Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5196 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22225-2005 proposto da:

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO

GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZANFAGNA RENATO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIFIN SPA (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 28481-2005 proposto da:

FALLIMENTO CARIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del suo Curatore

Avv. P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE

MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MACCABRUNI FRANCO con delega a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2941/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 28/09/2004; depositata il

12/11/2004; R.G.N. 3568/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato LEPPO GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ A. citò la CARIFIN s.p.a. per il pagamento del saldo di un credito che sosteneva essergli dovuto in forza della scrittura privata del (OMISSIS). La domanda, accolta dal Tribunale, è stata respinta dalla Corte d’appello di Milano, la quale ha ritenuto: che la società aveva espressamente e tempestivamente negato la conformità all’originale della copia della menzionata scrittura, che l’ A. aveva prodotto in allegato all’atto di citazione; che, inoltre, il possesso da parte della società dell’unico originale della scrittura in questione trova spiegazione nella volontaria restituzione della medesima effettuata dall’ A., con conseguente estinzione del credito per effetto di liberazione ad opera del creditore.

Propone ricorso per cassazione l’ A. a mezzo di tre motivi.

Risponde con controricorso il fallimento della società, che propone anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente principale censura la sentenza laddove ha affermato l’inutilizzabilità della copia fotostatica della scrittura in questione, per essere stata essa disconosciuta dalla società. Si sostiene, infatti, che la società non procedette ad un formale disconoscimento, bensì all’affermazione che la scrittura era stata superata da un accordo transattivo novativo intervenuto nel periodo prenatalizio del (OMISSIS).

I motivi secondo e terzo sostengono che il giudice d’appello non avrebbe correttamente valutato “l’intero complesso storico negoziale intercorso tra le parti e quanto vi fosse alla base della scrittura del (OMISSIS)”, nonchè “tutti i comportamenti successivi alla sottoscrizione della scrittura …”.

La lettura dei motivi lascia agevolmente desumere che il ricorrente concepisce il giudizio di cassazione come terzo grado di giudizio di merito, in quanto, invece di censurare specificamente le statuizioni sulle quali si basa la sentenza impugnata, introduce una serie di questioni di merito e di proposte valutative degli elementi emersi nel dibattito processuale, che si prospettano come inammissibili nel giudizio di legittimità.

Si è già visto che la sentenza (pag. 3) menziona l’atto processuale nel quale la società invocò l’inutilizzabilità della copia documentale prodotta in atti dalla controparte e ne deduce sia l’avvenuto disconoscimento di conformità all’originale, sia la tempestività del disconoscimento stesso. Poi, aggiunge che il possesso da parte della società dell’unico originale della scrittura trovi spiegazione nella restituzione volontaria della medesima effettuata dall’ A., con conseguente effetto estintivo dell’obbligazione ex art. 1237 c.c..

Tutte le considerazioni introdotte dal ricorrente non consistono specifiche censure di legittimità ma, come s’è detto, concretano l’inammissibile richiesta di nuova valutazione del merito della controversia e degli elementi istruttori emersi.

Il ricorso principale deve essere, dunque, respinto, con effetto assorbente rispetto a quello incidentale.

Il ricorrente principale va condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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