Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5195 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22429/2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Americo

Capponi, 16 presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Lecce;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 18/06/2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 18 giugno 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda proposta da I.S., nativo della Nigeria, volta al riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

Il ricorrente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadino (OMISSIS), originario di (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS), di essere di fede cristiana e di avere un basso livello di istruzione, ha dichiarato di essere rimasto orfano della madre, di non avere più contatti con il padre, di avere una sorella e di non essere stato in grado di provvedere alla necessità di costei. Ha aggiunto di aver lasciato la Nigeria per trovare una sistemazione economica migliore e, dopo aver lavorato in Libia ed essere stato trattato come schiavo, ha raggiunto l’Italia.

Il Tribunale pugliese, in estrema sintesi, rimarcando che il richiedente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per motivi di natura economica, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale dell'(OMISSIS), descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, che chiede di dichiarare l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 10 Cost. – Mancato riconoscimento dello status di rifugiato”. Secondo il ricorrente, non sarebbero state prese in considerazione le osservazioni della difesa sulla situazione della (OMISSIS), ove la presenza di numerosi gruppi armati rappresenta una minaccia per tutta la popolazione e in particolar modo per quelli appartenenti alla religione cristiana; confessione cui appartiene lo stesso ricorrente;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. g) ed h), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – Mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”, pur essendovi il pericolo che il richiedente, di religione (OMISSIS), possa essere vittima della violenza da parte di (OMISSIS) e ucciso o gravemente ferito dalle forze di sicurezza o dai numerosi gruppi armati, che imperversano in (OMISSIS);

III) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – Mancato riconoscimento della protezione umanitaria”, di contro accordabile anche per avere il richiedente intrapreso un percorso di integrazione, documentato dal contratto di lavoro prodotto.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, ha assunto di essere fuggito dal proprio Paese, al fine di trovare una sistemazione economica migliore per sè e sua sorella, e di avere raggiunto l’Italia, dopo aver lavorato in Libia ed essere stato trattato come schiavo.

Il Tribunale pugliese, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost., comma 2, lett. e) e f) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua dell’art. 5 citato D.Lgs., i soggetti da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2 (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori), ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

Siffatta motivazione sfugge ad ogni rilievo censorio, essendo evidente che le esigenze del richiedente di trovare una sistemazione economica migliore, ove pure fosse credibile il suo racconto, non concretizzano una vicenda inquadrabile nel concetto di persecuzione di cui al menzionato art. 2, sicchè nessuna violazione di legge, in parte qua, può ascriversi al provvedimento impugnato.

A fronte di tali argomentazioni il ricorrente ha sollevato censure che non si confrontano adeguatamente con le ragioni del diniego ma introducono profili di novità, quale per l’appunto la persecuzione nel paese di origine, derivante dall’appartenenza alla religione (OMISSIS).

Di tale questione non vi è traccia nel provvedimento impugnato e il ricorrente non ha adempiuto agli oneri di allegazione sul medesimo incombenti, sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Le censure del ricorrente non colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale ritenuto sostanzialmente credibile il racconto del ricorrente, che aveva riferito di essere scappato dal suo paese solo per ragioni economiche. Il giudice di merito ha perciò escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del rifugio politico e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) in base alle allegazioni dello stesso richiedente in ordine alla vicenda personale, non necessitanti di alcun approfondimento istruttorio.

Nelle fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., rileva, infatti, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018) e non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non integranti astrattamente le suddette ipotesi legali di danno grave, difetta comunque di rilevanza. La riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) dell’art. 14, escluso il quale dal punto di vista o dell’attendibilità soggettiva o della rilevanza della situazione prospettata, non può riconoscersi il relativo status (Cass. n. 16925/2018, Cass. n. 16275/2018 e Cass. n. 14283/2019).

3.1 Il giudice di merito, con indicazione delle fonti di conoscenza (pagg. 7, 8, 9 e 10 del decreto impugnato) e con idonea motivazione, ha poi escluso che nel paese di origine del richiedente è ravvisabile una situazione di conflitto armato, cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha altresì escluso, quindi, che il richiedente, qualora facesse ritorno nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno alla persona, derivante da una situazione di conflitto amato di cui all’appena citato art. 14.

Orbene, questa Corte ha, ancora di recente (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione), chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi, ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di esso, di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se si ritenga, eccezionalmente, che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata, che li caratterizza, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018; n. 30105 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Una specifica situazione di tal fatta, però, come si è detto, è stata esclusa dal Tribunale leccese e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto, che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Il che non è stato fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Lecce ha ritenuto che il richiedente non aveva rappresentato fattori soggettivi di vulnerabilità e non aveva fornito elementi utili per far ritenere che aveva avviato un serio percorso di integrazione in Italia, non essendo sufficiente in tal senso l’attestato di apprendimento della lingua italiana e il contratto di lavoro, sottoscritto proprio il giorno prima dell’udienza.

A fronte di siffatta conclusione, specifica ed argomentata, il motivo di ricorso si palesa inammissibilmente teso ad una contestazione di merito.

5. Il ricorso, dunque, è inammissibile. Le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si rileva che, risultando in atti l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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