R. G. N. n. 42401201 7 I,gen:zia delle entrate ti Szpione

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della
sentenza della CFR Sicilia, n. 2941/17/16 dep. 10.08.2016, che su
impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90%

dell’Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base alla normativa di riferimento,
come interpretata da questa Corte, che sussistessero, nella fattispecie, i
presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.
Abele Sipione non ha svolto difese.
Considerato in diritto:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge,
essendo escluso dal diritto al rimborso il sostituito, lavoratore dipendente,
in quanto non obbligato ex lege al versamento delle ritenute.
g. Il ricorso va rigettato, confermando la giurisprudenza ormai stabile di
questa Corte, secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere
richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn.
23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente
incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, 1.
190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta

R.G.X. n. 4240/201 7 .1,genia delle entrate ti Si ione .112ele

dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, ha respinto l’appello

laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito
stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle
richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente
sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto
all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di

d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore
dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può
essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto) d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
3. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 5 dicembre 2017
Il Presidklnte

questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA