Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5195 del 28/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8547/2013 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORROMEO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.A., RO.AM., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA FORTE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO MINIERO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 131/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Girolamo per delega dell’Avvocato Miniero;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 25.1.2003 C.C., promittente venditore di un immobile sito in (OMISSIS) in virtù di un contratto preliminare stipulato il (OMISSIS), chiedeva dichiararsi la legittimità del proprio recesso dal preliminare e del diritto a trattenere la caparra ricevuta. I promissari acquirenti Ro.Am. e R.A., nel costituirsi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda, formulando eccezione di inadempimento per non aver ottenuto il certificato di abitabilità del bene loro promesso in vendita. Con sentenza in data 27.7.2004 il Tribunale di Marsala rigettava le domande proposte dal C., compensando tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza il C. proponeva appello, affermando di non essere inadempiente in ordine al mancato ottenimento del certificato di abitabilità, necessario per la stipula dell’atto definitivo di vendita, in quanto tale adempimento era stato fissato, nell’art. 6 del preliminare di compravendita, successivamente al saldo del prezzo dell’immobile. L’appellante aggiungeva che i R., all’atto della stipula del preliminare, erano, comunque, a conoscenza della mancanza del certificato di agibilità, per il cui ottenimento, in ogni caso, non sussistevano motivi ostativi, tant’è che la Sovraintendenza dei beni culturali di Trapani aveva rilasciato, in data 23.7.2004, il nulla osta alla concessione in sanatoria, necessario per ottenere la concessione edilizia, e, quindi, il certificato di agibilità. C.C. evidenziava altresì come fossero, per contro, inadempienti gli appellati, i quali non avevano versato nè l’acconto di Lire 30 milioni, pur godendo del bene dal giorno della stipula del preliminare, nè il saldo del prezzo; deduceva, infine, che il comportamento degli appellati era stato contrario a buona fede, in quanto essi avevano sollevato l’eccezione di inadempimento soltanto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto.

Ro.Am. e R.A. si costituivano in giudizio e rilevavano l’improcedibilità dell’avverso appello, per non essersi l’appellante costituito nei termini, nonchè la sua infondatezza nel merito.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 131/2012 del 6.2.2012, rigettava l’appello sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a)nel contratto preliminare del (OMISSIS) il promittente venditore aveva affermato che, rispetto alla domanda di sanatoria presentata, non sussistono situazioni ostative;

b) all’atto della proposizione della domanda da parte del C. (avvenuta il 25.1.2003), l’immobile promesso in vendita era privo del certificato di agibilità, in quanto, in mancanza del rilascio da parte della Sopraintendenza dei beni culturali di Trapani del prescritto nulla osta, non era possibile il rilascio della concessione in sanatoria;

c) il predetto nulla osta era stato rilasciato solo in data 23.7.2004;

d) nella vendita di un immobile destinato ad abitazione il venditore ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità, il quale costituisce un requisito giuridico essenziale del bene compravenduto;

e) il mancato rilascio della licenza di abitabilità integrava inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio e, nel caso di specie, giustificava il rifiuto dei promissari acquirenti di corrispondere i ratei del residuo prezzo dell’immobile oggetto del contratto preliminare.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha proposto ricorso C.C., sulla base di un unico motivo. Ro.Am. e R.A. hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I controricorrenti eccepiscono in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso (consegnato all’ufficio postale per la notifica il 21 marzo 2013), deducendo che la sentenza impugnata fosse stata notificata al difensore di C.C. nel giudizio d’appello, avvocato Stefano Paolo Genco (nello studio del quale, in Trapani, l’appellante aveva eletto domicilio) presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Palermo in data 8 giugno 2012.

Ora, il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni ipotesi di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Vanno tuttavia fatti salvi gli effetti dell’entrata in vigore della disciplina in tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica, ove, alla stregua del disposto dell’art. 125 c.p.c., vigente ratione temporis, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, il difensore avesse indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. Sez. U., Sentenza n. 10143 del 20/06/2012).

I difensori del C., avvocato Stefano Paolo Genco e Carlo Borromeo, aventi studio rispettivamente in Trapani ed in Roma, dovevano, pertanto, domiciliare in Palermo nel giudizio di appello e l’elezione di domicilio effettuata in Trapani presso lo studio del primo difensore, pur trattandosi di comune compreso nel distretto, comportava l’applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2. Sebbene l’avvocato Genco avesse altresì indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, questa indicazione poteva unicamente surrogarsi ad una domiciliazione mancante (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 22892 del 10/11/2015). Dall’esame della relata di notifica della sentenza impugnata, risulta tuttavia che essa fu effettuata in data 8 giugno 2012 presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Palermo nei confronti di C.C. (e non del procuratore dello stesso). Si trattava, pertanto di notifica nulla, in quanto l’elezione di domicilio “ex lege” di cui all’art. 82 del citato R.D. è limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata, e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4313 del 04/03/2016).

2. Con l’unico motivo di ricorso C.C. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la Corte d’appello considerato che, quando è provato che la licenza di abitabilità possa essere agevolmente ottenuta, il suo mancato rilascio non dà luogo alla risoluzione del contratto, nè che, in ogni caso, i fratelli R. erano a conoscenza della transitoria irregolarità amministrativa del bene e che l’eccezione di inadempimento era stata sollevata dai promissari compratori non in buona fede.

3. Sussiste però altra questione preliminare. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata il 13 gennaio 2017, i controricorrenti Ro.Am. e R.A. hanno altresì eccepito la formazione di un giudicato esterno conseguente alla sentenza del Tribunale di Marsala n. 384/2014, resa il 5 settembre 2014, la quale ha accolto la domanda proposta dagli stessi promissari acquirenti, disponendo il trasferimento del bene immobile oggetto del preliminare inter partes del (OMISSIS), sito in (OMISSIS), identificato in catasto foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), condizionando lo stesso trasferimento al pagamento del residuo prezzo dovuto a C.C., pari ad Euro 55.777,35.

I controriccorenti hanno prodotto copia della sentenza corredata da idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulta che la pronuncia non è stata oggetto di impugnazione.

L’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Marsala n. 384/2014, resa il 5 settembre 2014, costitutiva dell’effetto traslativo conseguente al contratto preliminare, inerisce ad una definitiva connotazione, di fatto e di diritto, del rapporto tra le parti. Ne consegue che la situazione ivi accertata non può più formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio, onde giustificare la legittimità del recesso che invocava C.C. nel giudizio iniziato con la citazione del 25.1.2003.

Consegue che il ricorso per cassazione, poichè finalizzato a porre in discussione la questione relativa ai diritti ed agli obblighi derivanti dal contratto preliminare (OMISSIS), che risulta coperta dal contrario giudicato esterno dedotto da parte controricorrente, deve essere rigettato (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del R.T. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA