Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5196 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3543-2006 proposto da:

ECOCLEAR SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74 presso

lo studio VALENTINO IACOBELLI & PARTENERS, rappresentato e

difeso

dall’avvocato GRECO LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINAZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA LETIZIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 17 febbraio 2005 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate di – Monza avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento parziale dei ricorso della Società Ecoclear s.r.l., aveva disatteso la presunzione dell’Ufficio relativa a vendita, con evasione per il 1995 di IVA per L. 9.543.000, di una notevole quantità di detersivi senza fattura, apparendo l’impiego di tali prodotti giustificato dall’attività di smaltimento dei rifiuti svolta dalla contribuente, mentre aveva confermato la indebita detrazione di IVA per L. 57.000.000, relativa operazioni di sponsorizzazione considerate inesistenti, fatturate, ma mai effettuate e pagate, annullate soltanto con tardiva nota di accredito da parte della Società cedente Pallavolo Sumirago.

I giudici d’appello hanno confermato integralmente entrambe le rettifiche, relative ad infrazioni IVA per l’annualità 1995, ritenendo in particolare insufficiente l’addotto ricorso al notorio invocato dalla Società, che sosteneva non osservi altra modalità, se non quella della presunzione, fondata sull’attività di smaltimento di rifiuti svolta dalla contribuente, per giustificare il contestato massiccio impiego di deodoranti al limone.

L’Ecoclear s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di sei motivi.

L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si contesta la violazione, da parte della CTR, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 e si afferma che, mentre il cit. art. 53, comma 1, lett. b) richiede che la traslazione della proprietà va provata con annotazione in appositi registri, il comma 1, lett. a) della stessa norma, riguardante i beni utilizzati nella produzione ovvero di strutti, non prevede annotazioni, per cui la prova contraria può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni, che la ricorrente ha fornito richiamando la sua specifica attività di smaltimento dei rifiuti con impiego di composti chimici deodoranti, oggettivamente inerenti all’attività dell’impresa.

Col secondo motivo, adducendo violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 comma 5, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 si contesta la violazione del principio dell’inerenza,in relazione al quale non appare necessaria la prova della materiale utilizzazione del bene acquistato; nella specie l’inerenza del costo dei deodoranti risulta ampiamente giustificata dall’attività svolta daLla contribuente.

Col terso motivo, che si correla ai due precedenti, si contesta vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha genericamente ritenuto inidonea a superare la presunzione iuris tantum D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 53 la prova presuntiva contraria offerta dalla contribuente in relazione alla propria attività, che necessita dell’impiego di deodoranti chimici.

Col quarto motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla dedotta prescrizione della fattura oggetto della contestazione, riferibile al 1991,mentre l’avviso impugnato e del 1999 con riferimento a verbale di constatazione del 1995.

Col quinto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. in materia di onere della prova relativamente alla asserita inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione riprodotte nella fattura relativa ai servizi prestati in favore della Pallavolo Sumirago, essendo a carico dell’Amministrazione Finanziaria la prova della inesistenza di fatture regolarmente emesse (come nella specie).

Col sesto motivo si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione che la fattura contestata non sarebbe supportata da un contratto di. sponsorizzazione, invece esistente, il quale ha comportato l’emissione di fatture plurime, seguite dall’annullamento dell’operazione con regolare nota di accredito,idonea a provare l’esistenza dell’accordo in proposito fra la ricorrente e la Società Pallavolo Sumirago.

I. primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono parzialmente fondati.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 1, lett. A) prevede infatti che siano considerati ceduti i beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la sua attività, salvo che “sia dimostrato che 1 beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione,perduti o distrutti …”, mentre l’art. 53, comma 2 prevedo la registrazione dei soli beni ceduti a terzi.

Dunque, poichè non è prevista una prova documentale per i beni utilizzati per la produzione, -correttamente può ritenersi che il contribuente possa offrire la prova per presunzioni di tale utilizzazione, sussistendo palesemente rispetto all’impiego di deodoranti nello smaltimento di rifiuti il requisito dell’inerenza del prodotto utilizzato,rispetto alla attività dell’impresa. La Commissione Regionale sembra non negare tale inerenza, ma ricollegarla alla necessità della prova che l’intero quantitativo di deodoranti acquistati sia stato utilizzato in proprio dalla contribuente, prova che non si e ritenuta raggiunta in base a semplici presunzioni. Tuttavia,una volta affermata l’inerenza dei beni in questione all’attività dell’impresa, consegue la necessita di accertare nell’ambito di un rapporto tributario, la corrispondenza dei. quantitativi indicati al presunto, sia attraverso Le indicazioni degli studi di settore, che mediante il confronto agli anni pregressi, accertamenti che in sede di verifica potevano essere fatti, prima di ritenere senz’altro ceduti tutti i beni in questione, sulla base di una presunzione “iuris tantum” di valenza equiparabile, nella specie, alla presunzione formulata dalla contribuente. Un tale accertamento competerà pertanto al giudice di rinvio, che potrà compierlo attraverso l’ausilio degli Uffici finanziari.

Sono invece infondati gli ulteriori motivi, il quarto, perchè la fattura presa in esame dalla CTR è del 1995, e la ricorrente non riporta (allegandolo o riproducendolo) alcun documento riferibile al 1991; il quinto e il sesto, perchè anche a voler ammettere che vi fu un accordo fra la ricorrente e la società sportiva in ordine all’annullamento delle fatture relative alla sponsorizzazione, tale accordo non rientrerebbe nei parametri fissati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3, il quale richiede che la variazione dell’imposta applicata sulla fattura avvenga entro un anno dalla fatturazione-circostanza non verificatasi, essendo stata la nota di credito emessa a distanza di circa 18 mesi dalla emissione della fattura – per cui appare logica la deduzione della Commissione Regionale, secondo la quale la Ecoclear si è servita di fatture inesistenti (in quanto relative ad operazioni mai effettuate, come la stessa ricorrente riconosce) esclusivamente per abbattere il proprio imponibile in ordine all’annualità di emissione della fattura.

Accolti pertanto nei sensi di cui in motivazione i primi tremo ti vi di ricorso e rigettati gli altri, cassata la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, la causa va rimessa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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